Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM

AGCOM - Delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020 - Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus covid-19” e Lettera per le piattaforme di condivisione

Delibera n. 129/20/CONS - Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus covid-19” e Lettera per le piattaforme di condivisione di video e social media relativa al tema Coronavirus - Tutela della salute pubblica ex art. 32 Cost. – Implementazione di misure volte a contrastare notizie false o non corrette relativamente all’emergenza sanitaria da Coronavirus – Covid19.

  • Con la presente delibera l’AGCOM i fornitori di SMA e radiofonici ad assicurare una adeguata e completa copertura informativa sul tema del covid-19, effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate.

Parole di interesse: emergenza sanitaria, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, atto di richiamo, covid-19, correttezza dell’informazione, libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione, Articolo 21 Cost., diritto di cronaca, tutela dei diritti fondamentali, Testo unico dei doveri del giornalista (art. 6), tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), misure di contrasto alle notizie false sull’emergenza sanitaria

L’AUTORITÁ

NELLA riunione del Consiglio del 18 marzo 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito, Testo unico, e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020”; VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003; VISTO il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. – 2018 – 2022; 2 129/20/CONS VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante “Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti” e successive modifiche e integrazioni; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il “Testo unico dei doveri del giornalista” approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016; VISTO l’art. 32 della Costituzione che riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale “All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con successivi provvedimenti il Governo ha disposto una serie di misure volte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza, formulando a questo scopo specifiche indicazioni prescrittive ai cittadini sullo stile di vita da tenere in questo periodo;

- i dati di ascolto (fonte Auditel, elaborazione Geca Italia) testimoniano un significativo aumento della platea televisiva nelle diverse fasce di ascolto. In particolare, il confronto tra una settimana di gennaio (12-18/1/2020) e l’ultima disponibile (8-14/3/2020), avuto riguardo al complesso delle emittenti, evidenzia un forte aumento degli ascolti segnatamente in fascia pre-serale e prime time;

- i palinsesti delle diverse emittenti nazionali hanno subito modifiche imputabili alla emergenza sanitaria ed ampio spazio risulta dedicato ad approfondimenti e aggiornamenti sulla tematica;

- i dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia danno conto dell’ampia copertura mediatica data al tema coronavirus covid-19 in particolare a far tempo dalla seconda metà del mese di febbraio; ad esempio i telegiornali Rai nel mese di febbraio hanno dedicato circa il 30% del tempo di argomento alla tematica; i telegiornali Mediaset circa il 25%, Tgla7 il 31%, Skytg24 il 38%.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni”;

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003, ha previsto “Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell’azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza”;

CONSIDERATO che con la delibera n. 22/06/CSP l’Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, stabilendo che l’informazione e l’approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze;

CONSIDERATO che il Testo unico dei doveri del giornalista all’art.6 ha stabilito che il giornalista “evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate (lettera b); diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche (lettera c); non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute (lettera d);

CONSIDERATO che l’Autorità è chiamata dall’articolo 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche mediante servizi di media audiovisivi e radiofonici;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni devono conciliarsi con la prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO in particolare che l’attività di informazione televisiva costituisce servizio di interesse generale e che, in ossequio a tale funzione, tutte le emittenti televisive sono tenute ad assicurare una adeguata informazione sui fatti di attualità al fine di concorrere alla formazione di una opinione pubblica consapevole. Ciò rileva segnatamente avuto riguardo al corrente stato di emergenza nazionale in cui appare di prioritaria importanza garantire una informazione corretta, scientificamente fondata, sui comportamenti corretti da assumere per contrastare la diffusione del virus a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intrattenimento diffusi dai servizi di media audiovisivi e radiofonici costituiscono con sempre maggiore frequenza oggetto di attenzione, discussione, polarizzazione nei social media, i quali ultimi rappresentano forme significative, talvolta prevalenti per alcune fasce della popolazione, di accesso alle informazioni, nonché di espressione, formazione e consolidamento dell’opinione pubblica;

TENUTO CONTO che una quota significativa dei contenuti messi a disposizione sui servizi di piattaforme per la condivisione di video non ricade nella responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video e che tali fornitori, tuttavia, in genere determinano l’organizzazione dei contenuti, ossia programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive, anche in modo automatizzato o con algoritmi;

CONSIDERATO che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, pertanto, dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che possono diffondere notizie non corrette sull’attuale emergenza sanitaria con possibile danno alla salute pubblica;

CONSIDERATO che l’esigenza informativa è assolta primariamente dai mezzi di comunicazione di massa che, a norma dell’art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un’informazione completa, obiettiva, imparziale e che l’esercizio del diritto di cronaca deve essere improntato a criteri di verità a partire dalla veritiera rappresentazione dei fatti e dalla diffusione di dati verificati;

RILEVATA pertanto l’esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento diffusi dai servizi di media audiovisivi e radiofonici, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto della libertà editoriale;

RITENUTA, pertanto, la necessità di rivolgere a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinché, in ossequio ai principi sanciti a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, garantiscano una adeguata copertura informativa sul tema del “coronavirus covid-19”, assicurando la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate;

RITENUTO altresì di rivolgere un richiamo anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video, perché adottino le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che possono diffondere notizie non corrette sull’attuale emergenza sanitaria con possibile danno alla salute pubblica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

  1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sono invitati ad assicurare una adeguata e completa copertura informativa sul tema del “coronavirus covid19”, effettuando ogni sforzo per garantire la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate.
  2. I fornitori di piattaforme di condivisione di video adottano ogni più idonea misura volta a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di informazioni relative al coronavirus non corrette o comunque diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Le predette misure devono prevedere anche sistemi efficaci di individuazione e segnalazione degli illeciti e dei loro responsabili.
  3. L’Autorità si riserva di verificare il rispetto del presente provvedimento attraverso la propria attività di monitoraggio e di assumere, in caso di inosservanza, le conseguenti determinazioni. Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. Nicola Sansalone

***

Lettera per le piattaforme di condivisione di video e social media

Tutela della salute pubblica ex art. 32 Cost. – Implementazione di misure volte a contrastare notizie false o non corrette relativamente all’emergenza sanitaria da Coronavirus – Covid19. Delibera n.129/20/CONS del 18 marzo 2020.

