Emilia-Romagna - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Emilia-R. 6 aprile 2020, n. 59 - Avviso per la manifestazione di interesse di professionisti sanitari che intendono esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea

Titolo completo "Avviso per la manifestazione di interesse di professionisti sanitari che intendono esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18"

Pubblicata nel BUR n. 106 del 6 aprile 2020

  • Il presente atto mira ad ampliare il personale sanitario per contrastare l’attuale emergenza, recando avviso al personale sanitario estero che voglia esercitare attività nella Regione Emilia-Romagna.

Parole di interesse: personale; sanità;

Regione Emilia-Romagna

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 59

Avviso per la manifestazione di interesse di professionisti sanitari che intendono esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18

 

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19, recante Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;

Richiamate le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:

- n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23 febbraio 2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima;

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "Misure urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” e, in particolare gli artt. 1 e 2;

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato in particolare l’art. 1 del decreto n. 576/2020 che nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Precisato che il Soggetto attuatore è chiamato ad operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, dell’OCDPC 630/2020;

Rilevato che il Soggetto attuatore può avvalersi delle deroghe di cui all’art. 3 dell’OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii., allo scopo di assicurare una tempestiva conclusione dei procedimenti;

Dato atto che:

- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. N. COVID/8948 del 24 febbraio 2020, in esecuzione della OCDPC630/2020 ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di trasmettere la quantificazione dei fabbisogni e la stima dei costi relativi da far valere sui fondi emergenziali nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 allo scopo di ottenere la preventiva autorizzazione;

- l’OCDPC 639/2020 ha autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018;

- con l’adozione del Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale sono stati confermati come strutture operative del Soggetto attuatore per le azioni e gli interventi diretti ad assicurare la funzionalità e l’ampliamento delle prestazioni sanitarie, in contrasto dell’attuale emergenza;

Considerato che l’art. 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sopra richiamato prevede che:

“1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle Regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.”;

Considerato che l’art. 13 introduce una deroga normativa, temporalmente limitata all’attuale situazione di emergenza, al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante alle professioni di medico chirurgo, infermiere, ostetrica/o, farmacista, veterinario e odontoiatra;

Ritenuto necessario quindi necessario avvalersi di tale possibilità posta in capo alle Regioni dal richiamato D.L. emanando un apposito avviso per consentire alle Aziende sanitarie e agli IRCCS regionali di reperire ulteriore personale sanitario nell’attuale fase emergenziale;

A tal fine l’avviso emanato con il presente atto è prioritariamente finalizzato al reclutamento di professionisti sanitari che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea limitatamente alle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e infermiere, atteso che le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali non hanno, al momento, espresso un fabbisogno di qualifiche professionali sanitarie di ostetrica/o, farmacista, odontoiatra e veterinario;

Le Aziende sanitarie e IRCCS regionali potranno selezionare tra i professionisti che avranno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di cura della popolazione;

Ritenuto necessario dare mandato al Servizio Amministrazione del SSR, sociale e socio sanitario della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di verificare la completezza della documentazione presentata a corredo delle manifestazioni di interesse presentate dai professionisti avvalendosi dell’apposita piattaforma;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA (personale) (sanità)

  1. di emanare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 18/2020, un apposito avviso per la manifestazione di interesse dei professionisti in possesso delle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e infermiere che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea per consentire alle Aziende sanitarie e agli IRCCS regionali, qualora ne ravvisino la necessità, di selezionare, tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di cura della popolazione nell’attuale fase emergenziale;
  2. di approvare l’allegato avviso per la manifestazione di interesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che i professionisti di cui al punto 1. possano presentare la loro manifestazione di interesse, corredata dal certificato di iscrizione all'Albo del Paese di provenienza, per il reclutamento temporaneo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 utilizzando la piattaforma disponibile al seguente indirizzo: http://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici/professionistisanitari-manifestazione-interesse-covid-19;
  4. di stabilire che la piattaforma consenta la raccolta di tutti gli elementi contenuti nella domanda;
  5. di dare mandato al Servizio Amministrazione del SSR, sociale e socio sanitario della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di verificare la completezza della documentazione presentata a corredo delle manifestazioni di interesse presentate dai professionisti avvalendosi dell’apposita piattaforma;
  6. di stabilire che, nelle more dell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale prevista dall’art. 3 dell’OCDPC 639/2020, gli oneri finanziari, relativi alle acquisizioni di cui al punto 1), debbano essere assunti dalle Aziende sanitarie e IRCCS regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima, previa rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D.lgs. n. 1/2018;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  8. di pubblicare il presente atto e l’allegato Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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