O.P.G.R. Campania 19 aprile 2020, n. 35 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Comune di Saviano (NA)

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di Saviano (NA)"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 84 del 19/04/2020

  • La presente ordinanza stabilisce il divieto di uscita da e di entrata in uno specifico comune, salvo puntuali eccezioni, e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, disciplinando altresì lo svolgimento di indagini sanitarie.

Parole di interesse: contenimento territoriale; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; sanità; uffici pubblici.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso e, tra queste:

  1. mitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  2. chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

  3. limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale”;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre  misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza  incisione  delle  attivita' produttive  e  di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO

 - che, nella giornata odierna, nel Comune di Saviano (NA) è stato svolto, tra l’altro in violazione del divieto, sancito dal DPCM 10 aprile 2020, di assembramenti e riunioni e di svolgimento di eventi, manifestazioni e cerimonie, un corteo funebre che ha attraversato il territorio comunale con la partecipazione di centinaia di persone assembrate lungo le strade e al seguito del feretro, senza rispetto delle misure di distanziamento vigenti;

RILEVATO

- che, all’esito di apposita riunione notturna tenuta in argomento anche con il Direttore Generale della ASL competente e con supporto medico specialistico, l’Unità di Crisi regionale, con comunicazione ad oggetto “Proposta ordinanza per il Comune di Saviano”, ha rappresentato che “Preso atto che i media hanno documentato lo svolgimento, nel comune di Saviano (NA), di una cerimonia funebre con una massiccia partecipazione popolare, nella misura di alcune centinaia di persone, senza rispetto del necessario distanziamento sociale, si ritiene utile l’adozione di adeguate misure precauzionali volte a contenere ogni possibilità di diffusione del contagio, analoghe a quelle già adottate in alcuni territori comunali campani, per evitare precauzionalmente l’accesso e l’uscita dal relativo comune, nelle more della identificazione dei numerosi partecipanti all’evento e all’attivazione di misure di prevenzione individuali.

Quanto sopra, al fine di prevenire rischi di diffusione del contagio da Covid-19, potenzialmente elevati in considerazione del numero dei partecipanti all’evento e delle modalità documentate di svolgimento dell’evento medesimo, che in un’area densamente popolata possono determinare un elevato e grave pericolo, vanificando i risultati sin qui conseguiti in termini di progressiva riduzione dei contagi”;

- con relazione di servizio del Responsabile del Dipartimento di prevenzione pervenuta nella nottata odierna, la competente ASL NA 3 Sud, nel relazionare all’Unità di crisi in merito al rischio sanitario del rito funebre in questione, ha rilevato che “ nella fattispecie, è chiaramente intuibile, ed anche visibile osservando i video pubblicati sul web, che l’evento funebre organizzato nella città di Saviano in onore della salma ha esposto seriamente a rischio sanitario l’intero paese. Non sono state osservate le elementari norme di sicurezza imposte; non sono state rispettate le distanze sanitarie tra gli intervenuti al corteo funebre (si parla di circa 200 cittadini presenti in spazi ristretti con inevitabile vicinanza). La violazione delle misure di contenimento da Virus Covid-19 potrebbe favorire la diffusione di agenti patogeni in quanto non vi è alcuna certezza sullo stato di salute delle persone che hanno preso parte al corteo funebre. Il potenziale rischio di diffusione del virus è in questo caso elevato e potrebbe mettere in serio pericolo anche la salute dei cittadini dei paesi limitrofi. Orbene, dal punto di vista igienico sanitario, al fine del contenimento dell’ulteriore diffusione della malattia da Covid-19 , sarebbe opportuno limitare i contatti sociali tra i cittadini residenti in Saviano e la popolazione viciniora”;

CONSIDERATO

 - che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate;

- che risulta che nell’immediatezza dell’evento non siano state identificate le numerosissime persone che hanno partecipato all’evento medesimo e pertanto non è possibile, allo stato, adottare le adeguate misure individuali di prevenzione del rischio di diffusione del contagio;

RAVVISATO

 - che, per quanto esposto, è necessario disporre, a tutela della salute pubblica degli abitanti del Comune di Saviano e degli altri Comuni del territorio campano, adeguate misure, finalizzate a ridurre la mobilità da e per il Comune di Saviano e all’interno del territorio del medesimo Comune, nonché le occasioni di contatto sociale tra i cittadini, per il tempo strettamente necessario alla individuazione dei soggetti che hanno partecipato al corteo funebre, ai fini della adozione delle conseguenti misure sanitarie di prevenzione individuale, oltre che all’applicazione delle sanzioni di legge da parte delle competenti autorità;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti a fini di contenimento e di prevenzione del contagio nel territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 25 aprile 2020, salva ogni ulteriore determinazione sulla base degli accertamenti sanitari conseguenziali al presente provvedimento, con riferimento al Comune di Saviano (NA) sono disposte e seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)

  1. divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione)

  2. divieto di accesso nel territorio comunale; (limitazione libertà di circolazione)

  3. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. (uffici pubblici)

  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. (dispositivi di protezione)

  1. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. (limitazione libertà di circolazione)

  1. L’ASL Napoli 3 Sud assicura, sulla base degli accertamenti svolti dalle Autorità competenti, le indagini sanitarie ed epidemiologiche relative ai soggetti coinvolti nella partecipazione al corteo funebre svoltosi in data 18 aprile 2020 e alla applicazione di idonee misure sanitarie di prevenzione individuale del rischio di diffusione del contagio. (sanità)

  1. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, al Comune di Saviano (NA), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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