La Corte costituzionale torna a pronunciarsi in tema di rapporti tra la legge regionale di approvazione del rendiconto generale e il controllo della Corte dei conti in sede di parifica (3/2022)

Sentenza n. 184/2022 – giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Deposito del 22 luglio 2022 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2022, n. 30

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 184 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione Siciliana avverso la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti che ha accolto il ricorso contro la decisione di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Con il ricorso in esame la Regione ricorrente chiedeva alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava allo Stato – e per esso alle Sezioni riunite della Corte dei conti – esercitare la funzione giurisdizionale in sede di parifica, essendo già stata approvata, in data anteriore alla decisione della Corte dei conti, la legge reg. Siciliana n. 26 del 2021 di approvazione del rendiconto generale della Regione. Tale circostanza, ad avviso della Regione Siciliana, avrebbe determinato una lesione delle attribuzioni regionali, e in particolare della potestà legislativa della Regione, in conseguenza degli effetti vincolanti sul contenuto e dei potenziali effetti inibitori dell’efficacia della legge regionale già adottata.

La Corte costituzionale ha dichiarato i ricorsi non fondati.

Ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale sul ruolo della Corte dei conti nell’ambito del controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 101 e 196 del 2018, n. 189 del 2020), i giudici costituzionali hanno ribadito che «le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti (sentenza n. 72 del 2012)». Mentre, infatti, l’approvazione del rendiconto generale con legge da parte del consiglio regionale è preordinata allo svolgimento di un controllo politico da parte dell’organo legislativo sulle scelte finanziarie dell’esecutivo, il giudizio compiuto dalla Corte dei conti in sede di parificazione costituisce un controllo di legittimità/regolarità dei dati contabili su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria.

Tale controllo – prosegue la Corte – non ha ad oggetto la legge regionale di approvazione del rendiconto, «ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento». Da ciò discende che il controllo di legittimità/regolarità svolto dalla Corte dei conti «quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. Esso, al contempo, non può in alcun modo incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione e gli statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia speciale come la Regione Siciliana, attribuiscono alle assemblee regionali.».

Ad avviso della Corte, la pronuncia adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di impugnazione della decisione di parifica del rendiconto, non solo non determina alcuna lesione delle attribuzioni dell’assemblea legislativa regionale, ma, anzi, fornisce a quest’ultima dati contabili corretti, di cui la Regione può avvalersi in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni.

Ove poi la Regione, nell’esercizio della propria autonomia, dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, sarebbe comunque sempre possibile far valere eventuali scostamenti – rispetto alle risultanze del giudizio di parificazione – che si rivelassero in ipotesi lesive dei principi costituzionali di stabilità finanziaria, sollevando questione di legittimità costituzionale delle leggi inerenti al ciclo di bilancio, secondo le vie ordinarie.  

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