Marche - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Marche 4 maggio 2020, n. 28

Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 19 del 04/05/2020

  • Ordinanza con la quale, in relazione alla libertà di circolazione, lo Stato di San Marino è assimilato al territorio regionale

Parole d’interesse: deroghe; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;

V ista l’ ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020; 13/2020, 14/2020, 18/2020, 19/2020, 23/2020, 24/2020,

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, riferito all’oggetto “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;

Visti i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, riferiti all’oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.”

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 144 del 4 maggio 2020, riferito all’oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.”

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 145 del 4 maggio 2020 2020, riferito all’oggetto “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.”

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Preso atto dell’andamento dei dati epidemiologici sanitari raccolti a livello regionale.

Rilevato che sono in corso di ripresa, in conformità alla normativa di legge, numerose attività economiche.

Considerata la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione.

Visto l’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 al quale è stato soppresso il divieto, a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, prima contenuto nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Ritenuto necessario mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

ORDINA

Art. 1

Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale. (misure di contenimento e gestione) (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00 del 5 maggio 2020.

Art. 3

Le violazioni delle presenti disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.

Art. 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 4 maggio 2020

Il Presidente

Luca Ceriscioli

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