O.P.G.R. Campania 20 marzo 2020 - n. 19 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art . 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 45 del 20/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce la sospensione della attività delle Pubbliche Amministrazioni e disciplina la limitata possibilità di ricorrere al lavoro in presenza; sospende l’attività dei cantieri per lavori a committenza privata e, salvo eccezioni, quelli per lavori a committenza pubblica, richiamando le sanzioni penali previste per la violazione delle prescrizioni introdotte.

Parole di interesse: appalti; imprese; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; pubbliche amministrazioni; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili·

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45  convertito  dalla legge 5 marzo 2020  n. 13 che  all'art. I , di pone:

- al comma 1, che "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato  virus,  le autorita' competenti con Le modalita' previste dall'articolo 3, commi J e 2 sono tenute ad adottare ogni misura di  contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolver i della situazione epidemiologica";

- al comma 2 che, "tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate anche le seguenti: k) chiusura o limitazione dell'attività degli  uffici pubblici , degli esercenti attività di pubblica utilità ervizi pubblici  essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; l) previsione che l'acce o ai servizi pubblici essenziali e agli e ercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessità sia condizfonato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari  misure  di  cautela  individuate dall'autorità competente; n)  sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che  po sono essere svolte in modali/a' domiciliare; o) ospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche  in ordine ai presupposti , ai limiti e alle modalita' di  volgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3"·

VISTO il DPCM 1 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti anche contingibili ed urgenti adottati ante1iormente allo stesso DPCM I marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e getione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che,  all'art. 1  (Misure urgenti d i contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) , comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffonder i del virus OVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Pre idente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020  ove non incompatibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del ervizio sanitario nazionale e di ostegno economico per famiglie , lavoratori e imprese canne se all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ";

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 1 comma 1, n. 6 del citato DPCM 11 marzo 2020, "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1 lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui. agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 201 7,  n. 81 e individuano  le  attività  indifferibili  da rendere in presenza"·  .

- che ai sensi dell'art. 87 (Misure straordinarie  in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  che,  conseguentemente:  a)  limitano  la presenza   del personale   negli  uffici  per as icurare e elusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono neces ariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza · b) pre cindono dagli accordi individuali e dagli obblighi  informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione  lavorativa in lavoro agile può  essere svolta anche attraver  o strumenti informatici nella disponibilità del  dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo della banca ore della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono   motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal  servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3 ";

VISTA la direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n. 2/2020 che tra l'altro prevede che "Le misure adottate per  l 'intero territorio nazionale   ono, fra  l 'altro, finalizzate   a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici  negli uffici e ad evitare  il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano  lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell 'ambito delle proprie competenze  istituzionali, svolgono le attività   strettamente funzionali alla gestione  dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna  (a titolo esemplificativo: pagamento  stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna. Le  amministrazioni   considerato  che  -  sulla  base  di  quanto rappresentato  nel successivo punto 3  - la modalità ordinaria di svolgimento della presta zione lavorativa è il lavoro agile  limitano  la presenza del personale  negli  uffici ai soli  casi in cui la pre senza fisica  sia  indispensabile per  lo svolgimento  delle predette attività adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire  un contingente minimo di per  onale da porre  a presidio  di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente  la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione  del proprio  ruolo di coordinamento";

CONSIDERATO che secondo quanto precisato dalla menzionata circolare "Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l 'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i ervizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto";

VISTO altresi, l 'art. 103 del citato decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti  degli atti amministrativi in  scadenza) a mente del quale "1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su istanza di parte  o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del period compreso tra la medesima data e quella      del 15   aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea          ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono prorogati  o differiti per           il  tempo corrispondente, i termini  di  forma zione  della  volontà  conclusiva dell'amministrazione  nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento .    2.  Tutti i certificati, attestati,           permessi, concessioni, autorizzazioni  e atti  abilitativi  comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020''.  (omissis) 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipend, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo indennità di disoccupazione e altre indennità, da ammortizzatori sociali o da presta zioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contribu ti, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. (omissis)";

CONSIDERATO

 - che numerose pubbliche amministrazioni del territorio regionale continuano, pm in vigenza delle predette disposizioni a consentire l'accesso agli uffici pubblici di utenza esterna, nonché del personale , in guisa che occorre richiamare ali'osservanza rigorosa delle medesime , al fine di impedire una estesa mobilità sul territorio regionale e la persistenza di situazioni di contatto sociale gravemente rischiose tanto per l'utenza quanto per il personale;

- che i dati trasmessi dall'Unità di crisi regionale registrano ancora alla data odierna un aumento dei casi di contagio fortemente progressivo ;

- che l'aggravarsi della situazione impone di adottare misure di estrema urgenza aggiuntive rispetto a quelle vigenti , volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di parali idell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la conferma di una crescita esponenziale della curva di contagio;

- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l 'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto , nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti risulta indispensabile l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per icittadini;

RILEVATO

 - che l 'ANCE Campania con nota prot. DS/prot.227 del 12 marzo 2020 ha rappresentato "l'assoluta necessità di prevedere il blocco dei cantieri ad esclusione delle opere di edilizia sanitaria e delle opere strategiche", per la grave situazione in corso e tenuto conto della circolazione dei mezzi di trasporto delle persone e dei materiali che comporta il rischio di contagio tra i tecnici e le maestranze impiegati nell'esecuzione dei lavori;

RAVVISATO che pertanto ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per !'adozione d i misure volte a richiamare alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema di limitazione delle presenze negli uffici pu bblici  e a disporre la limitazione temporanea delle attività edilizie al fine di prevenire e limitare i rischi di ulteriori contagi;

RILEVATO che l 'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento ) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 stabilisce che “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del Presidente del   on iglio dei ministri, su propo ta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Mini tro dell'economia e  delle finanze  e gli altri  Ministri competenti per  materia   nonché   i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una ola regione o alcune peci.fiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti  del Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi  di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione";

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art.5, comma 4 del DPCM 8 marzo 2020 a mente del quale "Resta salvo il  potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3 comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

 RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misme precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui la direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n. 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici - salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali - ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti. (pubbliche amministrazioni; servizi a distanza)
  1. Su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020: (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela)

2.1. è sospesa l 'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei  dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza; (imprese)

2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l 'edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili è fatto comunque  salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente . Per le lavorazioni differibili sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza.(appalti)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. (sanzioni)
  1. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3 comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVTD-2019" convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all'ANCE Campania, ai Prefetti della Regione ed e' trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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