Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 3 giugno 2020, n. XI/3193 - Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID -19

  • Disabilità.

Parole di interesse:  disabili

 

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

  • la legge 12 marzo 1999 n 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l’art 14 che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del «Fondo regionale per l’occupazione dei disabili», d’ora in poi «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
  • la legge regionale 4 agosto 2003 n 13 «Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall’art 12 comma 1 della l r 10 agosto 2018, n 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art 7 l r 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
  • la legge regionale 28 settembre 2016 n 22 «il mercato del lavoro in Lombardia»;
  • la legge 81/2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Richiamata la l r n 22/2016 come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n 9 che delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999 e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

Richiamata la d g r 20 dicembre 2013 n 1106 allegato A «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l r 13/2003 – annualità 20142016», che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai disabili e, al punto 7, i criteri di riparto delle risorse

Le misure previste finanziabili attraverso la programmazione provinciale sono la Dote Lavoro disabilità, la Dote Impresa-collocamento mirato e le Azioni di sistema;

Viste le ultime deliberazioni che hanno stanziato a favore delle province le risorse derivanti dal Fondo regionale di cui alla l r 13/2013:

  • la d g r n 5964 del 12 dicembre 2916 rideterminazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
  • la d g r n 6885 del 17 luglio 2017 linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, a valere sul fondo regionale istituito con l r 4 agosto 2003 n 13 – annualità 2017-2018;
  • la d g r n 843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento sociolavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l r 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2018 per le attività 2019-2020;
  • la d g r n 2461 del 18 novembre 2019 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento sociolavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con l r 13/2013 con la quale sono stati determinati i criteri di destinazione del fondo 2019 per le attività 2020-2021;

Visti i decreti di impegno a favore delle province lombarde:

  • n 13150/2016 e n 13149/2016 relativi alle risorse stanziate con d g r 5964/2016;
  • n 13986/2017 e n 13612/2017 relativi alle risorse stanziate con d g r 6885/2017;
  • n 17491/2018 relativo alle risorse stanziate con d g r 843/2018;
  • n 2461/2019 relativi alle risorse stanziate con d g r 2461/2019;

Richiamati altresì i provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza covid-19:

  • il decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 45 del 23 febbraio 2020;
  • i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n 76 del 22 marzo 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede tra l’altro le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei ministri dell’Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c d  Fase 2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di lockdown, che è parte integrante (allegato 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Dato atto che, a livello settoriale e a livello aziendale, sono previsti specifici protocolli di sicurezza che prescrivono misure di contenimento nell’uso degli spazi e norme di comportamento che coinvolgono anche i lavoratori;

Considerato che:

− l’emergenza sanitaria e la prolungata chiusura di molte attività economiche, dove trovano impiego molti lavoratori disabili, pone alcuni rischi e problemi anche in occasione della c d Fase 2 tra cui il mantenimento del posto di lavoro;

− l’adattabilità dei lavoratori disabili alle nuove condizioni di lavoro può, in molti casi, trovare risposta in soluzioni organizzative che consentano alla persona di lavorare in smart working;

Considerato che l’insorgere dell’emergenza sanitaria ha costretto l’interruzione di esperienze di tirocinio per persone disabili finanziate attraverso la misura Dote impresa collocamento mirato il cui schema di bando adottato con decreto regionale n 3311/2017 La misura prevede che l’agevolazione del rimborso dei tirocini non è erogabile nel caso i tirocinanti abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso;

Rilevata la necessità:

  • di favorire le condizioni che permettano ai lavoratori disabili di lavorare in modalità smart working, attraverso l’adattamento della postazione di lavoro e il superamento del device tecnologico presso il domicilio;
  • di disporre un servizio di accompagnamento e di formazione che aiuti il disabile ad adattarsi al nuovo contesto organizzativo;
  • di disporre che i tirocinanti finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell’emergenza sanitaria possano essere riattivati con la stessa impresa;

Atteso che:

  • le Province, sulla base delle risorse stanziate e impegnate da Regione Lombardia con gli atti sopra citati, hanno adottato i piani di attività (c d masterplan) per ciascuna annualità di finanziamento In particolare, con il Fondo 2019 è stata programmata l’attività per le annualità 2020-2021 anche utilizzando le eventuali economie delle annualità 2017 e 2018, agli atti dalla scrivente struttura;
  • nei piani provinciali vi è disponibilità di risorse non ancora impegnate, con particolare riferimento alla Dote Impresa- collocamento mirato e alla Dote Lavoro disabilità;

Considerato che, per sostenere l’occupazione dei disabili nel nuovo contesto alla luce delle necessità sopra descritte, sono stati elaborati, in collaborazione con i servizi del collocamento mirato delle Province/Città Metropolitana, quattro tipologie di azioni definite nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituiscono integrazioni delle misure già esistenti attuabili dalle Province stesse;

