Banca d'Italia (2/2023)

 Il nuovo regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM

1. Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 10 del 13 gennaio 2023) il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022, recante il “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM”, che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché dal Regolamento (UE) 2019/2033 in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).

In pari data, ed al fine di completare il recepimento della richiamata normativa europea, è stato pubblicato anche il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022,  “Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, modificativo, appunto del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, laddova si disciplina in particolare il governo societario, la remunerazione e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.                      

Il primo dei due atti normativi in questione è stato adottato sentita la Consob, il secondo in parte sentita la Consob ed in parte d’intesa con la medesima.

 

2. Pare opportuno rammentare, a titolo di premessa, che il pacchetto IFD/IFR ha introdotto per le imprese di investimento – sino a quel momento assoggettate alle regole applicabili alle banche contenute nella direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR) – un regime europeo di vigilanza prudenziale differenziato rispetto a quello previsto per le banche, calibrato in relazione alle dimensioni e al modello di business propri di tali intermediari, nonché agli specifici rischi connessi alla loro operatività. Al fine di assicurare la proporzionalità del regime di vigilanza prudenziale, la normativa europea ha suddiviso le imprese di investimento in 4 classi a seconda della loro complessità operativa e dei rischi ai quali esse sono esposte (c.d. SIM di classe 1, 1-minus, 2 e 3), con connessi regimi prudenziali diversificati.

A livello di normativa primaria, la trasposizione della IFD e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’IFR sono stati realizzati con il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 20, che ha apportato alcune modifiche al TUF prevedendo, fra l’altro, per le SIM di classe 1, l’applicazione di tutte le disposizioni applicabili agli enti creditizi, e per le SIM di classe 1-minus, diversamente, l’assoggettamento alle previsioni del CRR e alle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della CRD. Il decreto legislativo in questione non si è invece occupato delle SIM di classe 2 e 3, ossia di quei tipi di SIM di minore complessità operativa che, in base alla normativa europea, sono maggiormente interessate dalla nuova disciplina di vigilanza semplificata.

Il richiamato decreto legislativo, inoltre, ha designato la Consob e la Banca d’Italia come autorità competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee (ciascuna per quanto di competenza in base all’art. 5 TUF), conferendo al contempo alle stesse Autorità il potere di adottare disposizioni attuative; previsione che si affianca ai poteri regolamentari sulle SIM già conferiti dal TUF alle due Autorità (art. 6 TUF).

3. Entro quadro sopra delineato, il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM, predisposto in attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del TUF, risulta complessivamente volto a completare il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della Direttiva IFD, ad esercitare i poteri discrezionali riconosciuti in materia alle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento IFR e della Direttiva IFD, nonché a realizzare una sistemazione organica della normativa secondaria della Banca di Italia in materia di SIM, contenuta in una pluralità di provvedimenti succedutisi nel tempo.

Il Regolamento si applica alle SIM di classe 2 e di classe 3 nonché, solo per taluni profili, alle SIM di classe 1-minus (segnatamente, le regole in materia di accesso al mercato, di albo dei gruppi di imprese di investimento, di poteri di intervento e ingiuntivi), mentre sono escluse dall’ambito di applicazione le SIM di classe 1, in quanto - come sopra accennato -  equiparate alle banche e sottoposte al relativo regime di vigilanza.

Tra gli aspetti più rilevanti del Regolamento, si segnalano i seguenti.

Il capitale minimo iniziale è graduato in base alla tipologia di servizi e di attività di investimento svolte: da un minimo di 75 mila euro per le SIM che prestano ricezione e trasmissione di ordini, esecuzioni di ordini, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, fino ai 750 mila per le SIM che prestano attività di negoziazione per conto proprio (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione II).

In tema di vigilanza consolidata sui gruppi di imprese di investimento, si individuano i criteri per l’assegnazione del ruolo di autorità di vigilanza di gruppo alla Banca d’Italia, nel rispetto della regola generale per cui anche una holding di investimento, ovvero una società di partecipazione finanziaria mista, con sede in uno Stato membro diverso dall’Italia, può assumere la veste di capogruppo.

Ai fini della vigilanza consolidata, dunque, viene considerato solo il più alto livello di consolidamento nella UE, e viene identificata un’unica autorità di vigilanza su base consolidata per tutto il gruppo, fermo restando che le SIM italiane, che sono parte di gruppi soggetti alla vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato membro, restano pur sempre vigilate dalla Banca d’Italia, ma esclusivamente su base individuale (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2).

Inoltre, viene poi disciplinato il processo di controllo prudenziale, anche questo modulato alla luce delle dimensioni e della complessità delle attività svolte.

Tale processo risulta articolato in due fasi. Nella prima, applicabile alle sole SIM di classe 2, le imprese effettuano un’autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell’adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e di gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda fase consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (c.d. SREP), all’esito del quale la Banca d’Italia formula un giudizio complessivo sulla SIM e impone, ove necessario, misure correttive (Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1).

4. Come sopra accennato sub 1, la disciplina traspositiva della IFD si compone di un ulteriore provvedimento di modifica al Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019. Le modifiche sono principalmente volte ad attuare le nuove regole della IFD in materia di governo societario, di remunerazioni e di controlli interni, ulteriormente dettagliate negli Orientamenti in materia di politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/13) e di governo societario (EBA/GL/2021/14), adottati dall’EBA in consultazione con l’ESMA.

Anche le modifiche al citato regolamento del 2019 hanno principalmente come destinatarie le SIM di classe 2 e 3, alle quali si applicano le norme in materia di requisiti generali di organizzazione, di principi di governo societario, di ruolo degli organi sociali e di sistema dei controlli interni.

Altre disposizioni, invece, si applicano invece alle sole SIM di classe 2: ovverosia le regole in materia di politiche di remunerazione, di requisiti di indipendenza dei componenti degli organi sociali, di istituzione dei comitati endo-consiliari e di procedure per la gestione dei conflitti di interesse relativi ad operazioni con parti correlate.

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