O.P.G.R. Campania 29 maggio 2020, n. 53 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma  16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 118 del 29/05/2020.

  • La presente ordinanza detta previsioni relative allo svolgimento in sicurezza di attività commerciali, tra cui attività di ristorazione e di vendita di bevande alcoliche, di organizzazione di eventi e di uso dei parchi pubblici, stabilendo tra l’altro limiti di orario in ordine al loro svolgimento e raccomandando ai Comuni di vigilare sul rispetto di tali disposizioni e di decidere, se necessario, ulteriori restrizioni.

Parole di interesse: ristorazione; limiti orari; parchi; eventi pubblici; attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministli del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 ;

VISTO, in particolare, l 'art.1 del citato decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale "l . A decorrere dal 18 maggi.o 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 mar=o 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situa=ione epidemiologi.ca. 2. Fino al 2 gi.ugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici eprivati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgen:;.a ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso ilproprio dom.icilio, abita=ione o residenza. (omissis) 9. D sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche areepubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicure=a interpersonale di almeno un mefJ-o.   10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a pre venire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferùnento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto deiprincipi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articola 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regi.ani monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggi.o sono comunicati gi.ornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della  situa=ione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri stabi liti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, inforrnando contestualmente il Ministro della salute, può introdun-e misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”:

VISTO l'art. 2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale , le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui  al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo  260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";

VISTO il DPCM  17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare,  l'allegato n.17;

VISTO  il DPCM  26 aprile  2020  e, in particolare, l'art. 2, comma  11, a mente del  quale  "Per  garantire  lo svolgimento delle attività produttive  in condizioni di sicurezza,  le  Regioni monitorano con cadenza giornaliera  l'andamento della situazione  epidemiologica   nei  propri  territori  e,  in  relazione  a tale andamento,  le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al  comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione civile del 3 febbraio 2020, 11. 630, e successive  modifica::;ioni.  Nei casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del rischio sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del rischio sanitario  di  cui  all'allegato 10 e secondo  i c1iteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni  dalla  data del  27  aprile   2020, il   Presidente della   Regione propone  tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai fini   dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessari.e e urgenti per    le attività  produttive delle aree     del territorio regionale  specificamente interessate  dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio smùtario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classifica=ione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivaluta=ione e validazione cangiunta con la Regione/P.A. interessata cheporterà a integrare le infornw=ioni da considerare con eventuali ulteriori valuta=ioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servi=i. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, siprocederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 261412020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà diper sé una valutazione di rischio elevata, in quanto  descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza poternzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimana lmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informa=ioni necessarie per la  classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del  livello di  rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis ) "·

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase  2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggi.o 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h l0:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia , ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

VISTA 1’Ordinanza n. 49 del 22 maggio 2020, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che, salvi ulteriori provvedimenti, fino al 3 giugno 2020: "a) ai bar, ai  "baretti" e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie,  chioschi ed eserci=i di somministra=ione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00; b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamen.to fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio; c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall'art. 1, comma 8, del decreto­legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida"; d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedùnenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell'art.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020; e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dell 'art. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggi.o 2020, di s1 olgi.mento di eventi e  attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,  aIl 'aperto o al chiuso";

 CONSIDERATO

- che nei giorni scorsi si sono vetiricati numerosi assembramenti di giovani nelle ore serali e nottmne, nella maggior pa11e dei casi in prossimità degli esercizi nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche, con conseguente consumo delle stesse all'esterno dei locali e zone adiacenti;

- che il consumo di superalcolici liveste particolare pericolosità sotto il profilo della adozione di condotte contrarie alle misure di sicurezza sanitaiia soprattutto in quanto abbassa la soglia di attenzione rispetto alle necessana osservanza delle regole di distanziamento e di uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);

- che, nell'ambito di apposito incontro con le Camere di Commercio della regione e all'esito della successiva istrnttoria svolta dalla Unità di Crisi, è stata convenuta la necessità di introdmTe il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici e il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed ape11e al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi connmali dalle ore 22,00 a lle ore 6,00;

RAVVISATO

- che, in ragione dell'adozione delle misme sopra individuate e in coerenza con le misure medesime, risulta opp011uno, in applicazione dei p1incipi di proporzionalità e ragionevolezza, dispmre- a parziale modifica della Ordinanza n.49/2020- per gli esercizi di cui alla lettera a) della citata Ordinanza n.49/2020, la facoltà di apertura da lle ore 5,00 e l'obbligo di chiusura entro le ore  01:00, con obbligo di so1111Ilinistrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00 ;

- di dover confennare per tutti gli esercizi commerciali, le attività economiche e di servizi alla persona la facolta di ape11ura anche nei giorni festivi, al fine di dilazionai·e la fh1izione dei se1vizi ed attività il più possibile;

VISTA la legge  23 dicembre 1978, n. 833, recante "IstitU:'ione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere  esclusivamente locale le ordinanze  contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinan:;e sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in rela=ione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio  del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento  alle esigenze  di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per  asporto, e di somministrazione  di  bevande alcoliche  e superalcoliche.  Negli  altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più  ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza)  sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinan=e contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costifttzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti  territoriali regionali";

VISTA la legge n.689/ I98I ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020, emana la seguente

ORDINANZA

  1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 22,00 da parte di qua lsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar chioschi, pizzeria, ristorante, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; (ristorazione; limiti orari)

  2. dalle ore  22 ,00 alle ore 6 00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali; (parchi; limiti orari)

  3. per gli esercizi di cui alla lettera a) della Ordinanza 49/2020 (bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite), resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministi·azione esclusivamente al banco o ai tavoli a paitire dalle ore 22,00. (ristorazione; limiti orari)

  1. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/ 2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida".

  2. È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del citato decreto legge n. 33/2020.

  3. Si.richiama altresì il divieto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.m) del DPCM I7 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali, assimilati, all’aperto o al chiuso. (eventi)

  4. Al fine di consentire la fmizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, fino al 3I luglio 2020 l'esercizio delle attività commerciali, di servizi alla persona, di ristorazione ed economiche, di cui al punto 1.1. dell'Ordinanza n.48/2020, è consentito senza obbligo di chiusura festiva. (attività commerciali)

  5. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate le previsioni di cui all' Ordinanza n.48 del 17/5/2020 e n.49 del 20/5/2020 ed è fatto salvo quanto previsto dal DPCM del 1  maggio 2020.

  6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  7. La presente ordinanza è comunicata ai sensi dell'art 1, comma 16decreto-legge n. 33/2020, al Ministro della Salute ed è notifica ta all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso 1icorso giurisdizionale innanzi al Ttibunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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