Lazio - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lazio 9 aprile 2020, n. 177 - Stato di emergenza COVID-19. Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e all'art. 14 della legge regionale n. 12/1999

Titolo completo "Stato di emergenza COVID-19. Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e all'art. 14 della legge regionale n. 12/1999. Deroga alla D.G.R. n. 784/2019 limitatamente alle modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni, ai criteri di ripartizione ed erogazione regionale in favore dei Comuni e di erogazione comunale in favore dei soggetti ammessi al contributo.”

  • Ambito: sostegni economici ai conduttori

Parole di interesse: enti locali; locazioni; sostegni economici

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del 27 febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare l’art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente;

VISTO l’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;

VISTO l’art. 26 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2 che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge n. 431/1998;

VISTO l’art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 1, commi 20, 21 e 22 che rispettivamente stabiliscono: la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al Fondo nazionale per il sostegno alla locazione; la possibilità da parte delle Regioni di destinare le somme non spese della dotazione del Fondo morosità incolpevole all’incremento del Fondo per il sostegno alla locazione; le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse, da stabilirsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 23 ottobre 2018 riguardante la gestione delle annualità 2017 e 2018 del Fondo per la morosità incolpevole che, tra l’altro, stabilisce di avvalersi della disposizione di cui al sopra citato art. 1, comma 21 della legge n. 205/2017, prevedendo che con propria deliberazione, a partire dall’anno 2019 e ad esito delle risultanze circa l’utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni, le risorse non spese del Fondo morosità incolpevole riguardanti le annualità pregresse possano essere destinate al Fondo per il sostegno alla locazione, secondo le modalità di trasferimento delle risorse che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, così come indicato dall’art. 1, comma 22 della legge n. 205/2017;

VISTO il decreto 31 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 166 del 17 luglio 2019, concernente “Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli”, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce, tra l’altro:

- la possibilità delle Regioni di riallocare sul Fondo per il sostegno alla locazione le risorse che risultino non utilizzate dai Comuni del Fondo morosità incolpevole, determinate per la Regione Lazio come da Allegato allo stesso decreto fino alla capienza di € 15.061.388,64, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2019;

- la riprogrammazione da parte delle Regioni, delle risorse da riallocare con tempi e modalità autonome entro il 31 marzo 2020;

VISTO il decreto 4 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 216 del 14 settembre 2019, concernente “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019” con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra l’altro, ripartisce tra le Regioni la disponibilità complessiva di € 10.000.000,00 per l’annualità 2019 del Fondo, assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 1.068.256,76 per il quale la Direzione regionale competente ha richiesto la variazione di bilancio sul capitolo di entrata 224109 e relativo capitolo di uscita E61105 per l’esercizio finanziario 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 22 ottobre 2019 “Fondo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 e all’art. 14 della legge regionale n. 12/1999 e loro s. m. e i. Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e successive del Fondo. Trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2013, n. 124 al Fondo per il sostegno alla locazione conformemente a quanto disposto con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 maggio 2019”;

VISTA la determinazione n. G03416 del 30 marzo 2020 con la quale la Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica riprogramma le risorse non spese per le annualità 2014-2018 della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli pari ad € 14.365.629,64 da riallocare sul Fondo per il sostegno alla locazione e stabilisce la dotazione finanziaria complessiva dell’annualità 2019 del Fondo per il sostegno alla locazione pari ad € 19.858.688,67, a valere sul capitolo del bilancio regionale E61105, EF 2020;

VISTA la determinazione n. G03484 del 30 marzo 2020 con la quale la Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica ripartisce le risorse dell’annualità 2019 del Fondo per il sostegno alla locazione assegnate con decreto MIT 4 luglio 2019, pari ad € 1.068.256,76, in favore di Roma Capitale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

PREMESSO che

- a fronte della scarsa utilizzazione delle risorse assegnate ai comuni per la gestione del Fondo morosità incolpevole già evidenziata con la D.G.R. n. 603/2018, la gestione delle annualità pregresse del Fondo per il sostegno alla locazione, sospese in ambito regionale per la mancanza di finanziamento statale, hanno invece costantemente fatto rilevare un fabbisogno complessivo dichiarato dai Comuni notevolmente superiore alle risorse messe a disposizione dalla Regione; in ultimo l’annualità 2015 del Fondo, che disponeva di risorse complessive pari ad € 9.912.328,94, rilevava un fabbisogno da parte dei Comuni di € 53.234.858,67, soddisfatto con l’erogazione regionale solo per il 18,62%;

- in conformità a quanto disposto con il D.M. 31 maggio 2019 e per un più efficace utilizzo delle risorse statali erogate e da erogare riguardanti i due Fondi  sostegno alla locazione e morosità incolpevole, con D.G.R. n. 784/2019 sono stati approvati i “Criteri e modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e successive del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni”, di cui all’Allegato A alla deliberazione stessa, prevedendo altresì il trasferimento delle risorse non spese dai Comuni nelle annualità 2014-2018 del Fondo morosità incolpevole, da poter riallocare sul Fondo per il sostegno alla locazione;

