O.P.G.R. Campania 3 maggio 2020, n. 43 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in tema di allenamenti sportivi

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di allenamenti sportivi"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 97 del 03/05/2020

  • La presente ordinanza introduce previsioni finalizzate alla ripresa dello svolgimento in sicurezza di attività sportiva, con particolare riguardo per le sessioni di allenamento.

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; sport.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “(omissis) n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute  di  aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all’art.1 che: “f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per  i  minori o  le  persone  non  completamente autosufficienti, attività sportiva  o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale  dal  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi  olimpici  o  a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e  senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”;

RILEVATO

- che, in data odierna, è stata pubblicata la Direttiva del Ministero dell’Interno .n.15350/117(2) Uff.III- Prot.Civ., con la quale sono state esplicate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, destinate ad avere applicazione dal 4 maggio al 17 maggio 2020;

- che la indicata Direttiva rappresenta, tra l’altro, che “in relazione all’attività motoria e sportiva l’art.1 comma 1, lettera g) allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”;

CONSIDERATO

- che, alla luce della ratio sottesa alla norma di cui all’art.1, comma 1, lett.g) del DPCM 26 aprile 2020, come esplicitata dall’ indicata Direttiva, può ritenersi consentito l’espletamento delle attività di allenamento, purchè in forma individuale, anche da parte degli atleti di discipline di squadra, peraltro tenuto conto che le disposizioni sopra richiamate sono volte a limitare i contatti fra atleti,  in coerenza con le finalità generali della normativa di contrasto alla diffusione del Coronavirus e che, ai fini indicati, rilevano le modalità di svolgimento degli allenamenti e non la natura individuale o di squadra della disciplina sportiva di appartenenza;

- che, pertanto, è ammissibile lo svolgimento dell’attività di allenamento, anche di atleti appartenenti a discipline non individuali, solo ove essa si svolga secondo le modalità ordinariamente adottate per gli sport individuali e con esclusione di qualsiasi forma di assembramento e nel rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri;

- che l’Unità di Crisi regionale, alla luce dei dati sulla attuale situazione epidemiologica nel territorio regionale, ha espresso avviso favorevole alla ripresa degli allenamenti sportivi sopra menzionati, rappresentando peraltro l’esigenza di adozione di idonee misure precauzionali, al fine di contemperare l’esigenza di ripresa degli allenamenti, connessa anche alla salute psico-fisica degli atleti, con quella di tutela della salute pubblica;

- che a tal fine debba disporsi, nelle more della adozione di Linee-guida nazionali, previste dalla citata disposizione di cui all’art.1, lett.g) del DPCM 26 aprile 2020, che detti allenamenti siano consentiti, a porte chiuse ed in forma individuale, alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza:

1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus;

2) disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione;

3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto 5; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;

4) controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti;

5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1. A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale e senza  alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti  di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza: (sport)

1.1) previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus;

1.2) disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione;

1.3) limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione delle misure di cui al successivo punto 1.5; con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto;

1.4) controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti;

1.5) adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale.

(misure di contenimento e gestione; sport)

  1. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) a carico della società o federazione.

La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Società e Federazioni sportive campane per il tramite del CONI Campania ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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