Ordinanze di protezione civile

Ocdpc 1° marzo 2020, n. 643 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella GU n. 53 del 2-3-20

  • Autorizza il capo della protezione civile e il soggetto attuatore a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.

Parole di interesse: Soggetto attuatore; reclutamento

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020,  n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27  febbraio 2020,  n. 641 del 28  febbraio 2020 e n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO della necessità di coadiuvare il Ministero della salute nelle attività di comunicazione e informazione dei dati in merito alla diffusione del contagio e all’evolversi della situazione epidemiologica connessa all’insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;

TENUTO CONTO delle esigenze del Dipartimento della protezione civile conseguenti all’evoluzione del contesto emergenziale in atto che richiedono un impiego maggiore di risorse umane;

VISTA la richiesta del Ministero della salute prot. 2618 del 29 febbraio 2020;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 01 marzo 2020;

DISPONE

Articolo 1  Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della Salute (Soggetto attuatore; reclutamento)

  1.  In relazione al contesto emergenziale indicato in premessa, il Dipartimento della protezione civile ed il Soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 sono autorizzati ciascuno a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Ai relativi oneri, quantificati in euro 24.000,00 su base annua, per ciascun incarico, si provvede a valere, per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e per quanto riguarda il Soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo Soggetto attuatore di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 01 marzo 2020

                                          

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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