Marche - Atti del Consiglio regionale

L.R. Marche 7 aprile 2020, n. 12 - Disposizioni urgenti per emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconoscimento di debito fuori bilancio

Pubblicata nel Bur n. 30 del 09/04/2020

  • Con questa legge il Consiglio regionale dispone la sospensione dei termini per il versamento di una serie di tributi regionali; inoltre si approva un debito fuori bilancio per l’ospitalità dei medici militari dell’ospedale da campo di Jesi e si dispone la destinazione delle erogazioni liberali versate alla Regione agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell’emergenza epidemiologica.

Parole d’interesse: bilanci; erogazioni liberali; presidi ospedalieri; sanità; sanità militare; sospensione termini; tributi

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali)

  1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali di cui all’Allegato 1 a questa legge, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. (sospensione termini) (tributi)
  2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. (sospensione termini)
  3. Il termine di cui al comma 2 si applica anche agli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1.
  4. Per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione è sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 dei debiti tributari, la cui rateizzazione è stata concessa dalla Regione, con la ripresa del pagamento delle rate residue a decorrere dal 31 luglio 2020. (sospensione termini) (tributi)
  5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, previo parere della Commissione assembleare competente, l’ulteriore sospensione o differimento dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (sospensione termini)

Art. 2 (Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio)

  1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 250.000,00 relativo all’attivazione, con procedura di somma urgenza, del servizio di ospitalità a favore del personale della Marina Militare in forza all’ospedale da campo da installare presso l’ospedale di Jesi, per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19. (sanità) (sanità militare) (presidio ospedaliero) (bilanci)

Art. 3 (Erogazioni liberali)

  1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, con questo articolo, disciplina l’utilizzo delle erogazioni liberali nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti. (erogazioni liberali)
  2. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 sono destinate agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell’emergenza epidemiologica. (erogazioni liberali)
  3. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, nel rispetto delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
  4. Al fine di garantire la trasparenza dell’utilizzo delle donazioni, il loro impiego è rendicontato e reso pubblico, ai sensi del comma 5 dell’articolo 99 del d.l. 18/2020, sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’applicazione dell’articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
  2. Per l’attuazione delle disposizioni previste all’articolo 2 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro 250.000,00 iscritta a carico della Missione 11, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.
  3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 2 si provvede con le risorse già iscritte, per l’anno 2020, a carico della Missione 7, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.
  4. L ’ autorizzazione di spesa per l’anno 2020 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), contenuta nella Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022), è ridotta, per effetto del comma 3, di euro 250.000,00.
  5. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 dell’articolo 3 sono iscritte al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 5 “Rimborsi e altre entrate correnti”, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2020/2022.
  6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 la spesa è iscritta a carico delle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022:
    a) Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 1 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1, Titolo 2;
    b) Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 e Titolo 2.
  7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione per l’attuazione di questa legge.

Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)

  1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 Aprile 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

Allegato 1

Elenco dei tributi regionali i cui termini sono sospesi (articolo 1, comma 1).

1) Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia, pesca e tartufi;

2) Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato;

3) Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;

4) Tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;

5) Tassa automobilistica;

6) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

7) Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

8) Tariffa fitosanitaria.

 

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