Lazio - Atti della Giunta regionale

D.G.R Lazio 31 marzo 2020, n. 129 - Stato di emergenza COVID-19. Deroga alla DGR n. 563/2012 limitatamente alle modalità di erogazione dei finanziamenti

Titolo completo “Stato di emergenza COVID-19. Deroga alla DGR n. 563/2012 limitatamente alle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al punto 1.1.4 delle "Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata". Individuazione di ulteriori misure a sostegno della liquidità delle ATER”

  • Ambito: finanziamenti all’edilizia residenziale

Parole di interesse: imprese; sostegni economici;

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero di concerto con l’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema Organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;  

VISTO l’Accordo di Programma stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale delle Aree Urbane, già Segretariato Generale del C.E.R. (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e la Regione Lazio, per il trasferimento delle competenze in attuazione dell’art. 63 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’Edilizia Residenziale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 “Autorecupero del Patrimonio Immobiliare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 30 bis che, per rispondere alle emergenze abitative di Roma Capitale, dispone, tra l’altro, la riserva di un complesso di alloggi ai nuclei familiari presenti in immobili di proprietà pubblica o privata impropriamente adibiti ad abitazione per stato di estrema emergenza;

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G 1 febbraio 2020, n. 26;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PREMESSO CHE

con nota congiunta dei Direttori Generali delle ATER del Lazio, acquisita al protocollo della Regione Lazio prot. n. 233465 del 19 marzo 2020, in ragione della situazione di emergenza mondiale COVID-19, lamentano difficoltà nella riscossione dei canoni di locazione e nelle procedure di vendita degli alloggi inseriti nei piani di alienazione che procurano pesanti problemi di liquidità e difficoltà nello svolgimento delle attività istituzionali;

con la stessa nota le ATER quantificano per il periodo dell’emergenza sanitaria, le necessità economiche per garantire la funzionalità e l’espletamento delle proprie competenze per complessivi € 15.900.000,00;

CONSIDERATO CHE

con diverse deliberazioni della Giunta regionale (DGR n. 843/07, n. 327/07, n. 558/07, n. 833/07, n. 378/09, n. 580/08, n. 234/08) sono stati programmati e assegnati finanziamenti ad una pluralità di interventi di realizzazione e/o manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che vedono le ATER individuati quali soggetti attuatori;

in riferimento agli interventi previsti nelle citate originarie programmazioni, in parte successivamente rideterminate, è in corso di svolgimento da parte della competente struttura, attenta e continua attività di analisi e verifica dello stato di attuazione e delle rendicontazioni trasmesse dai soggetti attuatori al fine della liquidazione degli importi che residuano;

ATTESO CHE

con DGR n. 563/2012 sono approvate le “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”, condivise con le ATER e finalizzate a semplificare e snellire le procedure amministrative riferite agli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 7bis della legge regionale n. 12/1999;

tale disciplina regola e semplifica l’attività di istruttoria degli uffici regionali che rilasciano i necessari nulla osta e autorizzazioni per l’esecuzione degli interventi finanziati e viene da questi ordinariamente e conformemente attuata;

le procedure amministrative riportate in tale disciplina rappresentano un essenziale strumento di supporto anche per l’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo finanziaria dei soggetti attuatori di interventi di edilizia sovvenzionata, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. g) della Legge regionale n. 12/1999;

PRESO ATTO CHE

quanto previsto da detta disciplina definisce, altresì, le modalità e i termini per l’erogazione dei finanziamenti assentiti dalla Regione per la realizzazione degli interventi individuati e inseriti nei programmi di edilizia residenziale approvati dalla Giunta regionale;

al punto 1.1.4 “Erogazione dei finanziamenti”, di cui alle procedure approvate con la DGR n. 563/2012, sono determinate le modalità, in capo alle ATER, inerenti la predisposizione e la trasmissione delle attestazioni di spesa e della documentazione a supporto delle stesse a seguito delle quali, i competenti Uffici della Direzione, verificata la completezza e conformità procedono ad autorizzare la liquidazione;

