Marche - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Marche 26 maggio 2020, n. 31

Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 29 del 26/05/2020

  • Considerazioni: disposizioni a modifica ed integrazione di disposizioni precedenti in materia di trasporto pubblico locale, e in particolare di quelle di cui alle ordinanze nn. 8 e 29 del 2020 (qui revocate).

Parole d’interesse: trasporto; misure di cautela; misure organizzative; dispositivi di protezione; sanificazione; personale; lavoratori dipendenti; attività lavorative

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;

Considerate le strategie messe in atto dal Governo regionale per gestire le strutture sanitarie;

Viste le precedenti proprie ordinanze in materia di Trasporto Pubblico Locale nn. 8/2020, 9/2020, 12/2020, 18/2020, 26/2020, 29/2020 e 30/2020;

Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020;

Visto il DL 9 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, circa le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1126 del 17 maggio 2020, in cui nel sostituire le precedenti disposizioni in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, si disciplina l’avvio della c.d. fase 2 dal 18 maggio;

V isto in particolare l’ art. 1, comma1, lettera ii) del DPCM 17 maggio 2020, in cui si stabilisce che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;

Tenuto conto in particolare l’art. 3, comma 2 del DPCM 17 maggio 2020 che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” e che sui mezzi di trasporto è previsto l’obbligo della mascherina;

Considerato inoltre che nelle misure organizzative del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nell’ottica della ripresa del pendolarismo nel contesto emergenziale SARS-CoV2” del 20 aprile 2020 dell’INAIL, per la gestione del trasporto locale, raccomanda che la capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il distanziamento,

Visti inoltre l’allegato n. 15 del suddetto del DPCM 17 maggio 2020, in cui si indicano le linee guida per l’erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità, integrabili automaticamente sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte del Ministero della Sanità e dall’OMS;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0014916-29/04/2020-DGPRE avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARSCOV-2”;

Considerato che nelle nuove line guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegate al DPCM 17 maggio 2020, allegato 15, tra le misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID19, si rilevano modalità organizzative che permettono di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;

Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle Aziende del TPL ed i Gestori stessi, nonché l’ANCI Marche, riunitisi in un tavolo di concertazione sui trasporti, in particolare nelle ultime due sedute del 5 e del 21 maggio 2020;

Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà della gestione dei servizi automobilistici, soprattutto di tipo urbano, rispetto alle attuali disposizioni circa il distanziamento sociale da tenere a bordo, oggetto d’intenso dibattito tra tutti gli stakeholder nazionali quali le associazioni ASSTRA e AGENS, e alle posizioni assunte dalla Conferenza delle Regioni come da ultima risoluzione della seduta del 2 maggio 2020;

Considerate le nuove disposizioni di cui ai punti in premessa, gli attuali fabbisogni di mobilità e gli essenziali livelli minimi di servizio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani, come anche rilevato dal predetto tavolo di concertazione;

Valutata l’opportunità di rideterminare le precedenti disposizioni in materia, anche alla luce del monitoraggio sull’andamento dei servizi all’avvio della fase 2, nonché declinare le nuove disposizioni nazionali per il territorio della Regione Marche;

ORDINA

Art. 1 (Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza COVID-19 nel settore del TPL)

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 27 maggio 2020 e dispone quanto segue, ad aggiornamento delle precedenti Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 e n. 29 del 5 maggio 2020.

A partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza si dispone una progressiva programmazione dei servizi di TPL automobilistici per una completa circolazione dei cittadini sul territorio, in periodo non scolastico, sebbene e comunque in forma emergenziale e con caratteristiche variabili a seconda delle esigenze di mobilità del territorio. (trasporto) (misure organizzative)

Art. 2 (Programmazione dei servizi)

  1. A far data dall’avvio del periodo di validità estivo non scolastico 2020, i servizi saranno riorganizzati quantitativamente a regime rispetto al programma di esercizio ordinario per il medesimo periodo. (trasporto) (misure organizzative)
  2. I medesimi andranno modulati, sempre in via emergenziale, secondo i seguenti principi:
    a. consolidamento delle relazioni su cui dall’avvio della fase 2 si sono rilevati flussi di domanda significativa, al fine di minimizzare il rischio di sovraffollamento e d’impossibilità di accesso al servizio da parte degli utenti in attesa;
    b. alleggerimento delle relazioni su cui dall’avvio della fase 2 non si sono rilevati flussi di domanda ed eventuale sostituzione o compensazione degli stessi con servizi a chiamata di natura rigida/semirigida;
    c. sperimentazione di servizi a prenotazione su particolari relazioni che presentano caratteristiche ad alta domanda non sistematica e al di fuori dai picchi canonici, ovvero dove si manifesta domanda prevalentemente su un’origine e una destinazione uniche (es. destinazioni balneari).
  3. In caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, l’operatore di esercizio è autorizzato a rifiutare l’accesso ad altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare immediatamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo, e indicherà all’utente le motivazioni del diniego nelle forme disposte dalla propria organizzazione; (trasporto) (misure di cautela)
  4. Al fine di rispondere tempestivamente ad eventuali picchi di domanda possono essere impiegati direttamente dai Gestori dei servizi di TPL regionale, quali scorte di rinforzo per i servizi di linea dei rispettivi ambiti di servizio, gli autobus immatricolati da noleggio con conducente in deroga alle disposizioni di cui alla DGR 1061/2002; (trasporto) (misure organizzative)
  5. Il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli ed altri dispositivi di micromobilità elettrica a due ruote, è consentito sui mezzi di trasporto pubblico di linea regionale, dando comunque la priorità di accesso ai mezzi per l’utenza disabile. (trasporto)

