O.P.G.R. Campania 13 marzo 2020, n. 16 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 35 del 13/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce la sospensione di determinati servizi sanitari e assistenziali e la rimodulazione di altri, tenendo conto della situazione emergenziale, richiamando le sanzioni penali previste per la violazione delle prescrizioni introdotte.

Parole di interesse: assistenza; misure di contenimento e gestione; sanità; sospensione attività; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'arti dispone che " I. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta. positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1 che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e dellefinanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'artico/o 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ord inamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all 'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposiiioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO

- che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

- che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare rferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, ali'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottqte dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che all'art. 2 ("Ulteriori misure di gestione dell'emergenza ") dispone che "l. Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5, comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui al! 'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ";

considerata l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio, emana la seguente

ORDINANZA

(misure di contenimento e gestione)

  1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali. (sospensione attività; sanità; assistenza)
  2. Sono altresì sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex. art. 26) e di specialistica (cd. ex. art. 44), fatte salve quelle urgenti e indifferibili, di cui al successivo comma 3.
  3. I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 segnalano tempestivamente al Distretto Sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia assolutamente necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento.
  4. I Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari e sociosanitari di cui al comma 2 individuano eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione del paziente o di suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti dopo il 3 aprile, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, e ne indicano la modalità più idonea di trattamento, anche valutando forme di trattamento domiciliare, laddove possibile; i servizi Distrettuali valutano i casi proposti, anche riformulando i progetti individuali qualora opportuno, e autorizzano i soli programmi riabilitativi per i quali sia riscontrata assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 3 aprile 2020.
  5. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'ordinanza n. 8 dell'8/3/2020 è differita al 30 maggio 2020 qualora vengano a scadenza prima di tale data.
  6. Le Aziende Sanitarie Locali rafforzano l'ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestazioni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonché anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequentare i servizi sanitari e sociosanitari per effetto delle misure di cui al comma 1.
  7. È assicurata la massima diffusione delle presenti disposizioni agli utenti.
  8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. (sanzioni)

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei" Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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