D.G.R. Campania 24 marzo 2020, n. 157 - Determinazioni in merito alla sospensione, nel periodo dal 24 marzo al 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale

Titolo completo "Emergenza epidemiologica da covid-2019. Determinazioni in merito alla sospensione, nel periodo dal 24 marzo al 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale. Proroga al 30 giugno 2020 dei termini per l'adesione alla modalita' di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all'art. 1, comma 47, della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla d.G.R.C. N. 14 del 15 gennaio 2020"

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 59 del 30/03/2020

  • La presente delibera di Giunta decide la sospensione di tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e la fissazione di una nuova scadenza.

 

Parole di interesse: tributi; proroga termini; sospensione termini.

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

  1. Che il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 ha dettato misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. Che il DPCM del 23/02/2020 ha dettato disposizioni attuative del richiamato D. L. n. 6 del 2020;
  3. Che il DPCM del 4/3/2020 recante ha dettato ulteriori disposizioni attuative del D. L. n. 6/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile all'intero territorio nazionale;
  4. Che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  5. Che il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 ha dettato misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  6. Che il DPCM del 08/03/2020 ha dettato disposizioni e misure di prevenzione sull'intero territorio nazionale, legati all'emergenza da COVID-19 e, in particolare, gli articoli 2 e 3 recanti misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
  7. Che il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso le prescrizioni del richiamato DPCM del 08/03/2020 a tutto il territorio nazionale;
  8. Che con il DPCM del 11 marzo 2020 ed il DPCM del 22 marzo 2020 sono state assunte ulteriori e più stringenti misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
  9. Che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.

 CONSIDERATO

  1. Che l’art. 17 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario;
  2. Che con Decreto 25 novembre 1998, n 418 il Ministero delle Finanze ha approvato il regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
  3. Che l’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 dispone che, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;
  4. Che in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 122/2019 ha affermato che “la tassa automobilistica, di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura come un tertium genus, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione”, riconoscendo di fatto alle Regioni a statuto ordinario un’autonomia di manovra per quanto concerne la previsione di un trattamento di maggior favore a vantaggio del contribuente;
  5. Che appare opportuno – nel perdurare della situazione emergenziale a seguito della diffusione del virus COVID-19 sul territorio regionale e tenuto conto delle esigenze dei contribuenti campani che utilizzano attualmente gli strumenti di pagamento tradizionali presso Poste Italiane e altri punti di pagamento – adottare tutte le misure utili a evitare probabili assembramenti nelle date di scadenza dei versamenti tributari nei pochi luoghi aperti al pubblico abilitati alla riscossione della tassa automobilistica, potendosi determinare gravi situazioni di

PRESO ATTO

 Che con decreto n. 3 del 18 marzo 2020 del Direttore Generale Entrate e Politiche Tributarie è stata disposta la sospensione, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento, controllo e contenzioso relative, tra le altre, anche alla tassa automobilistica regionale.

VISTI

  1. la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  2. il Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n 418;
  3. il D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68;
  4. la sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019 pubblicata in G. U. 22/05/2019 n. 21;
  5. la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 15 gennaio 2020;
  6. il decreto n. 3 del 18 marzo 2020 del Direttore Generale Entrate e Politiche Tributarie;
  7. la normativa e gli atti di urgenza richiamati in premessa, ed in particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

RITENUTO pertanto

  1. di dover sospendere tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania;
  2. di dover disporre che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;
  3. di dover prorogare al 30 giugno 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all’art. 1, comma 47, della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

  1. di sospendere tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania;
  2. di disporre che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;
  3. di prorogare al 30 giugno 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, il termine ultimo per l’adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all’art. 1 comma 47 della Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020;
  4. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli adempimenti consequenziali al presente atto.
  5. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania nonché al BURC per la pubblicazione. (tributi; proroga termini; sospensione termini)

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