La Corte riafferma il “modello” della leale collaborazione Stato-Regioni nelle procedure di ripartizione di fondi statali a livello territoriale che può essere disatteso solo nelle ipotesi di finanziamenti “speciali” dello Stato ex art. 119, c. 5 (2/2022)

Sent. n. 123/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 17/05/2022 –  Pubblicazione in G. U. 18/05/2022  n. 20

 

Motivo della segnalazione

Con questa pronuncia la Corte costituzionale sottopone al proprio vaglio alcuni articoli della legge 30 dicembre 2020 n. 178, Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il ricorso è promosso dalla Regione Campania, la quale sottopone le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge n. 178/ 2020, disposizioni riguardanti la determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori; di tal che le doglianze della Regione si concentrano non certo sulla legittimità delle norme istitutive dei fondi, quanto sul mancato coinvolgimento della regioni nelle procedure di gestione e attribuzione di risorse in materie competenza residuale o concorrente delle stesse.

 

La ricorrente richiama i principi di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, i quali sarebbero violati dalle disposizioni oggetto del giudizio.

Nella sostanza, le censure della Regione Campania si incentrano sul mancato coinvolgimento delle regioni nella definizione e nella erogazione dei contributi previsti (realizzate, in base alla normativa indubbiata, con decreti ministeriali), disattendendo -sul punto- quanto meno il principio di lealtà che impone allo Stato di adottare “procedure concertative e di coordinamento orizzontale” (quali anche l’intesa) qualora la legislazione emanata intersechi la competenza legislativa regionale concorrente o residuale. In questo caso, i numerosi interventi contestati riguardavano forme di sostegno agli Istituti autonomi case popolari (IACP); alla formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa; alla formazione turistica esperienziale; alla costruzione di scuole; all’attività sportiva di base; all’organizzazione di gare sportive, atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale, da svolgersi almeno in due regioni.

Per parte propria la difesa statale ha sostenuto la genericità delle contestazioni della ricorrente (eccezione questa, come altre volte, disattesa dalla Corte in base a propria costante giurisprudenza che accetta una motivazione sintetica a patto che -come nel caso di specie- risulti sufficiente chiara e non meramente assertiva. V. da ultimo sent.171/2021; sent.195/2021; sent.23/2022), sprovviste della prova del concreto pregiudizio ricevuto (eccezione che la Corte ritiene priva di fondamento quando viene in considerazione tout court un conclamato mancato coinvolgimento delle regioni in materie di propria competenza; in questo senso il giudizio della Corte sul rapporto Stato/Regioni in materia di competenza ha necessaria natura astratta in quanto volto ad individuare la legittimità dell’intervento e non dei suoi effetti. V. sul punto Sent.24/2022), e soprattutto superabili dalla considerazione delle materie trasversali di competenza esclusiva statale e, almeno per ciò che concerne il caso del superbonus, dell’attivazione della c.d. chiamata in sussidiarietà delle funzioni di esercizio regionale (art.118, primo comma, Cost.) al fine di uniformare a livello centrale le regole di distribuzione delle risorse previste nel fondo.

Rispetto alle singole questioni sollevate, la Corte considera non fondata la questione di legittimità dell’art.1, comma 190 della l. 178/2020, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell’Università  e della ricerca il compito di ripartire le risorse previste per la costituzione di “ecosistemi dell’innovazione” nell’ambito dei fondi FSC (sulla legittimità dell’intervento “diretto” statale in questo ambito v. Sent.187/2021) che risultano, peraltro, complementari ai fondi strutturali europei. Il diritto di settore, comprensivo anche dei fondi a ciò dedicati dal PNRR, a giudizio della Corte merita, dunque, di essere oggetto di un unico “Piano sviluppo e coesione” indirizzato, appunto, a organizzare efficacemente le risorse, al fine di ridurre gli squilibri territoriali. Il che attribuisce all’intervento quella natura di specialità richiesta dal’art. 119, quinto comma Cost., in questo caso consistente nell’obbiettivo di contribuire a realizzare l’avanzamento tecnologico delle otto regioni del Mezzogiorno, che consente di non considerare come violato il principio di leale collaborazione, soprattutto in quanto tale coinvolgimento è comunque assicurato in altre fasi del procedimento (individuazione delle aree tematiche e degli obbiettivi strategici in collaborazione con le amministrazioni interessate; coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; inclusione nella Cabina di regia, incaricata di proporre al CIPE la misura della ripartizione dei fondi del FSC, dei rappresentanti delle amministrazioni interessate).

La Corte ha invece considerato fondata la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 562, della legge impugnata, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, il quale individua i criteri di gestione delle risorse del fondo ex art. 1, comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In questo caso, risulta infatti, evidente che l’istituzione del fondo in questione incide direttamente, anche considerati i presupposti normativi che sottostanno alla sua istituzione, sulle materie di competenza concorrente regionale “tutela della salute” e “ordinamento sportivo”; circostanza che può giustificare la chiamata in sussidiarietà per esigenze di unitarietà e omogeneità, ma solo prevedendo nella legge istitutiva del fondo forme di coinvolgimento delle regioni quali, in primis, il meccanismo dell’intesa sulla ripartizione del fondo in sede di conferenza Stato-Regioni (sul punto sent. n.211/2016 e sent. n.273/2013).

La Corte, infine, considera fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 606 del della legge scrutinata, come detto riguardante l’istituzione di un fondo (previsto al comma 605 del medesimo articolo) a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in ambito sportivo. Anche in questo caso, la Corte rivolge la propria attenzione alla questione proposta, riguardante le modalità di individuazione del riparto delle risorse previste nel fondo, inquadrabili nella materia di competenza concorrente “ordinamento sportivo”. In particolare, la Corte sottolinea come dai lavori preparatori alla legge si evince che il fine della stessa è quello della promozione del turismo attraverso l’organizzazione di manifestazione sportive; il che conferma che l’intervento in discorso si situa nell’ambito della materia turismo e “ordinamento sportivo”, appartenenti alla competenza residuale e concorrente. La Corte, a questo proposito, come evidenziato rispetto alla precedente questione, conferma che la sussistenza di un interesse alla gestione unitaria dell’intervento (e, dunque, la possibilità di un’attrazione in sussidiarietà della relativa disciplina), e tuttavia esclude che ciò possa avvenire prescindendo dal un ampio coinvolgimento dei livelli di governo (territoriale) interessati, in questo caso, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Più in generale, la Corte sottolinea come, appunto, il coinvolgimento da attuare dipenda dal livello territoriale cui è riferito l’intervento e, dunque, possa riguardare la singola regione, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-città o la Conferenza unificata.

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