L’Autorità, nella riunione di Consiglio del 18 marzo u.s., alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) ed esaminato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale sono state disposte una serie di misure volte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza, ha rilevato la necessità di rivolgere a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici un richiamo affinché, in ossequio ai principi sanciti a tutela di una informazione corretta ed obiettiva, garantiscano una adeguata copertura informativa sul tema del “coronavirus covid-19”, ponendo in essere ogni sforzo per assicurare la testimonianza di autorevoli esperti del mondo della scienza e della medicina allo scopo di fornire ai cittadini utenti informazioni verificate e fondate in merito alle caratteristiche epidemiologiche del coronavirus, nonché dei comportamenti di prevenzione del contagio e di trattamento dello stato di infezione (delibera n. 129/20/CONS).

Sulla scorta di tale premessa, a norma dell’art. 21 della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, i mezzi di comunicazione di massa devono concorrere a fornire alla pubblica opinione un’informazione completa, obiettiva, imparziale. Pur considerando le numerose e diverse caratteristiche distintive dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione di massa, e tenendo conto delle misure autonomamente adottate in sede di autoregolamentazione, l’Autorità ha ritenuto di rivolgersi anche ad esse (delibera n. 129/20/CONS, art. 1, comma 2), sottolineando l’importanza della diffusione, in particolare sui social media, di informazioni medicosanitarie corrette e scientificamente fondate in relazione alle caratteristiche epidemiologiche del coronavirus, nonché dei comportamenti di prevenzione del contagio e di trattamento dello stato di infezione. Ci si riferisce qui, in tutta evidenza, alle sole informazioni di esclusiva natura medico-sanitaria o di profilassi, anche in ragione del diffondersi di molteplici notizie false in merito, ripetutamente segnalate all’Autorità e recentemente pubblicamente denunciate dal Capo della Protezione Civile.

Allo scopo di contribuire efficacemente alla tutela della salute pubblica in questa fase di emergenza, l’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, ha contestato ai canali 61DTT e 880 SAT, eserciti da società facenti capo al noto giornalista Panzironi, la trasmissione di “contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali del virus CoVid-19 e dell’erroneo convincimento che lo stesso possa essere trattato con misure non terapeutiche ma alimentari o di mera integrazione, e conseguentemente idonei a ridurre il senso di vigilanza e di responsabilità verso i rischi sanitari e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti”. In particolare, l’Autorità ha riscontrato nella programmazione visionata la presenza di una edizione de “Il Cerca Salute” identificata come “Speciale CoVid-19”, e caratterizzata dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del claim “Quello che non ti hanno detto del coronavirus”, in cui sono riscontrabili affermazioni di significativa gravità alla luce del quadro normativo di riferimento. I contenuti, infatti, risultano potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali del virus CoVid-19 e dell’erroneo convincimento che lo stesso possa essere prevenuto o persino trattato con misure non terapeutiche ma alimentari o di mera integrazione, e conseguentemente idonei a ridurre il senso di vigilanza e di responsabilità verso i rischi sanitari e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti. L’iniziativa dell’Autorità, avviata ai sensi dell’art. 51, comma 9, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, porta alla sospensione della programmazione e, nei casi più gravi, alla revoca.

Com’è noto, gli argomenti trattati nei programmi informativi e di intrattenimento diffusi dai servizi di media audiovisivi e radiofonici costituiscono con sempre maggiore frequenza oggetto di attenzione, discussione, polarizzazione nei social media, i quali ultimi rappresentano per alcune fasce della popolazione lo strumento privilegiato di accesso alle informazioni.

Al riguardo, è stato accertato che i suddetti contenuti di cui alle trasmissioni televisive “Life120”, risultano disponibili su numerose pagine web afferenti al sig. Panzironi e a numerosi gruppi riferiti al “sistema” Life120, in particolare sulle piattaforme Facebook e YouTube.

Si invita pertanto codesta società a valutare, nell’ambito degli impegni assunti in sede di autoregolazione, quali iniziative intraprendere nei confronti dei suddetti contenuti, di cui alle decisioni assunte dall‘Autorità, al fine di contrastare la diffusione di informazioni false o comunque non corrette, diffuse dalle suddette fonti non scientificamente accreditate, circa gli aspetti epidemiologici e di trattamento del coronavirus, nonché dei comportamenti da adottare per prevenire l’infezione e la sua diffusione.

Più in generale, si chiede di conoscere quali iniziative la piattaforma ha assunto o intenda assumere, indicandone i criteri, le motivazioni e gli strumenti di trasparenza e garanzia per gli utenti interessati, in merito al contrasto di strategie di disinformazione di tipo medico-sanitario in relazione agli esclusivi aspetti epidemiologici e di trattamento sanitario del coronavirus, nonché dei comportamenti che i singoli cittadini possono adottare, sempre ed esclusivamente sotto il profilo medico, per prevenire l’infezione e la sua diffusione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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