Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 2 marzo 2020, n. 6 - Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza

  • Con la ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 la Regione Toscana ha riorganizzato le prime forme di reazione all’epidemia di Covid-19 sul territorio regionale, abrogando anche la precedente ordinanza n. 5/2020.

Parole di interesse: acquisti; aree sanitarie; assistenza; concorsi; dispositivi di protezione; informazione; istruzione; limitazione libertà di circolazione; mascherine chirurgiche; misure di cautela; misure di sorveglianza; permanenza domiciliare; profilassi; quarantena; sanificazione; sanità; sanzioni; sospensione dei termini; stranieri; test diagnostici.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Tenuto conto che con Decreto del 26.02.2020 il Ministero della Salute ha approvato uno schema di ordinanza regionale avente ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno recepire i contenuti, di cui al predetto schema di ordinanza, provvedendo nel contempo ad un riordino complessivo delle disposizioni già emanate con le ordinanze regionali sopracitate, nonché all’adozione di ulteriori misure;

Richiamata l’ordinanza n. 5 del 28.02.2020 mediante la quale sono state disposte “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, revocando le ordinanze n.1 del 21.02.2020, n.2 del 22.02.2020, n.3 del 23.02.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto, opportuno, al fine di modificare l’ordinanza n.5 del 28.02.2020, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato ed integrare la stessa con ulteriori disposizioni, adottare una nuova ordinanza, che per esigenze di maggiore chiarezza, sostituisce integralmente la ordinanza n.5/2020, che, pertanto, viene revocata.

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

  1. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute (misure di cautela);

b) i servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione indicate dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento secondo gli schemi regionali (Allegato 1) (informazione; istruzione; università; uffici pubblici);

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni, di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani (dispositivi di protezione; pubbliche amministrazioni);

d) i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali (informazione);

e) le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi (misure di cautela; trasporti);

f) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione (istruzione);

g) quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza (trasmissione droplet). Sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura, anche in merito alle iniziative da assumere qualora non si riesca a garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro fra i candidati (misure di cautela; concorsi);

h) le misure suddette dovranno intendersi modificate/aggiornate in ragione delle disposizioni di livello nazionale adottate in materia.

  1. MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI A RISCHIO

a) chiunque abbia fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (identificabili attraverso provvedimenti di livello nazionale o attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00, con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese (obbligo informazione);

b) tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato; il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente (misure di sorveglianza; permanenza domiciliare):

i. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

ii. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità, al fine di assicurare la massima adesione, anche con riferimento ai familiari conviventi, secondo quanto dettagliato alla lettera d) ed e) del presente paragrafo e al paragrafo 3;

iii. effettua la sorveglianza sanitaria sui soggetti segnalati, al fine di rilevare l’eventuale comparsa di sintomatologia, come di seguito riportata, informandone il MMG e PLS; iv. informa il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, da cui il soggetto è assistito, tramite una dichiarazione in cui si attesta che il soggetto è stato posto in isolamento fiduciario per motivi di sanità pubblica, specificando la data di inizio e fine, anche per l’eventuale certificazione, ai fini INPS da parte del MMG/PLS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti (così come definito dalle vigenti disposizioni del Ministero della Salute) con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, così come identificati dall’indagine epidemiologica dei Servizi di Igiene Pubblica, si applicano le procedure, di cui al presente paragrafo, lettera b), punti ii) e seguenti, precisando che, in tale fattispecie, il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente propone al Sindaco l’adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena, con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni, secondo lo schema, di cui all’allegato 2, inviando la stessa proposta, per conoscenza, al Prefetto (quarantena);

d) il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione territorialmente competente deve, sia in merito ai casi di cui alla lettera a), sia ai casi di cui alla lettera c), inoltre:

i. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli eventuali conviventi;

ii. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; iii. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). Laddove l’individuo in isolamento condivida lo stesso domicilio con altre persone è fatta loro raccomandazione di osservare le medesime precauzioni, pur non essendo le stesse sottoposte al vincolo dell’isolamento

e) Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare la persona, sia in merito ai casi di cui alla lettera a) e dei casi di cui alla lettera c), sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare, al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure, in conformità alle previsioni dell’ordinanza del sindaco (informazione):

i.mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
ii. divieto di contatti sociali;
iii. divieto di spostamenti e/o viaggi;
iv. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
v. evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
vi. osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);

  1. MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO

Il Servizio di Igiene Pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza e nel caso venga rilevata la comparsa di sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori), interviene al domicilio dell’interessato, adottando le previste necessarie misure protettive, per il prelievo del tampone faringeo da avviare alle indagini di laboratorio per la verifica diagnostica (misure di sorveglianza).

