Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 29 Marzo 2020 n. 21 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre

Titolo completo "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

  • Con la ordinanza n. 21 del 29 marzo 2020 la Regione Toscana ha dettato disposizioni sulla gestione dei casi di COVID-19 nell’ambito di RSA e RSD.

Parole di interesse: misure organizzative, misure di contenimento, misure di cautela, sanità, anziani, disabilità, quarantena, permanenza domiciliare, tampone, alberghi; validità delle misure, protezione dati personali, coordinamento con altre fonti



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Richiamate l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020; Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 ed, in particolare, l’art..7;
Visto in particolare, che l'art. 14 del sopra citato DL 14/2020 individua le modalità di trattamento dei dati personali, secondo le modalità seguenti: • al comma 1 la circolazione e la comunicazione dei dati, anche particolari e giudiziari, tra tutti "i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte […]"; • al comma 2 "La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto."; • al comma 3 il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” e, in particolare l’art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Viste l’ “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, nell’ambito del quale documento uno specifico paragrafo è dedicato alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);
Visto il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente ; a) il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto necessario garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, soprattutto all’interno delle RSA, RSD e altre strutture socio-sanitarie, in quanto la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure per le RSA, RSD o altra struttura socio-sanitaria:

1. che, nella ipotesi in cui si riscontri un caso positivo di COVID-19 all’interno di una RSA, RSD o altra struttura socio-sanitaria: (misure organizzative, misure di contenimento, misure di cautela, sanità, anziani, disabilità, quarantena, permanenza domiciliare, alberghi)
a. l’ospite rilevato positivo al COVID-19, se sintomatico e la cui condizione clinica appare instabile, sarà preso in carico dal SSR, secondo i diversi livelli di appropriatezza dell’intervento, da rimettere alla valutazione del clinico, come definiti dalle ordinanze e disposizioni regionali attualmente vigenti;
b. l’ospite rilevato positivo al COVID-19, se paucisintomatico, potrà essere mantenuto in isolamento all’interno della stessa struttura, se possibile, oppure, laddove le condizioni strutturali non lo consentano, collocato in una struttura socio-sanitaria appositamente dedicata, con livelli di assistenza infermieristica h24, supporto giornaliero di personale medico e garanzia di supporto di ossigeno, se necessario;
c. l’intera struttura, RSA, RSD o altra di tipo socio-sanitario, nel caso in cui non sia presente una organizzazione in moduli, separabile per aree e percorsi COVID-19 e non-COVID-19, è sottoposta a quarantena, con attivazione di idonea sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con l’Azienda USL territorialmente competente;
d. il personale ivi operante, a seguito di contatto stretto, come previsto dalla normativa vigente, continua a svolgere l’attività lavorativa, fermo restando la sospensione dell’attività stessa, nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19;
e. il personale, di cui al punto precedente, qualora non insorga sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, a conclusione della propria attività lavorativa giornaliera, potrà scegliere una delle seguenti opzioni: rientro al proprio domicilio, evitando contatti con altre persone; pernottamento nella stessa struttura di lavoro, qualora possibile; alloggio nelle strutture alberghiere appositamente allestite dalle ASL, di cui alla ordinanza n.15/2020;

2. Le strutture socio-sanitarie, in grado di garantire attività di cure intermedie, dedicate all’accoglienza degli ospiti COVID positivi, di cui al punto 1, lettera b), sono istituite ed attivate dai gestori in collaborazione con l’Azienda USL territorialmente competente o dall’Azienda USL territorialmente competente per le strutture a gestione propria; (misure organizzative)

3. che i test diagnostici per la verifica della positività a SARS-CoV-2 (tampone orofaringeo) siano effettuati su tutti gli operatori e/o ospiti ove si verifichi nella struttura un caso confermato di COVID-19 a carico di un operatore e/o ospite; (tamponi)

4. che, fermo restando l’accesso dei componenti dell’USCA nel caso in cui ciò risulti necessario, l’accesso dei Medici Medicina Generale, afferenti ad ogni singola struttura residenziale, dovrà essere organizzato in turni di visita, che riguardino tutti gli ospiti di riferimento e per tutte le necessità clinico assistenziali, in modo che l’accesso medesimo sia limitato ad una unica figura di MMG all’interno della Struttura. Tale presenza coinvolge tutti i MMG afferenti ad ogni singola struttura e sarà a rotazione settimanale; (misure organizzative)

5. nelle Zone Distretto dove è stata attivata l’USCA, i casi positivi vengono seguiti dal team, in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale degli ospiti stessi; (misure organizzative)

6. l’accesso di nuovi ingressi in RSA, RSD o altra struttura socio-sanitaria è subordinato al fatto che le strutture prevedano l’allestimento di un modulo di accoglienza dedicato ai nuovi ospiti, o l’adozione di misure, in ogni caso, idonee a garantire adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti, allo scopo di garantire un ulteriore filtraggio contro la diffusione del virus in una possibile fase di incubazione; (misure di contenimento, misure di cautela)

7. agli ospiti di nuovo ingresso, oltre alla normale verifica da effettuarsi a cura degli operatori della struttura, per rilevare lo stato di salute e l’eventuale sussistenza di un rischio espositivo, verrà comunque effettuato il tampone. (tamponi; misure di contenimento, misure di cautela)

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)

La spesa connessa all'attivazione delle convenzioni di cui al punto 2 della presente ordinanza trova copertura nei bilanci di ciascuna azienda sanitaria. Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. (coordinamento con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR; • ai rappresentati dei gestori delle RSA e delle RSD.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. (protezione dati personali)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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