Art. 3

(Modalità di organizzazione dei servizi per il contenimento del contagio)

Ogni tipo di servizio va organizzato seguendo le indicazioni sanitarie indicate dal Governo, a massima tutela tanto dei lavoratori quanto degli utenti. Fatte salve le disposizioni nazionali, l’organizzazione dei servizi e le modalità di erogazione da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea regionale sul territorio regionale, avvengono nel seguente modo e potranno derogarsi le attuali disposizioni in tal senso, circa il comportamento degli addetti o la vigente disciplina viaggiatori e tariffaria ordinaria:

a. dpi passeggeri: tutti i passeggeri dovranno necessariamente utilizzare le protezioni individuali delle vie respiratorie consistenti in mascherine chirurgiche o di comunità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. E’ cura di ogni passeggero procurarsi la mascherina ed indossarla preventivamente al momento in cui si approssima ai luoghi di accesso al servizio di TPL (stazioni, banchine, fermate, ...) e a bordo dei mezzi di trasporto. E’ autorizzata la sospensione della corsa o la sosta alla prima fermata utile, in caso di inosservanza della presente disposizione, fino al ripristino delle condizioni stabilite; (trasporto) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

b. dpi addetti: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea consistenti in mascherina tipo chirurgica per il conducente, mascherina e guanti per gli addetti di terra ed eventuali aggiunti di bordo; (trasporto) (misure di cautela) (dispositivi di protezione) (personale) (lavoratori dipendenti)

c. controlleria: l’attività di controlleria, ove possibile, potrà essere organizzata e svolta dal personale abilitato ai sensi delle disposizioni regionali, con modalità ridotte ovvero con il controllo a terra o a bordo, attraverso lo stazionamento dell’operatore nei pressi dell’area del conducente, alla salita/discesa degli utenti dal mezzo. Permane sospesa la controlleria effettuata a bordo come da prassi nel periodo antecedente all’emergenza sanitaria. Tale personale, e/o addetti aggiunti, potranno svolgere anche servizio di indirizzo e informazione all’utenza sulle modalità di fruizione del servizio in tempo di COVID19; (trasporto) (misure organizzative)

d. vendita: è sospesa ogni vendita di titoli di viaggio a bordo ed è contestualmente incentivato l’utilizzo dei titoli elettronici; (trasporto) (misure organizzative)

e. salita e discesa dagli autobus: al fine di contemperare la sicurezza dell’autista e degli utenti, i gestori utilizzano modalità organizzative di accesso e deflusso dai mezzi di trasporto in modo che avvenga secondo flussi separati, ed in particolare: (trasporto) (misure organizzative)

i. minibus a porta singola: utilizzabili solo con protezione anti fiato del posto di guida, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;

ii. bus a due porte: di prassi vanno impiegate entrambe le porte per separare i flussi di ingresso e quelli di uscita. Nelle more dell’adeguamento con protezione anti fiato del posto di guida, per la quale i Gestori dovranno intervenire se non già presenti altri separatori, entro il mese di luglio 2020, è consentito il non utilizzo della porta anteriore e l’interdizione dell’area di guida come per il seguente punto iii, adottando separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, al fine di garantire il distanziamento fisico;

iii. bus a 3 porte: non utilizzo della porta anteriore limitando il posto guida tramite catenella o nastro di segnalazione bianco rosso posizionati dietro la prima fila di sedili e comunque oltre un metro dall’autista. Utilizzo delle rimanenti porte in modo separato per la salita e per la discesa;

iv. in ogni caso è vietato lo stazionamento nell’ area adiacente al posto di guida o l’ avvicinamento al conducente per qualsiasi motivo. Nei precedenti casi consentiti, è ammesso solo il transito attraverso tale area per l’accesso ai restanti spazi dell’autobus;

