O.P.G.R. Campania 13 aprile 2020, n. 33 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Comune di Ariano Irpino (AV)

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Ariano Irpino (AV)"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 77 del 13/04/2020

  • La presente ordinanza stabilisce il divieto di uscita da e di entrata in uno specifico comune, salvo puntuali eccezioni, richiamando le sanzioni penali previste per la violazione delle prescrizioni introdotte.

Parole di interesse: contenimento territoriale; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; sanità; sanificazione; sanzioni; uffici pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre  misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e  senza  incisione  delle  attività produttive  e  di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, con la quale, tra l’altro, sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, è stata confermata l’Ordinanza n. 26 del 31 marzo 2020 -pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020- per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA), prescrivendo, per detti Comuni, in particolare, con efficacia fino al 14 aprile 2020 le seguenti misure:

“a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.
4.
Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni”;

PRESO ATTO

- che il Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Polla, Auletta, Caggiano, Atena Lucana, ha comunicato in data odierna che, sulla base della situazione dell’esiguo numero dei casi positivi ancora sussistenti nei cinque Comuni, “non si ritiene più necessario il rinnovo dell’Ordinanza, considerando che la situazione è in netto miglioramento e che nell’ultima settimana sono stati effettuati circa 120 tamponi per la ricerca del COVID-19, con esito negativo per nuovi casi”;

- che il Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino, con nota di data odierna ha fatto pervenire all’Unità di Crisi relazione relativa al Comune di Ariano Irpino da cui si evince che:
a) il numero dei casi positivi è ad oggi di n.136 su una popolazione complessiva di 22.000 abitanti;
b) nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile sono stati rilevati ben 41 nuovi contagi, per lo più riferiti al cluster di una RSA situata all’interno del territorio comunale, relativamente alla quale “attualmente sono ancora in atto ed in fase di completamento le verifiche sanitarie sul personale dipendente”;
c) “per ciò che si riferisce all’incidenza, la malattia ha presentato il suo maggiore incremento nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile mentre nella settimana dal 6 al 12 aprile si registra una notevole decrescita. Purtuttavia è bene evidenziare che l’analisi dei dati pregressi evidenzia un andamento ondulante della incidenza che potrebbe non aver raggiunto ancora il suo consolidamento verso il basso”;

- che l’Unità di Crisi regionale, in merito alla situazione epidemiologica relativa ai menzionati Comuni, ha rappresentato di condividere le valutazioni in ordine alla insussistenza, allo stato, di indicazioni per la conferma delle misure restrittive di cui alle citate ordinanze per i cinque Comuni del Vallo di Diano e di ravvisare, invece, la persistenza, con riferimento al Comune di Ariano Irpino, dei motivi precauzionali che hanno indotto all’adozione delle misure sopra indicate, soprattutto tenuto conto del precedente picco epidemico e rilevando la persistenza di alcuni micro cluster e ha concluso che appare opportuno confermare, per un’ulteriore settimana, le misure di contenimento ad oggi vigenti, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale;

CONSIDERATO

 - che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

 - che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del distanziamento sociale;

RAVVISATO

- che, sulla base di quanto rappresentato, limitatamente al territorio comunale di Ariano Irpino (AV) non risultano venuti meno i presupposti a base delle Ordinanze sopra citate, e pertanto occorre confermare le misure di contenimento e prevenzione in essere;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

 VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1.  Ferme restando le misure statali e regionali già disposte nel territorio regionale a fini di contenimento e di prevenzione del contagio, con decorrenza dal 14 aprile 2020 e fino al 20 aprile 2020, con riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV), sono ulteriormente confermate le misure disposte con Ordinanza n. 26 del 31 marzo 2020 (pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020), come già confermate con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020 e di seguito riportate: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)
    a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione)
    b) divieto di accesso nel territorio comunale; (limitazione libertà di circolazione)
    c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. (uffici pubblici)
  2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti (DPCM 10 aprile e Ordinanza regionale n.32 del 12 aprile 2020) e quelle alle stesse strumentali, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. (sanità; sanificazione; dispositivi di protezione)
  3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. (limitazione libertà di circolazione)
  4. L’ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni. (sanità)
  5. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. (sanzioni)

La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune di Ariano Irpino (AV), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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