Marche - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 15 giugno 2020, n. 203 - Linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 11 giugno 2020 [...]

Titolo completo "Linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produtive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 11 giugno 2020. DPCM 11 giugno 2020. Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi Eventi Fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche"

Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 35 del 15/06/2020

  • Disposizioni per la ripresa di una serie di attività commerciali, tra cui discoteche, centri termali, sale da gioco, sagre e fiere, attività congressuale-fieristica.

Parole d’interesse: sanificazione; attività commerciali; misure di cautela; ristorazione

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA LA L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;

VISTA LA L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell’attività di acconciatore e estetista”;

VISTA L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing”

VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;

VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

VISTA LA DGR 565/2020 protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;

VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SarsCoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;

DPCM 17.5.2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-052020);

VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produtive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemi ologica da COVID-19”;

VISTE le Linee guida di cui all’Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

  • Di recepire le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19 di cui all’Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11 /20A03194/sg per le sole attività di cui al punto 2) che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; (misure di cautela)
  • Le date di aperture delle attività sono stabilite come di seguito: (attività commerciali)
  1. Cerimonie: apertura attività dal 16 giugno 2020
  2. Sagre e fiere locali: apertura attività dal 16 giugno 2020
  3. sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommessa, apertura attività dal 16 giugno 2020
  4. Strutture termali e Centri benessere, apertura attività dal 19 giugno 2020
  5. Congressi e grandi Eventi Fieristici, 19 giugno 2020
  6. Discoteche aperture attività dal 19 giugno 2020
  • In attesa di rivisitazione delle linee guida regionali approvate con le DGR 565/2020 e 569/2020:
  • Di sostituire al punto d) “ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE” Riepilogo delle principali procedure di cui all’Allegato B Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Commercio in sede fissa di cui alla DGR 565/2020 la seguente disposizione:

Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell’ aria con l’esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%; Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.)”; (sanificazione) (misure di cautela)

con la seguente nuova disposizione inserita nelle linee guida approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 11/06/2020:

“Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria” (misure di cautela)

  • Nei locali di Somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti ecc. , nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti e dei protocolli di sicurezza è consentito organizzare intrattenimenti musicali, limitati all’ ascolto, durante i quali i clienti assistono in posizione seduta assicurando il distanziamento interpersonale. (ristorazione) (misure di cautela)
  • Le linee guida di cui al presente decreto vanno integrate, per le attività complementari o in funzione di uno specifico contesto, con i protocolli specifici regionali approvati.

Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei Consumatori e alle Associazioni Cooperative.

Il Presidente della Giunta

(Luca Ceriscioli)

Ndr: sono allegate all’atto (ma qui omesse) le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 20/83/CR01/COV19 di cui all’Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, esclusivamente con riferimento alle attività qui considerate.

 

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