- le risorse complessivamente previste per tale finalità ammontano pertanto a complessivi € 19.858.688,67, di cui € 1.068.256,76 quale assegnazione anno 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, € 14.365.629,64 quale trasferimento delle risorse non spese dai Comuni del Fondo inquilini morosi incolpevoli al Fondo per il sostegno alla locazione e € 4.424.802,27 disponibili sul capitolo E61105 a seguito della determinazione della Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, n. G02814 del 17 marzo 2020;

- con deliberazioni n. 145 e n. 147 del 7 aprile 2020, la Giunta regionale ha approvato le variazioni di bilancio regionale, riguardanti, tra l’altro, le richieste di variazione della Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, n. 202962 del 5 marzo 2020 relativa all’importo di € 1.068.256,76 e n. 230746 del 18 marzo 2020 relativa all’importo di € 14.365.629,64;

PRESO ATTO CHE

- i criteri e le modalità di gestione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all’Allegato A approvato con la D.G.R. n. 784/2019, individuano i requisiti dei beneficiari del contributo, nonché la fissazione di termini e modalità che consentano il rispetto dei tempi richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro i quali operare la ripartizione in favore dei Comuni destinatari del Fondo;

- la stessa D.G.R. n. 784/2019, al fine di ottimizzare l’avvio e l’espletamento delle procedure comunali e regionali dell’annualità 2019 del Fondo, anche nel rispetto dei tempi di ripartizione indicati nel punto 5 del D.M. 4 luglio 2019, stabilisce: “tutti i Comuni del Lazio interessati espletano le procedure per l’accesso al Fondo previste nell’Allegato A alla presente deliberazione, finalizzate al conseguimento del contributo, nel rispetto dei seguenti termini:

il bando comunale è pubblicato e trasmesso alla Direzione regionale competente entro il 13 dicembre 2019; 

la graduatoria definitiva comunale con la relativa documentazione, unitamente alla comunicazione del fabbisogno, è trasmessa alla Direzione regionale competente entro il 30 aprile 2020”;

- in considerazione della situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19 e le difficoltà che tale situazione determina per l’efficace raccolta del fabbisogno inerente il Fondo per il sostegno alla locazione, con nota prot. n. 250221 del 27 marzo trasmessa a tutti i Comuni del Lazio, questa struttura specifica che il termine del 30 aprile per la trasmissione della documentazione riguardante la rilevazione del fabbisogno da parte dei Comuni fissato dalla D.G.R. n. 784/2019, non è da ritenersi perentorio;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 stabilisce misure di sostegno urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per le famiglie maggiormente deboli ed esposte al pericolo di non poter garantire la sussistenza;

RAVVISATA quindi la necessità e l’urgenza di accelerare le procedure poste in essere riguardanti l’annualità 2019 del Fondo per il sostegno alla locazione, supportando i Comuni con strumenti più snelli finalizzati a sostenere i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, prevedendo la riduzione al minimo dei tempi per l’erogazione delle risorse del Fondo in questione;

RITENUTO pertanto di prevedere, in deroga a quanto stabilito dai criteri e dalle modalità di gestione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. n. 784/2019, limitatamente alle modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni, alle modalità di ripartizione ed erogazione regionale in favore dei Comuni ed alle modalità di erogazione comunale in favore dei soggetti ammessi al contributo, quanto segue:

  1. i Comuni che hanno concluso le ordinarie procedure previste dall’Allegato A della D.G.R. n. 784/2019, trasmettono alla Direzione regionale competente la graduatoria definitiva comunale dei soggetti ammessi al contributo con i relativi importi assegnati ai singoli aventi titolo, l’elenco dei soggetti esclusi dal contributo con i relativi motivi di esclusione, il modello di rilevazione del fabbisogno comunale messo a disposizione dalla Regione in favore dei Comuni, il provvedimento comunale di approvazione degli atti in argomento. La Direzione regionale eroga ai Comuni gli importi relativi al cento per cento del fabbisogno comunale accertato e dichiarato, riservandosi l’effettuazione delle verifiche;
  2. i Comuni che non hanno concluso le ordinarie procedure previste dall’Allegato A della D.G.R. n. 784/2019, trasmettono alla Direzione regionale competente il numero delle domande dei soggetti richiedenti il contributo, pervenute ed accettate dal sistema di protocollazione comunale. Acquisito il numero complessivo delle domande pervenute ai Comuni, sulla base delle dichiarazioni degli stessi e delle risorse disponibili dell’annualità 2019 del Fondo, la Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo e, conseguentemente, anticipa l’erogazione ai Comuni dell’importo così determinato: importo del valore medio a domanda x numero di domande ricevute dal Comune;
  3. le risorse ripartite con le modalità di cui alla precedente lettera b), sono erogate in favore dei Comuni e finalizzate a rendere immediatamente concreto il contributo in favore dei soggetti destinatari. A tale scopo, i Comuni effettuano l’istruttoria delle singole domande, verificano il possesso dei requisiti dei richiedenti ed erogano tempestivamente i contributi nella misura riconosciuta a seguito dell’espletamento dell’istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo, nel rispetto della capienza di quanto assegnato dalla Regione per ogni singola domanda (valore medio) e comunque nei limiti della disponibilità erogata al Comune. Le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo, pari al valore medio di cui alla lettera b), inferiore a quello effettivamente spettante, rilevato a seguito dell’istruttoria e definito nella graduatoria comunale;
  4. i Comuni che svolgono le attività di cui alle lettere b) e c), solo successivamente alla conclusione delle stesse, rendicontano alla Regione il fabbisogno comunale con la trasmissione della documentazione stabilita con la D.G.R. n. 784/2019 ed indicata nella precedente lettera a);
  5. le eventuali risorse che residueranno nelle casse comunali, saranno scomputate a valere sulla assegnazione dell’annualità successiva del Fondo per il sostegno alla locazione;
  6. resta fermo quanto altro stabilito dall’Allegato A), approvato con la D.G.R. n. 784/2019;

