Le Regioni non possono devolvere, con propria legge, le competenze in materia ambientale loro attribuite dal legislatore statale (1/2022)

Corte costituzionale, sent. 189/2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41

La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

 

Superate le questioni relative all’ammissibilità delle q.l.c., il giudice delle leggi descrive, in sintesi, la normativa statale, contenuta nel Codice dell’ambiente, sopravvenuta rispetto alla disciplina regionale de qua.

La Corte constata di seguito come la scelta compiuta dal legislatore statale sia in coerenza con la ripartizione delle competenze posta in essere con la riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale la potestà legislativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è riservata in via esclusiva allo Stato. Una ormai consolidata giurisprudenza della Corte stessa riconduce, appunto, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti; come affermato nella sent. 58/2015, difatti, la legislazione statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, costituisce “un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino”. Inoltre, la Corte precisa che si tratta di una materia trasversale, incidente anche su competenze regionali (come quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile e dell’agricoltura e foreste). Ferma restando la competenza esclusiva statale, “le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l’incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell’ambiente” (punto 4.2 del ‘considerato in diritto’).

La Corte, quindi, dichiara fondata la questione: “La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell’art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo” (cfr. ‘considerato in diritto, punto 5.2); la legislazione laziale, disponendo in materia di “cura del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti derivanti dall’autodemolizione e rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti”, ha inciso su una materia di competenza statale, creando un meccanismo di competenza delegata privo di un fondamento normativo.

Ciò comporta l’incompatibilità della normativa de qua con l’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e coi parametri interposti.

Un ulteriore punto da segnalare è relativo agli effetti temporali della sentenza: l’incostituzionalità della normativa de qua, infatti, decorre a partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore degli artt. 196 e 208 del Codice dell’ambiente: ciò perché “Con specifico riferimento alla materia di cui si tratta, soltanto con il codice dell’ambiente i nuovi principi regolatori risultanti dalla riforma costituzionale del 2001 si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, così rendendo attuale la discrasia, rispetto a tale assetto, della distribuzione delle competenze disposta dalla normativa regionale anteriore qui denunciata” (così al punto 7.1 del ‘considerato in diritto’).

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