Ordinanze di protezione civile

Ocdpc 1 aprile 2020, n. 659 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Pubblicata nella GU n. 90 del 4-4-20

  • Proroga, di sei mesi e agli stessi prezzi, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dal Dipartimento di protezione civile e dalle Regioni. Rinvia i termini per gli adempimenti di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023.

Parole di interesse: appalti; proroga termini.

 

IL CAPO  DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 e n. 658 del 29 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,  8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’espletamento degli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di gestione in capo al Dipartimento della protezione civile, compatibilmente con il gravoso impegno richiesto per fronteggiare l’emergenza in argomento; 

RITENUTO necessario assicurare la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di personale;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze 

DISPONE

Articolo 1  Proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni (appalti)

  1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operatività del Dipartimento della protezione civile, nonché delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’emergenza, i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, in deroga all’articolo 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Articolo 2  Disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti (proroga termini)

  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per gli adempimenti di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023, nonché gli adempimenti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelli relativi al controllo di gestione, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, sono rinviati, per il Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo al termine del medesimo stato di emergenza.

Articolo 3  Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,  1 aprile 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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