Lombardia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lombardia 30 aprile 2020, n. 537 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”

  • Considerazioni: il provvedimento introduce una serie di misure speciali per il territorio lombardo, dopo l’emanazione del d. P. C. M. del 26 aprile 2020. Ambito: misure di contenimento e gestione dell’epidemia, con particolare riferimento alle attività economiche

Parole di interesse: alberghi; attività commerciali; dispositivi di protezione; enti locali; esecuzione delle misure; giochi; mascherine chirurgiche; misure di contenimento e gestione; misure di cautela.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Visti:

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 1° aprile 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020 e n. 532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Considerato che, seppur le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico regionale di gran lunga superiore al dato nazionale (al 29 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati nella seconda regione italiana) impone l’adozione ed il mantenimento sul territorio lombardo di misure specifiche e più restrittive e comunque adeguate al contesto di riferimento;

Ritenuto pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio regionale lombardo ai fini dell’esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un’emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata;

Ritenuto che i suindicati dati e l’evolversi della situazione epidemiologica che conferma la gravità della diffusione del contagio in Regione Lombardia impongono di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure più restrittive di quanto disposto con i provvedimenti statali;

Considerato che in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (lavaggio, tosatura etc.) e stante l’impossibilità di svolgere dette operazioni all’interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere igienico – sanitario e ritenuto pertanto di autorizzare tali attività;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

Sentito il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia in ordine all’emergenza epidemiologica da coronavirus costituito con decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;

ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) (misure di contenimento e gestione)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. (misure di cautela) (mascherine chirurgiche) (dispositivi di protezione)

1.2 Commercio al dettaglio (attività commerciali)

  1. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; (misure di cautela)
  2. si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; (misure di cautela)
  3. I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio: (misure di cautela) (enti locali)
    1 definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone con temporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
    2 individuazione da parte del Comune di un «Covid Manager» per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni; (esecuzione delle misure) (misure organizzative)
    3 limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa; (misure di contenimento e gestione)
    4 accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
    5 si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
    6 rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
    7 obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
    8 distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;<
    9 presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere.

Restano sospesi:

  • le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
  • le sagre.


D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento c) l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C).

1.3 Altre attività economiche

A) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (codice ATECO 55.90.20); (alberghi)
B) è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale», utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
C) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti. (giochi)

Art.2 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
  2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
  3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
  4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
  5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
  6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il presidente Attilio Fontana

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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