Sentiti i servizi del Collocamento Mirato delle 12 Province/Città Metropolitana, le risorse per l’attuazione delle azioni dell’allegato A possono trovare copertura nello stanziamento della d g r 2461/2019 di € 12 Mln e nelle eventuali risorse residue degli stanziamenti delle d g r n 843 del 19 novembre 2018, n 6885 del 17 luglio 2017, e n 5964 del 12 dicembre 2916;

Atteso che l’Azione 1 e l’Azione 2 dell’allegato A costituiscono aiuti di stato da riconoscere in regime di «Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19» oppure in regime di «de minimis» ove non sono verificate le condizioni;

Visti:

− il Regolamento (UE) n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

− la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3 aprile 2020 e ss mm ii; Il d l  19 maggio 2020, n  34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» artt  53 e sss nella parte in cui istituiscono il regime quadro per le Amministrazioni Regionali e le Camere di Commercio;

− decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020  sul regime quadro numerato come aiuto SA 57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio  a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare l’art  54 del d l  34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt  53, 61, 63 e 64 del d l  34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della  decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio;

Ritenuto a tal fine che:

  • con solo riferimento all’utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31 dicembre 2020;
  • i contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d’ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:

1 del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2 oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e in particolare nella sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 COVID-19» e ss mm ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art 54 del d l 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

Stabilito che, in caso di contributo concesso ai sensi del Reg (UE1407/13 artt 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), la concessione non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art 1 par 1 e 2 del Reg UE 1407/2013;

Dato atto che l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d p r 445/2000, che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 par 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Stabilito che, in caso di contributo concesso, nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA 57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell’art  54 del d l  34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt  53, 61, 63 e 64 del d l  34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

  • gli aiuti di cui alla sezione 3 1 possono essere concessi nel limite massimo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013,relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
  • al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3 1 non superino il massimale di 800 000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull’aiuto SA 57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione citata, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all’interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;
  • le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d p r 445/2000 da parte dell’impresa richiedente;
  • gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Vista la legge 234/2012 art 52 ed il decreto 115/2017 art 9 e ss;

Ritenuto di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento, gli adempimenti di cui al d m  115/17 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell’art  14 comma 4 del d m  115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all’art 9 del d m  115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA 5702;

Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimenti dei dirigenti delle Province e della Città metropolitana, in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del massimale e ad eventuali regole di cumulo;

Ritenuto:

  • di approvare le linee guida di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19;
  • di stabilire che le azioni:

− verranno attuate delle Province e dalla Città Metropolitana nell’ambito delle misure finanziate con il Fondo regionale disabili l r 13/2003 già programmate per le annualità 2020 -2021;

− trovano copertura per un ammontare stimato – sulla base delle comunicazioni delle Province - di Euro 12 Milioni, nell’ambito dello stanziamento previsto dalla d g r 2461/2019, e già ripartito fra le amministrazioni provinciali, e dei residui, ove disponibili, a valere sugli stanziamenti delle annualità precedenti (delle d g r n 843 del 19 novembre 2018, n 6885 del 17 luglio 2017, e n 5964 del 12 dicembre 2916);

  • di autorizzare le Province e la Città Metropolitana ad aggiornare il masterplan Fondo 2019(attività 2020-2021), destinando una quota di risorse nell’ambito delle proprie assegnazioni, alle azioni di cui all’allegato A sulla base del fabbisogno stimato del proprio territorio e di aggiornare i dispositivi vigenti (Dote Lavoro – disabilità, Azioni di rete per il lavoro – ambito disabilità, Dote Impresa-collocamento mirato) al fine di procedere all’erogazione a partire dal mese di giugno 2020;
  • di modificare il punto 1 2 «Rimborso per l’attivazione di tirocini» dell’allegato A del decreto n 3311/2017 «Schema di bando Dote Impresa Collocamento Mirato» prevedendo che sono ammesse all’agevolazione i tirocini finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell’emergenza sanitaria e che gli stessi possono essere riattivati con la stessa impresa;
  • di disporre che le Province e la Città Metropolitana trasmetteranno a Regione Lombardia i masterplan aggiornati per la ricognizione complessiva delle risorse riprogrammate con riferimento a ciascuna azione, unitamente ai dati di monitoraggio al 30 giugno 2020 aggiornati con i nuovi target di utenza di riferimento;
  • di demandare alla struttura regionale competente la rilevazione del fabbisogno territoriale riferito al target specifico dei lavoratori disabili coinvolti dall’emergenza Covid – 19 e delle iniziative attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana;
  • di stabilire che, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2020, la nuova programmazione delle risorse del Fondo 2020 (attività 2021-2022), da determinarsi a seguito dell’accertamento delle nuove entrate, terrà conto degli ulteriori ambiti di fabbisogno che non avranno trovato copertura attraverso le risorse già stanziate e oggetto del presente provvedimento;

