Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 15 aprile 2020, n. XI/3052 - Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100.000 conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID 19

  • Misure a sostegno delle imprese.

Parole di interesse: bilanci; imprese; sostegni economici.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

− l’art 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

− l’art 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d c r 10 luglio 2018, n  XI/64 che prevede, tra l’altro interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

− la d g r n XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

− la d g r n  XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il programma d’azione 2020 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

− la d g r  n  XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo  Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d g r  n  6790/2017»;

Dato atto che l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d g r  12 novembre 2018, n  XI/767 all’art  9 prevede che:

− Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell’Accordo, ai sensi dell’art 27-ter della l r  34/1978;

− Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all’avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati altresì:

− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n  45 del 23 febbraio 2020;

− i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n  76 del 22 marzo 2020;

− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;

− il d l 8 aprile 2020, n 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di acceso al credito a favore delle imprese;

Considerato che:

− l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde di tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle PMI, che richiedono interventi pubblici per garantire un migliore accesso al credito riducendone altresì il pricing;

− è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell’ambito del suddetto Accordo di collaborazione una misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI conseguentemente alle limitazioni alle attività economiche disposte per l’emergenza epidemiologica COVID 19;

Preso atto dell’approvazione in data 9 aprile 2020 dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Preso atto della comunicazione prot N  O1 2020 0005780 del 9 aprile 2020 con la quale Unioncamere Lombardia comunica che gli stanziamenti confermati delle Camere di Commercio della Lombardia per l’iniziativa sono pari a complessivi euro 9 100 000,00 ripartiti come segue:

Camera di commercio Stanziamento camerale: Bergamo 1.200.000,00; Brescia 2.500.000,00; Como - Lecco 1.000.000,00; Cremona 700.000,00; Mantova 730.000,00; Milano Monza Brianza Lodi 1.000.000,00; Pavia 800.000,00; Sondrio 170,000,00; Varese 1.000.000,00; TOTALE 9.100.000,00

[c’è tabella con queste cifre in BURL 17 aprile 2020]

Stabilito:

− di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di abbattimento tassi di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n 1407/2013 ed ex regolamento 1408/2013 come modificato dal reg, (UE) n, 316/2019;

− di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

− di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 11 600 000,00, di cui euro 9 100 000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa ed euro 2 500 000,00 a carico di Regione Lombardia sull’esercizio finanziario 2020 come di seguito specificato:

  • euro 1 637 000,00 a valere sul capitolo di spesa 14 01 104 8348 di competenza della Direzione generale Sviluppo economico;
  • euro 363 000,00 a valere sul capitolo di spesa 14 02 104 8349 di competenza della Direzione generale Sviluppo economico;
  • euro 500 000,00 a valere sul capitolo di spesa 16 01 104 8573 di competenza della Direzione generale Agricoltura da destinare alle imprese del settore agricolo;

− di stabilire che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente;

− di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in due tranche ossia l’80% ad approvazione della presente deliberazione e il restante 20% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

− di prevedere, ai sensi dell’art  10 delle linee guida di cui alla citata d g r  XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2020, una seconda relazione intermedia entro 30 settembre 2020 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

Visti:

− il Regolamento(UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

− il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento  (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:

− la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e per le imprese del settore agricolo nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

− gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;

− gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui alla sezione 3 1 punto 22 lett a) del predetto Quadro Temporaneo;

− la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

− in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d p r  445/2000 che attesti, per gli aiuti in regime de minimis, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente o attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s m i ;

Dato atto altresì che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d p r 445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio provinciali, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti e del Registro SIAN sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d m 31 maggio 2017, n 115 e s m i artt 8 e s s;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio, è tenuta a:

− agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

− effettuare l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n 1407/2013 e 1408/2013 garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d m 31 maggio 2017, n 115;

− effettuare l’attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti secondo le specifiche tecniche demandate a successivo provvedimento dirigenziale;

− realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

– assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell’iniziativa per l’abbattimento tassi dedicata alle operazioni di liquidità per abbattere il pricing dei finanziamenti alle PMI in questa fase di emergenza COvid-19;

Visto l’Allegato A «misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a 100 000 € conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese si procederà all’adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art 3 della l 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (imprese) (sostegni economici)

1 di approvare l’Allegato A «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a 100 000,00 euro conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID 19», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 11 600 000,00, di cui:

− euro 9 100 000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa come di seguito indicato:

Camera di commercio Stanziamento camerale: Bergamo 1.200.000,00; Brescia 2.500.000,00; Como - Lecco 1.000.000,00; Cremona 700.000,00; Mantova 730.000,00; Milano Monza Brianza Lodi 1.000.000,00; Pavia 800.000,00; Sondrio 170,000,00; Varese 1.000.000,00; TOTALE 9.100.000,00

− euro 2 500 000,00 a carico di Regione Lombardia sull’esercizio finanziario 2020 come di seguito indicato:

− euro 1 637 000,00 a valere sul capitolo di spesa 14 01 104 8348 di competenza della Direzione generale Sviluppo economico;

− euro 363 000,00 a valere sul capitolo di spesa 14 02 104 8349 di competenza della Direzione generale Sviluppo economico;

− euro 500 000,00 a valere sul capitolo di spesa 16 01 104 8573 di competenza della Direzione generale Agricoltura da destinare alle imprese del settore agricolo;

3  di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di incentivazione di cui all’allegato A, a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n  1407/2013 e 1408/2013 nonché l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d m  31 maggio 2017, n  115 e del Registro SIAN e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 in qualità di soggetto concedente;

4 di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

5 di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in due tranche ossia l’80% ad approvazione della presente deliberazione e il restante 20% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere di esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni;

6  di prevedere, ai sensi dell’art  10 delle linee guida di cui alla citata d g r  XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2020, una seconda relazione intermedia entro 30 settembre 2020 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

7  di prevedere che la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e per le imprese del settore agricolo nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

8 di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo, nonché gli atti contabili;

9 di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni; (bilanci)

10 di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www regione lombardia it

Il segretario Enrico Gasparini

[c’è un allegato in BURL 17 aprile 2020]

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