VISTO CHE nelle more della conclusione delle attività di istruttoria avviate per una pluralità di interventi approvati negli atti di programmazione e per i quali quindi è in corso di verifica la coerenza e conformità della documentazione trasmessa dalle ATER, in ragione della necessità di garantire liquidità alle aziende stesse e superare le difficoltà discendenti dalla situazione di emergenza è opportuno, in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 563/2012 e fino alla conclusione dell’emergenza  prevedere - limitatamente alla disciplina di erogazione dei finanziamenti alle ATER, di cui al punto 1.1.4 delle procedure approvate - la liquidazione della quota di finanziamenti a titolo di anticipo delle spese maturate così come indicate negli atti di rendicontazione degli interventi;

CONSIDERATO

che la prevista deroga alle modalità di riconoscimento della liquidazione della quota di finanziamento assentito e maturato corrispondente alle spese sostenute, dovrà comunque riferirsi agli interventi, oggetto di programmazione approvata con apposita deliberazione della Giunta e per i quali è intervenuto il nulla-osta della Regione Lazio e trasmessa la documentazione di cui al punto 1.1.2 delle “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”, approvate con la DGR n. 563/2012;

che la deroga alla procedura di liquidazione dei finanziamenti opererà comunque non oltre il fabbisogno rilevato dalle ATER e trasmesso con nota prot. n. 233465 del 19 marzo 2020;

altresì che l’anticipazione della quota di finanziamento possa riguardare anche gli interventi per i quali è stata prodotta dalle ATER la documentazione riferita alla conclusione degli stessi, conformemente a quanto previsto al punto 1.1.7 delle “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”, approvate con la DGR n. 563/2012;

che rimangono in capo alle ATER tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi mantenendo la piena e incondizionata responsabilità circa la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché della necessità comunque di trasmettere, successivamente al momento della liquidazione della quota di finanziamento anticipata, l’eventuale rilevata necessità da parte della struttura regionale competente di documentazione integrativa riferita all’intervento;

PERTANTO rimane in carico alle ATER, anche a seguito della liquidazione a titolo di anticipo, e ai sensi di quanto previsto al punto 1.1.4 delle procedure approvate con DGR n. 563/2012, la completa e corretta predisposizione delle attestazioni di spesa, oggetto di verifica circa gli estremi dei provvedimenti di concessione/integrazione/variazione del finanziamento, delle fonti di finanziamento, degli importi maturati a carico del finanziamento regionale ovvero delle altre fonti di finanziamento concorrenti nei limiti dell’accantonamento iniziale e del relativo massimale applicabile;

CONSIDERATO che al fine di prevedere la liquidazione a titolo di anticipo in deroga a quanto previsto al punto 1.1.4 delle “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”, approvate con la DGR n. 563/2012, la Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, dovrà individuare:

- gli interventi di realizzazione/manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previsti negli atti di programmazione approvati e oggetto di finanziamento da parte della Regione anche relativamente a fondi di Cassa Depositi e Prestiti, per i quali è stata trasmessa la rendicontazione/attestazione di spesa, anche finale, e la documentazione di cui al punto 1.1.2 e 1.1.7 delle “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”;

- la quantificazione, per interventi così individuati, della quota di finanziamento da prevedere in anticipo alle ATER, nelle more della conclusione delle attività di istruttoria;

PRESO ATTO CHE

eventuali crediti della Regione Lazio, scaturenti dalla anticipazione della liquidazione della quota di finanziamento riferita agli interventi approvati, rilevabili a seguito della chiusura delle istruttorie e alla verifica di conformità alle procedure della documentazione e delle voci di spesa, possono essere soggetti all’istituto della compensazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 8/2010, secondo le modalità ed i criteri approvati con la DGR n. 274 del 30/5/2017, fino a concorrenza della quota liquidata eccedente l’importo effettivamente dovuto, con gli importi liquidabili alla conclusione degli interventi stessi ovvero con quote di liquidazioni dovute per altri interventi;

rimane comunque garantito l’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria dei soggetti attuatori di interventi di edilizia sovvenzionata, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. g) della Legge regionale n. 12/1999;

CONSIDERATO ALTRESI’ che le ATER si avvalgono, ai fini della gestione della propria liquidità, di un servizio di tesoreria, nell’ambito del quale è possibile richiedere, al fine di fare fronte a temporanee tensioni di liquidità, l’attivazione di una anticipazione di tesoreria, nei limiti massimi stabiliti dalla legge e dal contratto di tesoreria in corso di validità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità che le ATER, in relazione ad una situazione di tensione di liquidità emergente, si attivino in via preliminare nei confronti del proprio tesoriere ai fini dell’erogazione della succitata anticipazione;