f. capacità di carico dei mezzi: Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico automobilistico è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche all’utilizzazione in verticale delle sedute dal lato del finestrino. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi. Sui mezzi extraurbani il numero di persone in piedi può essere in casi eccezionali e per brevi tratte pari al 10% rispetto alla capacità di trasporto dei posti a sedere previsti sulla carta di circolazione del mezzo. I posti in piedi utilizzabili devono essere indicati con appositi marker a terra al fine di facilitarne il distanziamento; (trasporto) (misure organizzative) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

g. separatori sedili: ove possibile al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell’installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza; (trasporto) (misure organizzative) (misure di cautela)

h. areazione: è fatto divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria o di installare paratie che impediscano la normale areazione della postazione di guida o di parti dell’ abitacolo, garantendo, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto; (trasporto) (misure organizzative) (misure di cautela)

i. igienizzazione vicoli: è disposta da parte di ogni vettore l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto. (trasporto) (sanificazione)

Art. 4 (Trasporto pubblico a fune)

Per i servizi di trasporto pubblico a fune, in relazione alle ridotte capacità dei mezzi, il gestore del servizio indicherà caso per caso il numero di passeggeri contemporaneamente ammessi a bordo in modo da garantire la distanza di un metro tra le persone. Valgono le medesime indicazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a. per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale. (trasporto) (misure organizzative)

Art. 5 (Adempimenti amministrativi dei Gestori dei servizi e dell’utenza)

  1. In virtù delle diverse caratteristiche del territorio, è richiesto ad ogni gestore dei servizi, di adottare e trasmettere all’ente concedente entro il giorno 8 giugno 2020, un programma di esercizio valevole per il periodo estivo seguente, dandone la massima diffusione mediante comunicati, sul sito internet e altri canali digitali, nonché presso i principali capolinea. (trasporto) (misure organizzative)
  2. Al fine di un monitoraggio costante dello stato di emergenza è richiesto ai gestori un rendiconto bisettimanale all’Ente concedente, che parta dalla prima chiusura delle scuole fino al termine dell’emergenza. Tale rendiconto deve indicare i servizi svolti e con quale modalità (fissi o flessibili), ovvero i km e le ore di servizio erogati, i titoli di viaggio venduti. (trasporto) (misure organizzative)

Art. 6 (Abbonamenti scolastici)

La validità degli abbonamenti scolastici è sospesa a far data dalla chiusura delle scuole. (trasporto)

Art. 7 (Operatività concessionari dei servizi di trasporto pubblico)

Dando atto che gli attuali contratti di servizio non contengono strumenti utili a gestire una fattispecie imprevedibile come la presente, al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico passeggeri e una volta messa a tutela la salute pubblica, si dovranno trovare i giusti meccanismi di tutela degli equilibri economici-finanziari degli stessi, anche alla luce delle misure che il Governo produrrà a sostegno del settore considerata l’eccezionalità della situazione. (trasporto) (misure organizzative)

Art. 8 (Misure di regolazione della domanda di mobilità)

Al fine di contenere il contagio e la congestione delle reti di trasporto, si dispone l’adozione da parte delle aziende, delle organizzazioni e delle amministrazioni, anche attraverso la figura del mobility manager, di modelli comportamentali e disposizioni organizzative finalizzati alla riduzione e ridistribuzione dei picchi di domanda di utilizzo del trasporto pubblico e più in generale di domanda di spostamento, attraverso: (attività lavorative) (misure organizzative) (trasporto)

  1. l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari;
  2. il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi al pubblico ovvero con rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera di orario e settimanale, compatibili con i servizi di trasporto pubblico locale o con altre forme di utilizzo di mezzi privati;
  3. il massimo ricorso al lavoro agile o al telelavoro, minimizzando i necessari contatti in presenza presso le sedi di lavoro in modo omogeneo nell’arco della settimana e al di fuori degli orari di punta; (lavoro agile)
  4. informare con comunicazioni periodiche il personale circa le opportunità offerte dai gestori dei servizi pubblici e dalle amministrazioni territoriali e nazionali, in materia di servizi di trasporto collettivo, applicazioni mobili per la mobilità, promozioni per l’acquisto di veicoli di trasporto individuale alternativi quali biciclette, monopattini, scooter, segway.

Art. 9 (Revoche e durata)

Sono revocate le proprie precedenti ordinanze n. 8 del 13 marzo 2020 e n. 29 del 5 maggio 2020.

La presente ordinanza produce effetti dal 27 maggio 2020 sino all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

La presente ordinanza è trasmessa a Prefetture, Comuni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, RFI.

La Presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.

Ancona, 14 maggio 2020

Il Presidente

Luca Ceriscioli

 

Osservatorio sulle fonti

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