Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo (1/2022)

Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.

Motivo della segnalazione.

Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021,  il  Giudice  dell’udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Foggia  ha  sollevato  questione  di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  12  aprile  2019,  n.  33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi  in  cui  ricorrano  dati  fattuali  certi  riferibili  al  fatto  (modalità  oggettive  della  condotta)  ovvero  alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

 

Si fa presente che, nel  merito  la  questione  è infondata,  in  quanto  i  profili  di  asserita  illegittimità costituzionale lamentati dal rimettente erano già stati esaminati ed esclusi dalla Corte nella sentenza n. 260 del 2020.

Sulla scorta di tale sentenza, la Consulta ha ribadito che rientra tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina che riconnette il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell’ergastolo.

La Corte, per l’appunto, ha già osservato, nella richiamata sentenza n. 260 del 2020, come sia dotata di una «solida ragionevolezza» la regola, prevista in via generale dall’art. 4 cod. proc. pen e seguita anche dall’art.438,  comma  1-bis,  cod.  proc.  pen.,  in  base  alla  quale  il  legislatore  «fa  dipendere  la  scelta  relativa all’applicazione o non applicazione di un dato istituto – qui, il giudizio abbreviato – dalla sussistenza di una circostanza  aggravante  che,  comminando  una  pena  distinta  da  quella  prevista  per  la  fattispecie  base  –  nel caso in esame, la pena dell’ergastolo anziché quella della reclusione –, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e  ciò  indipendentemente  dalla  sussistenza  nel  caso  concreto  di  circostanze  attenuanti,  che  ben  potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».

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