Emilia-Romagna - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Emilia-R. 4 marzo 2020, n. 27 Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile

Pubblicato nel BUR n. 56 del 05-03-2020

  • Il presente atto prescrive modalità per l’acquisto di beni e servizi sanitari e individua nell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile le strutture operative.

Parole di interesse: acquisti.

Regione Emilia-Romagna Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 marzo 2020, n. 27
Misure organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento di beni/servizi in ambito di Protezione Civile

PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO:
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;
VISTE:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
IN PARTICOLARE VISTO l’art. 1 del decreto n. 576/2020, sopra richiamato, che:
- nomina il Presidente della regione Emilia-Romagna, quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dispone che il Soggetto attuatore debba operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;
- stabilisce che lo stesso Soggetto attuatore possa avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e s.m.i. allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;
DATO ATTO che:
- il Capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. COVID/8948 del 24.02.2020, in esecuzione della OCDPC 630/2020 ha chiesto, alle Regioni e alle Province autonome, di trasmettere
la quantificazione dei fabbisogni e la stima dei costi relativi, da far valere sui fondi emergenziali, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di ottenere la preventiva autorizzazione;
DATO ATTO altresì che OCDPC 639/2020 ha:
- previsto che le Regioni possano acquistare direttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che gli ordini di acquisto, emessi dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della medesima OCDPC n. 639/2020, tra le quali si annoverano le Regioni, hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine già emesso;
- autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018;
ATTESO che, con nota prot. PG.2020.179781 del 29.02.2020, è stata trasmessa, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la ricognizione dei fabbisogni delle spese sostenute e da sostenere;
EVIDENZIATO che la nota, sopra richiamata, ha individuato l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, quale Struttura operativa, per l’acquisizione dei seguenti beni/servizi:

OGGETTO - IMPORTO IVA INCLUSA - Spesa sostenuta (S)o da sostenere (DS)

1 30.000 mascherine ffp2 150.000,00 Euro (DS)
2 30.000 guanti vinile/nitrile 1.800,00 Euro (DS)
3 1.500 schermi facciali di protezione occhi 37.500,00 Euro (DS)
4 6.000 tute in TNT 132.000,00 Euro (DS)
5 100 flaconi dispenser da 1 l. di soluzione idroalcolica 1.200,00 Euro (DS)
6 200 mascherine ffp2 con valvola 1.136,00 Euro (S)
7 Revisione 150 DPI turboventilatori 20.000,00 Euro (S)
8 Revisione 20 DPI turboventilatori (per operatori sanitari) 7.500,00 Euro (DS)
9 1000 Filtri per DPI turboventilatori (per operatori sanitari) 15.000,00 Euro (DS)

ATTESO che la situazione di criticità, determinata dal rapido diffondersi, in ambito regionale, del virus COVID-19, si sta progressivamente aggravando, si ritiene necessario adottare misure organizzative idonee ad assicurare, tra l’altro, il tempestivo approvvigionamento dei beni/servizi ritenuti di prima necessità (anche nelle more dell’autorizzazione del Dipartimento Nazionale di Protezione civile);
RITENUTO, pertanto, con il presente atto, di formalizzare il ricorso all’avvalimento all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (C.F. 91278030373) per le acquisizioni sopra elencate nonché per le eventuali ulteriori acquisizioni, che rientrano nell’ambito di competenza della stessa, che siano successivamente individuate dallo scrivente Soggetto attuatore per far fronte all’emergenza epidemiologica in corso;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
DATO ATTO dei pareri allegati;

D E C R E T A

(acquisti)
1. di avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l’acquisizione dei beni/servizi di cui alla nota PG.2020.179781 (elencati in premessa) nonché di tutti gli eventuali ulteriori beni/servizi, che rientrano nell’ambito di competenza della stessa, che vengano successivamente individuati dallo scrivente Soggetto attuatore in quanto necessari per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di stabilire che il Direttore dell’Agenzia Regionale, in qualità di Legale Rappresentante, adotta gli atti necessari per acquisire i beni/servizi di cui al punto precedente, stipulando anche i relativi contratti;
3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale, per l’acquisto di DPI, a far valere il diritto di prelazione, rispetto agli ordini emessi da altre Amministrazioni/soggetti privati, espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, OCDPC 639/2020 e, in generale, nell’acquisizione dei beni/servizi di cui al punto 1), ad avvalersi, motivatamente, delle deroghe previste dall’3 OCDPC 630/2020 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario;
4. di stabilire che, nelle more dell’apertura della contabilità speciale, prevista dall’art. 3 dell’OCDPC 639/2020, gli oneri finanziari, relativi alle acquisizioni di cui al punto 1), debbano essere assunti, dall’Agenzia Regionale, sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale
medesima, previa rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D.lgs. n. 1/2018;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Presidente
Stefano Bonaccini

 

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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