Nel caso in cui la sintomatologia rilevata sia critica (difficoltà respiratorie e temperatura molto elevata) il Servizio di Igiene Pubblica provvede ad attivare tramite il 118 il pronto intervento per la presa in carico assistenziale (misure di sorveglianza).

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

  1. avvertire immediatamente il MMG/PLS e/o il Servizio di Igiene Pubblica;
  2. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi (mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione);
  3. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale (misure di cautela).

Il medico del Servizio di Igiene Pubblica procede, secondo quanto previsto dalla circolare 5443- 22/02/2020DGPRE-DGPRE-P, previo eventuale consulto con il MMG/PLS (misure di cautela).

I Comuni d’intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvedono alla fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità alle persone poste in isolamento (acquisti).

  1. CRITERI PER L’ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI (test diagnostici)

a) I test diagnostici per la verifica della positività a SARS-CoV-2 vengono effettuati esclusivamente sui casi sospetti, così come definiti dalle vigenti disposizioni nazionali

b) In particolare per quanto concerne la determinazione della zone con trasmissione comunitaria si fa riferimento ai Comuni oggetto di misure interdittive (quarantena) ed ai Paesi nei quali l’incidenza dei casi accertati è uguale o maggiore a 1/100.000, così come documentato e aggiornato dal sito ECDC del Centro Europeo per il controllo delle malattie nazionali

c) La richiesta di effettuazione del test deve essere inoltrata al laboratorio di microbiologia di riferimento, previa validazione da parte del medico del competente Servizio di Igiene Pubblica o del medico del pronto soccorso o specialista in malattie infettive dell’ospedale di riferimento, che attesterà la presenza dei seguenti requisiti alternativi: criterio epidemiologico e sintomatologia suggestiva; · contatto stretto con soggetto positivo e sintomatologia suggestiva nazionali

  1. RACCOMANDAZIONI PER GLI OSPEDALI E PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA (misure di cautela) (aree sanitarie)

a) Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l’accesso privo di sorveglianza.

b) Si invita ad assumere agli accessi misure precauzionali per le persone con febbre e/o sintomatologia respiratoria, mediante postazioni check-point e la sensibilizzazione dei visitatori all’utilizzo di disinfettanti per le mani da posizionare nei punti di ingresso e di sosta.

c) All’ingresso in pronto soccorso devono essere attivati percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse o sintomi respiratori e presentano criteri epidemiologici sospetti, anche tramite l’attivazione di area/zone di pre-triage. In ogni caso si deve prevedere di far indossare la mascherina chirurgica a tutti coloro che manifestano tosse, febbre o sintomi influenzali fin dalla presentazione al pre-triage.

d) Si invita, inoltre, a ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti ricoverati, sia per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti

  1. DISPOSIZIONE PER LE MICROBIOLOGIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
  1. a) Si dispone che le microbiologie delle tre Aziende Ospedaliero-Universitarie della Toscana, AOUP, AOUC, AOU siano attive H24 per 7 giorni la settimana per effettuare test specifici per Covid-19 (sanità).
  2. b) Inoltre, in rapporto ad eventuali crescenti necessità, si dispone che siano attivate le altre microbiologie del SSR, a seguito di specifico provvedimento della Direzione regionale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Delibera G.R. n.74 del 27 gennaio 2020. 7 (sanità).

RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL PERCORSO ASSISTENZIALE DEI PAZIENTI CON SINDROME INFLUENZALE (assistenza).

Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, si raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di utilizzare le procedure ordinarie di assistenza (MMG/PLS), privilegiando il contatto telefonico dal proprio domicilio (misure organizzative; profilassi).

a) A seguito del colloquio telefonico, il medico valuta la situazione specifica del paziente e la possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come da indicazioni ministeriali.

i) Quando ritenga un caso sospetto (così come definito al paragrafo 4), il Medico di Medicina Generale o il PLS contatta il 118 o il Servizio di igiene pubblica per l’esecuzione del test in ospedale o a domicilio, a seconda del quadro clinico.

ii) Qualora il Medico di Medicina Generale o il PLS valuti il caso non sospetto garantisce la corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico, privilegiando il contatto telefonico e l’assistenza a domicilio.

b) Si dispone che i MMG/PLS assicurino la contattabilità telefonica nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle ore 20, fatte salve successive disposizioni regionali, da emanarsi con apposita circolare

c) Si raccomanda, comunque, l’organizzazione degli ambulatori secondo modalità di accesso programmata e regolata, anche con spazi dedicati secondo la valutazione del medico stesso (misure organizzative).

d) Per quanto riguarda le modalità di protezione dal rischio, compreso il corretto utilizzo dei DPI, si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale vigente e si dispone che siano forniti dal SSR (dispositivi di protezione).

  1. RACCOMANDAZIONE PER L’APPROPRIATEZZA DELLEE CURE E PER L’USO CORRETTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (misure di cautela, sanità, assistenza)

Dai dati epidemiologici disponibili, relativamente alle aree con trasmissione comunitaria diffusa di SARS-CoV-2, risulta che l’infezione, nell’80/90% dei casi, si manifesta con sintomi lievi-moderati (sindrome di tipo simil-influenzale). Pertanto, si raccomanda a tutto il personale sanitario coinvolto nel processo di assistenza, di cui alla presente ordinanza, di assicurare il corretto setting delle cure, in base alle condizioni cliniche e di rischio personale del paziente, assicurando, altresì, per quanto possibile, le cure presso il domicilio, allo scopo di salvaguardare le risorse ospedaliere per i casi più gravi, a tutela della salute pubblica collettiva.

E’ fatto carico ai responsabili dei Pronto Soccorso e agli specialisti di malattie infettive di assicurare un percorso corretto del paziente all’interno della struttura ospedaliera.

  1. DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE PER MOTIVI DI STUDIO, DI LAVORO O DI TURISMO (stranieri; assistenza)

a) Agli studenti stranieri, temporaneamente iscritti al SSR, o italiani residenti in altre regioni, presenti sul territorio toscano per motivi di studio e agli altri soggetti non residenti e presenti sul territorio toscano per motivi di lavoro o turismo, al pari di quanto previsto per i cittadini toscani, sono garantite le misure di prevenzione e assicurati i percorsi assistenziali e di presa in carico, di cui alla presente ordinanza.

b) Per gli studenti stranieri non iscritti al SSR e per gli studenti italiani e gli altri soggetti presenti sul territorio toscano per motivi di lavoro, privi di domicilio sanitario, nonché per i soggetti presenti sul territorio toscano per motivi di turismo, la presa in carico è garantita attraverso i Servizi di Igiene e sanità pubblica contattabili attraverso il numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana Sud Est 800579579), attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00. Ai fini della garanzia di tutela della salute pubblica, le prestazioni a favore di tali soggetti sono rese a titolo gratuito o ad integrazione dei rimborsi esigibili dalle coperture assistenziali-sanitarie e assicurative degli Stati o di altre istituzioni pubbliche o private.

  1. DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone che nei 180 giorni di emergenza proclamati con atto nazionale siano sospese le penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali entro 48 ore prima della erogazione delle stesse (c.d.malum). (sanzioni; sospensione termini)

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna e comporta la revoca dell’ordinanza n.5 del 28.02.2020.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

 La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa:

  • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
  • ai Sindaci del territorio toscano;
  • ai Prefetti;
  • alle Aziende ed Enti del SSR
  • all’Ufficio scolastico regionale, per la comunicazione agli Istituti scolastici regionali di ogni ordine e grado;
  • alla Direzione regionale infrastrutture e mobilità, per la comunicazione ai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale;
  • alle Università presenti sul territorio toscano.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679 (protezione dei dati).

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna e comporta la revoca dell’ordinanza n.5 del 28.02.2020. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge

Il Presidente

 

Osservatorio sulle fonti

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