Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 23 marzo 2020, n. 1-1153 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali

Pubblicata nel BUR n. 13 suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020

  • Il presente atto reca la proroga e la sospensione di alcuni tributi regionali.

Parole di interesse: Regione; Piemonte; delibera Giunta regionale; 23 marzo 2020; tributi; proroga termini; sospensione termini.

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2020, n. 1-1153 Emergenza epidemiologica da Covid-19: provvedimenti in materia di tributi regionali.

A relazione dell'Assessore Tronzano

Richiamato il combinato disposto di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed all’articolo 7 del capo II della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, a norma del quale la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione può sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

considerato che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l’adozione, da parte delle competenti autorità, di misure eccezionali intese a contenere il contagio, con conseguente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità;

ritenuto doversi adottare, anche a integrazione di analoghi provvedimenti già emanati, in corso di emanazione o preannunciati dal Governo della Repubblica, misure di carattere tributario finalizzate ad offrire un contributo al tentativo comune di attenuare il disagio sociale ed economico che la situazione generale sta provocando alle famiglie e alle imprese del Piemonte;

richiamati in particolare gli articoli 67 e 68 del titolo IV del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

considerata la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, in data 23 marzo 2020 è stata data adeguata informazione alla commissione consiliare competente; tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera (tributi) (proroga termini)

1) di ammettere al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura i contribuenti che provvedano, purché entro il termine del 30 giugno 2020, al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche il cui pagamento, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n, 23, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

2) di ammettere i contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione concesso ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del capo I della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, al pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio posticipato al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all’ultima scadenza prevista dal piano;

3) di dare attuazione alle disposizioni di cui alle norme citate in premessa, di cui al decreto legge 18/2020, disponendo la sospensione fino al 31 maggio 2020 delle attività aventi rilevanza esterna di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dei tributi regionali, nonché la sospensione dei termini di versamento derivanti da ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A. sulla base dei carichi ad essa affidati, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

4) di dare adeguata informazione circa l’adozione del presente provvedimento mediante la sua pubblicazione, anche per estratto, sul sito internet della Regione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

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