Acquisito il parere del Comitato aiuti nella seduta del 26 maggio 2020 di cui al verbale qui allegato;

Sentito: il Comitato per l’amministrazione del Fondo di cui all’art 8 l r 13/2003 sopra richiamato, attraverso procedura scritta il 13 maggio 2020;

All’unanimità di voti, espressi nelle forma di legge;

DELIBERA (disabili)

1 di approvare le linee guida di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le iniziative a favore del mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19;

2 di stabilire che le azioni:

  • verranno attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana nell’ambito delle misure finanziate con il Fondo regionale disabili l r 13/2003 già programmate per le annualità 2020-2021;
  • trovano copertura per un ammontare stimato – sulla base delle comunicazioni delle Province - di Euro 12 Milioni, nell’ambito dello stanziamento previsto dalla d g r 2461/2019, e già ripartito fra le amministrazioni provinciali, e dei residui, ove disponibili, a valere sugli stanziamenti delle annualità precedenti (delle d g r n 843 del 19 novembre 2018, n 6885 del 17 luglio 2017, e n 5964 del 12 dicembre 2916);

3 di autorizzare le Province e la Città Metropolitana:

  • ad aggiornare il masterplan Fondo 2019 (attività 20202021), destinando una quota di risorse nell’ambito delle proprie assegnazioni, alle azioni di cui all’allegato A sulla base del fabbisogno stimato del proprio territorio e di aggiornare i dispositivi vigenti (Dote Lavoro – disabilità, Azioni di rete per il lavoro – ambito disabilità, Dote Impresa-collocamento mirato) al fine di procedere all’erogazione a partire dal mese di giugno 2020;
  • a modificare il punto 1 2 «Rimborso per l’attivazione di tirocini» dell’allegato A del decreto n  3311/2017 «Schema di bando Dote Impresa Collocamento Mirato» prevedendo che sono ammesse all’agevolazione i tirocini finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell’emergenza sanitaria e che gli stessi possono essere riattivati con la stessa impresa;

4 di disporre che le Province e la Città Metropolitana trasmetteranno a Regione Lombardia i masterplan aggiornati per la ricognizione complessiva delle risorse riprogrammate con riferimento a ciascuna azione, unitamente ai dati di monitoraggio al 30 giugno 2020 aggiornati con i nuovi target di utenza di riferimento;

5 di demandare alla struttura regionale competente la rilevazione del fabbisogno territoriale riferito al target specifico dei lavoratori disabili coinvolti dall’emergenza Covid – 19 e delle iniziative attuate dalle Province e dalla Città Metropolitana;

6 di stabilire che, sulla base dei dati di monitoraggio al 30 giugno 2020, la nuova programmazione delle risorse del Fondo 2020 (attività 2021-2022), da determinarsi a seguito dell’accertamento delle nuove entrate, terrà conto degli ulteriori ambiti di fabbisogno che non avranno trovato copertura attraverso le risorse già stanziate e oggetto del presente provvedimento;

7 di stabilire che:

− con solo riferimento all’utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31 dicembre 2020;

− i contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d’ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:

1 del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2 oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021 e in particolare nella sezione 3 1  della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 7 COVID-19» e ss mm ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art  54 del d l  34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

− in caso di contributo concesso ai sensi del Reg(UE1407/13 artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) la concessione non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art  1 par  1 e 2 del Reg  UE 1407/2013;

− l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 par 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

− in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA 57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell’art 54 del d l  34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt  53, 61, 63 e 64 del d l  34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

  • gli aiuti di cui alla sezione 3 1 possono essere concessi nel limite massimo di 800 000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013,relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
  • al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3 1 non superino il massimale di 800 000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull’aiuto SA 57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione citata, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all’interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;
  • le imprese beneficiarie ai fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del d p r 445/2000 da parte dell’impresa richiedente;
  • gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

8 di demandare agli uffici del Collocamento Mirato delle province/Città Metropolitana in quanto soggetti attuatori delle azioni di cui al presente provvedimento:

  • l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del massimale e ad eventuali regole di cumulo;
  • gli adempimenti di cui al d m 115/17 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell’art 14 comma 4 del d m 115/17) e la visura aiuti di cui alla sezione 3 1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all’art  9 del d m  115/17, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA 5702

Il segretario: Enrico Gasparini

[c’è allegato con le “proposte” in BURL 5 giugno 2020]

 

Osservatorio sulle fonti

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