DELIBERA locazioni; sostegni economici; enti locali

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attesa la necessità di supportare i Comuni e i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, prevedendo la riduzione al minimo dei tempi per la erogazione delle risorse di cui al fondo per il sostegno alla locazione;

  1. di derogare a quanto stabilito dai criteri di gestione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. n. 784/2019, limitatamente alle modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte dei Comuni, ai criteri di ripartizione ed erogazione regionale in favore dei Comuni e di erogazione comunale in favore dei soggetti ammessi al contributo, così come di seguito;
    a) i Comuni che hanno concluso le ordinarie procedure previste dall’Allegato A della D.G.R. n. 784/2019, trasmettono alla Direzione regionale competente la graduatoria definitiva comunale dei soggetti ammessi al contributo con i relativi importi assegnati ai singoli aventi titolo, l’elenco dei soggetti esclusi dal contributo con i relativi motivi di esclusione, il modello di rilevazione del fabbisogno comunale messo a disposizione dalla Regione in favore dei Comuni, il provvedimento comunale di approvazione degli atti in argomento. La Direzione regionale eroga ai Comuni gli importi relativi al cento per cento del fabbisogno comunale accertato e dichiarato, riservandosi l’effettuazione delle verifiche;
    b) i Comuni che non hanno concluso le ordinarie procedure previste dall’Allegato A della D.G.R. n. 784/2019, trasmettono alla Direzione regionale competente il numero delle domande dei soggetti richiedenti il contributo, pervenute ed accettate dal sistema di protocollazione comunale. Acquisito il numero complessivo delle domande pervenute ai Comuni, sulla base delle dichiarazioni degli stessi e delle risorse disponibili dell’annualità 2019 del Fondo, la Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo e, conseguentemente, anticipa l’erogazione ai Comuni dell’importo così determinato: importo del valore medio a domanda x numero di domande ricevute dal Comune;
    c) le risorse ripartite con le modalità di cui alla precedente lettera b), sono erogate in favore dei Comuni e finalizzate a rendere immediatamente concreto il contributo in favore dei soggetti destinatari. A tale scopo, i Comuni effettuano l’istruttoria delle singole domande, verificano il possesso dei requisiti dei richiedenti ed erogano tempestivamente i contributi nella misura riconosciuta a seguito dell’espletamento dell’istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo, nel rispetto della capienza di quanto assegnato dalla Regione per ogni singola domanda (valore medio) e comunque nei limiti della disponibilità erogata al Comune. Le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo, pari al valore medio di cui alla lettera b), inferiore a quello effettivamente spettante, rilevato a seguito dell’istruttoria e definito nella graduatoria comunale;
    d) i Comuni che svolgono le attività di cui alle lettere b) e c), solo successivamente alla conclusione delle stesse, rendicontano alla Regione il fabbisogno comunale con la trasmissione della documentazione stabilita con la D.G.R. n. 784/2019 ed indicata nella precedente lettera a);
    e) le eventuali risorse che residueranno nelle casse comunali, saranno scomputate a valere sulla assegnazione dell’annualità successiva del Fondo per il sostegno alla locazione;
    f) resta fermo quanto altro stabilito dall’Allegato A), approvato con la D.G.R. n. 784/2019;
  2. di stabilire la dotazione finanziaria complessiva di € 19.858.688,67 a valere sul capitolo del bilancio regionale E61105, EF 2020, per le attività previste con la presente deliberazione riguardanti l’annualità 2019 del Fondo per il sostegno alla locazione.

La Direzione regionale competente provvede alla predisposizione ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione “Fondo di sostegno alla locazione”, degli atti necessari al coordinamento ed all’espletamento delle attività stabilite con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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