O.P.G.R. Campania 6 marzo 2020, n. 6 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Isole del Golfo di Napoli.

Titolo completo: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Isole del Golfo di Napoli. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 20 del 06/03/2020

  • La presente ordinanza limita l’accesso alle isole del Golfo di Napoli da parte di persone provenienti da aree contraddistinte da ampia diffusione dell’epidemia e introduce obblighi a carico di singole persone e di esercenti i servizi di trasporto.

Parole di interesse: contenimento territoriale; limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art. I dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune .specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.

833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico ·delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" ;

 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, con il quale sono state adottate, tra l'altro, ulteriori Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

RILEVATO

- che nelle scorse ore sono state svolte operazioni logistiche e socio-sanitarie volte alla gestione di un'emergenza nell'Isola di Ischia, all'esito dell'accertamento della positività al virus COVID-19 relativo ad un turista soggiornante sull'isola insieme ad una comitiva di circa 90 tur1st1 e finalizzate a consentire l'allontanamento in sicurezza dall'isola del gruppo di turisti sopra citato;

- che, con nota prot. 0012442/u del 06/03/2020 , il Direttore Generale dell'ASL NA2 Nord, relazionando in ordine all'episodio sopra richiamato , ha rappresentato che la promiscua provenienza di comitive i turisti, considerato l'andamento epidemiologico sul territorio nazionale nonché la presenza sull'isola di un Presidio Ospedaliero di piccole dimensioni e le ridotte risorse umane sul territorio nel Dipartimento di Prevenzione che non permettono una attenta e scrupolosa sorveglianza sanitaria per numeri superiori, in uno alla difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola (per pazienti positivi a COVID 19 impossibilità di trasporto con elisoccorso), impongono di considerare l'adozione di misure finalizzate a prevenire e contenere il rischio del diffondersi del contagio visto, fra l'altro, il continuo afflusso di turisti sull'Isola anche in questo periodo;

- che l'indicata nota rappresenta, altresì, che in data 06/03/2020 Federterme e l'Associazione Termalisti Isola di Ischia, nonché i Sindaci ttti dell'isola, hanno inviato alla Direzione Generale dell'ASL competente, con separate note, la formale richiesta di interventi ulteriori e mirati, a tutela della salute pubblica, in vista dell'arrivo sull'isola, già dal 7 marzo p.v., di numerose comitive di turisti provenienti dalle Regioni più colpite dal contagio;

RAVVISATO

- che il contesto isolano richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus, per le oggettive difficoltà connesse, soprattutto nel periodo invernale, al trasporto via mare, alla logistica e alla ridotta misura di posti di isolamento nelle strutture sanitarie isolane;

CONSIDERATO

- che la descritta fattispecie riguarda non soltanto l'isola di Ischia, ma anche le altre isole del GolfQ di Napoli, per le quali si rilevano analoghe criticità;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesiff!e materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;

RITENUTO

- che il contesto descritto, soprattutto ccm riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai collegamenti via mare con la terraferma, impone l'assunzione immediata, con riferimento all isole del Golfo di Napoli, di ogni urgente misura volta a p'revenire il rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art.117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5O TUEL;

- che occorre, in particolare, disporre, al fine del contenimento e della prevenzione del rischio di contagio:

  1. la limitazione all'accesso alle isole del Golfo di Napoli di gruppi organizzati di v1s1tatori provenienti dalle Regioni e Province di cui agli allegati 2 e 3 al DPCM 1° marzo 2020, attraverso il divieto di imbarco sulle linee di collegamento con dette isole a comitive dei predetti gruppi organizzati composte da più di sei persone;
  2. l'obbligo di adozione di misure di controllo individuale e di rilevazione della temperatura co'rporea di tutti i passeggeri in imbarco verso le isole;
  3. la costituzione, al fine dell'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b) da parte di personale sanitario, di 4 postazioni di verifica, attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti ovvero di postazioni mobili da installarsi all'uopo, rispettivamente presso i punti di imbarco del porto di Sorrento, dei moli di Porta di Massa e Beverello nel Comune di Napoli) , e nel porto di Pozzuoli;
  4. l'obbligo, in capo agli esercenti i servizi di collegamento, di effettuare sanificazioni straordinarie degli abitacoli e di adottare ogni misura idonea a garantire l'osservanza delle distanze minime tra i passeggen m attesa agli imbarchi e a bordo, anche attraverso la limitazione del numero dei passeggeri da i!11barcare , ove necessario , oltre alle ulteriori misure di prevenzione previste dai provvedimenti delle autorità statali;

SENTITA l'Autorità marittima competente, nel corso dell'incontro di data odierna presso l'Unità di crisi regionale;

ORDINA (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)

  1. la limitazione all'accesso alle isole del Golfo di Napoli di gruppi organizzati di visitatori provenienti dalle Regioni e Province di cui agli allegati 2 e 3 al DPCM 1 marzo 2020, attraverso il divieto di imbarco sulle linee di collegamento con le isole a comitive di tali gruppi organizzati composte da più di sei persone ; (limitazione libertà di circolazione)
  2. l'obbligo di adozione di misure di controllo individuale e di rilevazione della temperatura corporea di tutti i passeggeri in imbarco verso le isole; (misure di cautela)
  3. la costituzione, al fine dell'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b) da parte di personale sanitario, di 4 postazioni di verifica, attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti ovvero di postazioni mobili da installarsi all'uopo, rispettivamente presso i punti di imbarco del porto di Sorrento, dei moli di Porta di Massa e Beverello nel Comune di Napoli), e nel porto di Pozzuoli;
  4. l'obbligo, in capo agli esercenti i servizi di collegamento, di effettuare sanificazioni straordinarie degli abitacoli e di adottare ogni misura idonea a garantire l'osservanza delle distanze minime tra i passeggeri in attesa agli imbarchi e a bordo, anche attraverso la limitazione del numero dei passeggeri da imbarcare, ove necessario, oltre alle ulteriori misure di prevenzione previste dai provvedimenti delle autorità statali; (trasporto)

DÀ MANDATO

alla Unità di Crisi Regionale di procedere ad ogni azione finalizzata all'attivazione dei quattro presidi di cui alla lettera c), anche in raccordo con la Croce Rossa regionale.

alle Autorità marittime e alle Polizie locali dei Comuni interessati di vigilare, per quanto di rispettiva competenza ai fini della osservanza delle presenti disposizioni e della segnalazione ed inibizione di ogni condotta violativa o elusiva.

La presente ordinanza viene notificata alle compagnie di navigazione, ai Sindaci dei Comuni delle isole del Golfo di Napoli , al Prefetto di Napoli, alle Capitanerie di porto competenti e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

 

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