O.P.G.R. Campania 12 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19-. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 32 del 12/03/2020

  • La presente ordinanza impone una riduzione temporanea, salvo proroga, della programmazione dei servizi di trasporto, di linea e non di linea, erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, richiamando le sanzioni penali previste per la sua violazione

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; trasporto; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45 che all'articolo 1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il d(ffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1 che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa il Ministro dell'economia e delle .finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel ca o in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei mini tri di cui al comma 1 nei casi di estrema neces ità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020 con il quale sono state adottate ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche continginbili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19"·

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 f ebbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) comma 1 preso atto dell 'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che " I . Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. I del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale".

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 , recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposi zioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO

- che secondo quanto previsto dall 'art. l n.5) del citato DPCM 11 marzo 2020 " il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppre sione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i serviz i minimi essenziali. il Mini tro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus la programmazione con riduzione e soppre ione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi e senziali"·

- che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione e oppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi essenziali, evitando mobilità ingiustificata, a tutela sia degli addetti che degli utenti;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché "nelle medesime materie sono emes e dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d .lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e iperalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n . 112 che all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. ' In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell 'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" .

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 5 comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni di cui all 'art.3 comma 2, del decreto-legge 23febbraio 2020 n.6 "·

considerata l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 salvo proroghe, è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare: (trasporto) (misure di contenimento e gestione)

- per i servizi di TPL terrestri (su ferro e su gomma) è disposta la riduzione sino al 50% dei programmi ordinari.

- per i servizi di TPL marittimo, dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, è disposta la limitazione dei servizi a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali (unità veloci e navi ro/ro pax), al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamento dei beni di prima necessità.

  1. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio -e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comurucazione l'espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.
  1. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente alla presenza di necessità o istanze urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania.
  1. È fatto il salvo il potere della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei commi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
  1. È fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l'esecuzione delle misure disposte con la presente Ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali alle fermate alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale. (sanzioni)
  1. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC .

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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