TENUTO CONTO CHE, in relazione alla gravità e alla straordinarietà del contesto finanziario di riferimento e alla peculiare natura del quadro di entrata delle ATER, la concessione da parte del tesoriere di una anticipazione di liquidità potrebbe ragionevolmente essere subordinata alla concessione di una garanzia da parte della Regione;

VISTO  l’articolo 62 comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., avente ad oggetto la disciplina dei mutui e delle altre forme di indebitamento;

VISTO l’articolo 3, comma 17, del decreto 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall’articolo 75 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che “(…) Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 (ndr. Regioni) rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalita' definite dal comma 18 (…);

VISTO l’articolo 3, comma 18, lettera g) del decreto 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall’articolo 75 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che costituiscono investimenti “i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni”;

TENUTO CONTO che così come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, con atto n.  30/SEZAUT/2015/QMIG del 23 ottobre 2015, “è essenziale limitare il rilascio di garanzie in favore degli organismi a partecipazione pubblica che realizzino investimenti nei servizi pubblici di interesse generale o, comunque, provvedano alla realizzazione di opere a vantaggio della collettività, per il complesso delle autonomie territoriali”;

RILEVATO che, al fine di evitare che l’esigenza di cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di aumento del disavanzo di gestione, le ATER sono tenute a sterilizzare contabilmente l’anticipazione ottenuta;

RAVVISATA la necessità di assicurare idoneo sostegno al profilo di liquidità delle ATER, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali ad esse attribuite e di favorire, in particolare, il pagamento delle spese connesse alla realizzazione di investimenti;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione delle difficoltà finanziarie connesse all’emergenza sanitaria COVID-19, concedere alle ATER del Lazio, in ultima istanza, la garanzia della Regione a fronte dell’anticipazione riconosciuta dal tesoriere alle ATER medesime, limitatamente alla quota relativa al pagamento delle spese indifferibili destinate ad investimenti, che in concorso con la prevista deroga delle procedure approvate con la DGR n. 563/2012 non potrà eccedere l’importo complessivo di  euro 15.900.000,00 precedentemente indicato, sulla base della seguente procedura:

  1. a) predisposizione, da parte di ciascuna ATER e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, di una relazione in cui si evidenzi:

- la correlazione tra il deterioramento della situazione di liquidità dell’ente ed il decremento degli incassi relativi alla locazione degli immobili di proprietà dell’ente, anche attraverso una comparazione del quadro degli incassi riferito al medesimo periodo di interesse del triennio precedente

 - la dettagliata determinazione delle necessità economiche riguardanti le spese indifferibili destinate ad investimenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, commi 17-18 della L. 350/2003;

- la documentazione relativa alla richiesta di attivazione dell’anticipazione di tesoreria trasmessa al proprio tesoriere, ed il relativo riscontro fornito dallo stesso;

 - la compiuta esposizione delle azioni che l’ATER intende porre in essere, al completamento dell’emergenza COVID-19, ai fini di favorire un riequilibrio della propria situazione di liquidità;

  1. b) svolgimento, da parte delle Direzioni regionali competenti, dell’attività istruttoria riguardante la relazione trasmessa dalle ATER di cui al punto a);
  2. c) concessione da parte delle Direzioni regionali competenti, all’esito del positivo svolgimento dell’attività istruttoria di cui al punto b), della garanzia della Regione a fronte dell’anticipazione riconosciuta dal tesoriere alle singole ATER, subordinata ai seguenti elementi:

- restituzione dell’anticipazione di tesoreria concessa entro il termine perentorio del 30 novembre 2020;

- previsione, in caso di mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria concessa alla singola ATER e della conseguente escussione della garanzia regionale, della necessaria compensazione a valere sui trasferimenti che Regione Lazio è tenuta a riconoscere all’ATER medesima;

RITENUTO OPPORTUNO, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2001 e s.m.i., e nel rispetto del principio della prudenza, effettuare, a fronte della possibile concessione della succitata garanzia, un accantonamento a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto in riferimento al fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, capitolo T22505, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, come da ultimo aggiornato nell’ambito dell’Allegato U alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”. Tale accantonamento, alla cui iscrizione sul bilancio regionale su un apposito capitolo di spesa si provvederà nella misura delle risorse effettivamente necessarie a coprire la garanzia concessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito; 

