Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 18 maggio 2020, n. XI/3143 - Bando Impianti SportivI 2020 - Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà

  • Contributi a sostegno delle attività sportive.

Parole di interesse: bilanci; contributi; sport

 

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

  • la legge regionale 1 ottobre 2014, n.  26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:

− l’art. 1 lettera g), che pone tra le finalità della legge, la promozione di una maggiore  fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni  scolastiche e nelle aree urbane attrezzate all’aperto;

− l’art. 3 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di individuare  annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di  assegnazione dei benefici e degli incentivi, per il sostegno alla realizzazione, all’adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi  quelli scolastici, e di aree attrezzate all’aperto, come specificato alla lettera f);

− all’art. 4, comma 1, che stabilisce la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato;

  • le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» approvate con d.c.r. 13 novembre 2018 n. XI/188, nelle quali è previsto, di avvalersi anche della sinergia tra molteplici strumenti finanziari in collaborazione tra i diversi attori (Istituto per il Credito Sportivo, CONI, ANCI, ecc.), per un più efficace coordinamento delle risorse economiche ed una significativa sostenibilità gli interventi;

Richiamato:

  • il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, ed in particolare l’obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
  • la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019, approvata con d.g.r. n. 2342 del 30 ottobre 2019;
  • la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con deliberazione del Consiglio n. 766 del 26 novembre 2019;
  • l’OdG n. 800 concernente gli investimenti per gli impianti sportivi d.c.r. n. XI/848 17 dicembre 2019, che invita la Giunta regionale a «incrementare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le risorse che finanzino la missione inerente alla manutenzione degli impianti sportivi per garantire l’adeguamento, l’ampliamento e la sicurezza degli impianti sportivi al fine di poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri.»;

Vista la Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) per la concessione e gestione delle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi inerenti il patrimonio infrastrutturale lombardo nel periodo 2020 – 2023, approvata con d.g.r. n. XI/3045 del 15 aprile 2020 e sottoscritta in data 15 maggio 2020, che disciplina la cooperazione tra le Parti per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, finalizzate alla realizzazione di interventi ed azioni riferite ad interventi di costruzione, riqualificazione ed ampliamento dell’impiantistica sportiva di uso pubblico, finalizzati altresì all’efficientamento gestionale degli impianti sportivi, con lo scopo di favorire al massimo l’incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo;

Dato atto che la Convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Regione Lombardia prevede:

  • all’art. 4, che al fine di favorire gli interventi di realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell’impiantistica sportiva di uso pubblico sul territorio lombardo le Parti possono, ciascuna per quanto di competenza, concedere ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed individuati dalla Regione, agevolazioni o mettere a disposizioni specifici prodotti finanziari, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, consistenti in:

− contributi regionali in conto capitale a fondo perduto, nei limiti previsti dalla normativa applicabile;

− contributi regionali in conto capitale destinati alla copertura della quota di cofinanziamento dei mutui stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo;

− agevolazioni consistenti in contributi, a riduzione del tasso d’interesse, per i mutui stipulati con l’Istituto per il Credito Sportivo, alle condizioni che saranno stabilite nei singoli provvedimenti Regionali;

− mutui chirografari (c.d. «light»), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate, di importo fino a 60.000 Euro;

− accesso al Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (art. 90, legge 289/2002), gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo e possibile costituzione di un Fondo di garanzia apportato dalla Regione;

− contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

− altri strumenti specifici, valutati di volta in volta, sulla base delle specifiche esigenze, e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme statutarie di Regione Lombardia e dell’Istituto;

  • all’art. 5, che le rispettive modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, le condizioni e le modalità di cooperazione tra le Parti, saranno stabilite di volta in volta nei singoli provvedimenti che saranno approvati dalla Giunta Regionale in attuazione della Convenzione citata;
  • all’art. 6, che possono essere potenziali soggetti beneficiari delle agevolazioni regionali e/o delle agevolazioni attivate da ICS i soggetti pubblici o privati che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali;

Vista l’Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo (art. 7, l.r. 26/2014), dalla quale risulta che alla data del 13 maggio 2020 sono censiti in Lombardia:

  • n.  12.930 impianti sportivi (per 40.284 spazi di attività), dei quali 718 risultano non funzionanti o parzialmente funzionanti;
  • circa il 70% degli impianti sportivi (n.  8.834) risulta di proprietà pubblica, contro i 4.096 impianti sportivi di proprietà privata;
  • oltre il 70% degli impianti sportivi di proprietà pubblica (6.187) risulta a gestione pubblica, contro i 2.647 impianti a gestione privata o mista;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto:

  • del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • delle successive disposizioni attuative del decreto-legge recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e di tutte le ulteriori disposizioni e dei successivi atti di proroga delle stesse, e delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 contenute nelle Ordinanze di Regione Lombardia, intervenuti nel periodo marzo – aprile 2020;
  • del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che prevede, tra l’altro, misure urgenti di contenimento del contagio applicate all’attività sportiva, e l’emanazione di apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ed in particolare delle sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, previo adeguamento alle presenti linee guida;

Visto le «Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali», approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport con Prot. n. 3180 del 3 maggio 2020;

Rilevato che le citate Linee-Guida sono volte a fornire indicazioni generali e azioni di mitigazione utili ad accompagnare la ripresa dello sport di natura individuale nei termini sopra individuati a seguito del lockdown per l’emergenza COVID-19, e che esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento;

Visto il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di loockdown;

Considerato che:

  • l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto effetti negativi sul sistema economico comportando oggettive difficoltà per gli operatori sportivi e i siti sportivi lombardi interessati dal lockdown, con effetti ancora più forti per il tessuto delle associazioni/società sportive e degli Enti Locali proprietari dei siti sportivi lombardi e i concessionari degli stessi nella fase di riapertura che dovranno affrontare gli investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del COVID 19;
  • è interesse di Regione Lombardia, attivare nell’ambito della suddetta Convenzione con l’Istituto del Credito Sportivo, una misura finalizzata a rilanciare gli impianti sportivi pubblici di uso pubblico in Lombardia, per una maggiore fruibilità, attrattività e sostenibilità gestionale nel tempo degli stessi, sostenendo i Proprietari ed i gestori degli impianti sportivi ad attuare interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, oltre che la realizzazione di nuovi, per poter offrire ai cittadini lombardi la possibilità di una pratica sportiva in impianti sicuri;
  • tra gli investimenti caratterizzati da urgenza ed indifferibilità quali l’adeguamento alle norme di sicurezza, di riqualificazione e rinnovamento degli impianti sportivi e della rete dei servizi offerti, potranno rientrare quelli da adottare per la riapertura in sicurezza delle attività sportive, nel rispetto delle indicazioni contenute nel già citato protocollo tra organizzazioni sindacali e datoriali e nelle Linee-Guida di prossima emanazione in ambito sportivo, sia per i lavoratori, sia per i clienti / utenti, sia per i fornitori, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • Ritenuto necessario, sulla base del fabbisogno emerso dal territorio regionale e dalle informazioni rilevate dall’Anagrafe degli impianti sportivi regionale, attivare un’iniziativa volta al rilancio degli impianti sportivi pubblici nei Comuni lombardi, tramite l’assegnazione di contributi per interventi di riqualificazione, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti oltre alla realizzazione di nuovi, anche al fine di realizzare gli interventi adeguati sugli impianti sportivi per la ripresa in sicurezza delle attività;

Visti:

  • la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, he il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera a), g) e h);
  • il Regolamento UE n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come modificato dal Regolamento n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
  • la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell’art. 55;
  • la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 a seguito della quale la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuti n. SA. 49295 in data 6 ottobre 2017 con scadenza 31 dicembre 2020;

Viste la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020)1863 final - del 3 aprile 2020 e la Comunicazione sulla Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 2215 final – del 3 aprile 2020 e s.m.i.;

Visto che la Commissione Europea riconosce:

  • misure temporanee in materia di aiuti di stato attraverso aiuti sotto diverse forme alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, con aiuti concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), ferme restando le possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  • come oggettiva la situazione di crisi economica con il nesso causale con la pandemia e ritenere ammissibili, legali e compatibili le misure economiche adottate dal 1 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutte le imprese di ogni settore, tranne per le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019;

