Incostituzionali (solo alcune) disposizioni di una legge regionale siciliana nella sua interezza per violazione dell’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese di cui all’art. 81, comma 3, Cost. (2/2023)

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

 

Al primo si era poi aggiunto un secondo ricorso statale, sempre per violazione dell’art. 81, comma 3, Cost., nei confronti di una disposizione, introdotta da una legge regionale successiva (la legge regionale n. 13/2022, legge di stabilità regionale 2022-2024), la quale aveva aggiunto alla legge impugnata l’art. 4-bis. Quest’ultima prescrizione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, stabiliva che gli oneri finanziari derivanti dalla legge modificata fossero fronteggiati «nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali» e si autorizza il Ragioniere generale della Regione «ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione», previsione ritenuta tale, per la sua assoluta genericità, da non assicurare alcuna copertura finanziaria agli oneri di spesa.
La Corte dichiara fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 4 e all’art. 4-bis della legge impugnata, mentre sono dichiarate infondate le questioni sollevate sui restanti articoli della succitata legge.
Il giudice delle leggi muove dalla ricostruzione della propria giurisprudenza sul significato da attribuire alla previsione del vincolo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, comma 3, Cost. per tutte le leggi, statali e regionali, che introducano nuove spese. Un vincolo che – ricorda la Corte – vale «non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo “ipotetici” […] (ex multis, sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013)», aggiungendo che «la copertura di nuove spese, inoltre, “deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 183 del 2016)».
A proposito delle leggi regionali, i giudici di Palazzo della Consulta, ricordato che il vincolo di cui all’art. 81 Cost. opera anche a prescindere dall’esistenza di norme interposte, rilevano che norme interposte, evocate dal ricorrente, comunque sono nel caso specifico riscontrabili. Il riferimento è all’art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. Si tratta di disposizioni che, ribadito l’obbligo costituzionale di copertura finanziaria a carico (anche) delle leggi regionali comportanti spese, estendono a tali leggi la necessità che siano corredate di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, relazione che, per le disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria, deve contenere elementi idonei a supportare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Passando a considerare specificamente la legge impugnata, la Corte appunta la sua attenzione su una disposizione, il già citato art. 4, che prevede l’adozione, a cadenza annuale, di un programma «con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669», di durata quinquennale e articolato per annualità, il quale comporta una previsione di spesa a carico del bilancio regionale. Che il vincolo di cui all’art. 81 Cost. fosse ineludibile nella fattispecie, non avendo pregio l’argomento regionale della natura meramente programmatica della legge, si evince del resto – rileva la Corte – dal fatto che con la disposizione oggetto del secondo ricorso, introduttiva nella legge impugnata dell’art. 4-bis, lo stesso legislatore ha previsto che, già a partire dall’anno in corso, «alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali». Il legislatore dunque riconosce la sussistenza di un impegno attuale di spesa, ma non ne garantisce la copertura, data la genericità della previsione e la mancanza dell’apposita relazione tecnica, pur essendo la stessa «necessaria, ai fini di escludere la violazione del parametro costituzionale evocato, anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019)».
Come già in precedenza ricordato, viene dunque dichiarata incostituzionale l’art. 4 della legge impugnata, riguardante il programma la cui adozione risultava indispensabile in vista dell’attuazione degli obiettivi promozionali fissati dalla legge. Venuto meno il programma previsto dalla legge, in ragione della dichiarata incostituzionalità dell’artt. 4, oltre che della norma finanziaria di cui all’art. 4-bis, restano in vigore disposizioni che non violano l’art. 81, comma 3, Cost., in quanto, per i loro contenuti, non autorizzano, né potrebbero autorizzare spese aggiuntive, limitandosi all’enunciazione delle finalità dell’intervento normativo e degli strumenti per perseguirle. La Corte conclude affermando che «resta comunque fermo che qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura (sentenza n. 48 del 2023)».

 

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