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente 

di derogare a quanto previsto dalla DGR n. 563/2012, limitatamente alla disciplina di erogazione dei finanziamenti alle ATER, di cui al punto 1.1.4 delle procedure approvate con la stessa deliberazione e fino alla conclusione dell’emergenza, prevedendo la liquidazione, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, di quota parte dei finanziamenti assegnati per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica programmati e approvati con apposite delibere della Giunta regionale; (imprese) (sostegni economici)

  1. la deroga alle procedure di liquidazione è prevista fino all’importo massimo del fabbisogno rilevato dalle ATER e trasmesso con nota prot. n. 233465 del 19 marzo 2020;
  2. al fine di prevedere la liquidazione in deroga, la Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, è chiamata ad individuare:

- gli interventi di realizzazione/manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previsti negli atti di programmazione approvati e oggetto di finanziamento da parte della Regione anche relativamente a fondi di Cassa Depositi e Prestiti, per i quali è stata trasmessa la rendicontazione/attestazione di spesa, anche finale, e la documentazione di cui al punto 1.1.2 e 1.1.7 delle “Procedure per gli adempimenti amministrativi connessi agli interventi di Edilizia Sovvenzionata”;

- la quantificazione, per interventi così individuati, della quota di finanziamento da prevedere in anticipo alle ATER, nelle more della conclusione delle attività di istruttoria;

di concedere alle ATER del Lazio, in considerazione delle difficoltà finanziarie connesse all’emergenza sanitaria COVID-19, in ultima istanza, la garanzia della Regione a fronte dell’anticipazione riconosciuta dal tesoriere alle ATER medesime, limitatamente alla quota relativa al pagamento delle spese indifferibili destinate ad investimenti, che in concorso con la prevista deroga delle procedure approvate con la DGR n. 563/2012 non potrà eccedere l’importo complessivo di  euro 15.900.000,00 precedentemente indicato, sulla base della seguente procedura:

  1. a) predisposizione da parte di ciascuna ATER, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, di una relazione in cui si evidenzi:

- la correlazione tra il deterioramento della situazione di liquidità dell’ente ed il decremento degli incassi relativi alla locazione degli immobili di proprietà dell’ente, anche attraverso una comparazione del quadro degli incassi riferito al medesimo periodo di interesse del triennio precedente;

- la dettagliata determinazione delle necessità economiche riguardanti le spese indifferibili destinate ad investimenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, commi 17-18 della L. 350/2003;

- la documentazione relativa alla richiesta di attivazione dell’anticipazione di tesoreria trasmessa al proprio tesoriere, ed il relativo riscontro fornito dallo stesso;

- la compiuta esposizione delle azioni che l’ATER intende porre in essere, al completamento dell’emergenza COVID-19, ai fini di favorire un riequilibrio della propria situazione di liquidità;

  1. b) svolgimento, da parte delle Direzioni regionali competenti, dell’attività istruttoria riguardante la relazione trasmessa dalle ATER di cui al punto a);
  2. c) concessione da parte delle Direzioni regionali competenti, all’esito del positivo svolgimento dell’attività istruttoria di cui al punto b), della garanzia della Regione a fronte dell’anticipazione riconosciuta dal tesoriere alle singole ATER, subordinata ai seguenti elementi:

- restituzione dell’anticipazione di tesoreria concessa entro il termine perentorio del 30 novembre 2020;

- previsione, in caso di mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria concessa alla singola ATER e della conseguente escussione della garanzia regionale, della necessaria compensazione a valere sui trasferimenti che Regione Lazio è tenuta a riconoscere all’ATER medesima;

di effettuare, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2001 e s.m.i., e nel rispetto del principio della prudenza, a fronte della possibile concessione della succitata garanzia, un accantonamento a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto in riferimento al fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, capitolo T22505, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, come da ultimo aggiornato nell’ambito dell’Allegato U alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 83, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2020-2022, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”. Tale accantonamento, alla cui iscrizione sul bilancio regionale su un apposito capitolo di spesa si provvederà nella misura delle risorse effettivamente necessarie a coprire la garanzia concessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 24 del r.r. n. 26/2017, consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

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