Ritenuto che la concessione dei contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possa avvenire nel rispetto del regime SA. 49295 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b,8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), e fatto salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020, modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215 del 30 aprile 2020 e s.m.i., ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti e nei limiti e per la durata del regime di aiuto a seguito della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano;

Dato atto che, in caso di interventi su impianti sportivi nei quali verranno svolte attività economiche, che incidono o che potrebbero incidere sugli scambi tra stati membri, alterandone la libera concorrenza, i contributi previsti dalla presente deliberazione richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:

  • non saranno concessi ai settori esclusi di cui all’art. 1;
  • non saranno concessi alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, par. 1 punto 18 del Regolamento U.E. n. 651/2014, in quanto applicabile;
  • non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali o che, pur essendo stati destinatari di un’ingiunzione di recupero, hanno provveduto al rimborso dell’intero importo oppure hanno depositato il medesimo importo dell’aiuto illegale in un conto corrente bloccato;

Dato atto che, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;

Visti:

  • la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
  • il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.  115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto che ove necessario, Regione Lombardia ed Istituto per il Credito Sportivo, ognuno per la propria competenza, procederanno pertanto:

  • alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del medesimo decreto;
  • alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Vista la legge n.  241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto necessario approvare, i criteri per l’assegnazione di contributi ed agevolazioni finanziarie per la realizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi proprietà pubblica sul territorio lombardo («Bando Impianti Sportivi 2020») e necessari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore di Enti Pubblici e gestori nella fase di riattivazione dei siti sportivi per le attività sportive dopo la fase di lockdown che, nello specifico prevedono la concessione di un contributo in conto capitale a fondo perduto da parte di Regione Lombardia, ed ulteriori possibilità di finanziamento opzionale per la realizzazione del medesimo progetto per la quota di progetto non coperta da contributo regionale, che potrà essere richiesta dai soggetti beneficiari direttamente ad ICS in una delle seguenti forme:

  • Concessione di un mutuo a tasso agevolato con abbattimento di quota d’interesse da parte dell’ICS a valere sul Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
  • Concessione di un mutuo chirografari (c.d. «light»), con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate;
  • Accesso al Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo di cui all’ articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003);

come riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della comunicazione in data 14 maggio 2020 con la quale l’Istituto per il Credito Sportivo ha condiviso i contenuti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi agli impianti sportivi di proprietà pubblica ammonta a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

  • 500.000,00 sull’Esercizio 2020;
  • 1.000.000,00 sull’Esercizio 2021;
  • 6.000.000,00 sull’Esercizio 2022;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio dell’Istituto del Credito Sportivo, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n.  34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n.  20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (contributi) (sport)

  1. di approvare l’Allegato A «CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO (BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono anche stabilite le modalità di partecipazione alle agevolazioni finanziarie concesse, nonché le condizioni e le modalità di cooperazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, in attuazione della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia il giorno 15 maggio 2020;
  2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00, la cui copertura è data a valere sul capitolo 6.1.203.5372 che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: (bilanci)

− 500.000,00 sull’Esercizio 2020;

− 1.000.000,00 sull’Esercizio 2021;

− 6.000.000,00 sull’Esercizio 2022;

  1. di prevedere che la concessione dei contributi avviene - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, sono assegnati nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295 - ai sensi del regolamento (UE) n.  651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b,8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 e s.m.i., nei limiti e per la durata regime di aiuto della decisione della Commissione Europea che approva il nuovo regime quadro italiano; ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti;
  2. demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici i vincoli e la durata del regime nonché quelli relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo;
  3. di dare atto che con successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani si provvederà, entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione, all’emanazione del bando attuativo della presente misura (BANDO 2020 IMPIANTI SPORTIVI), nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
  4. di demandare al dirigente competente la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti conseguenti nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 7. di trasmettere il presente atto all’Istituto per il Credito Sportivo e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

[c’è allegato in BURL 22 maggio 2020]

 

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