Atti della Regione Veneto

O.P.G.R. Veneto 18 marzo 2020, n. 30 - Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici

Pubblicata nel Bur n. 35 del 18/03/2020

  • Disposizioni urgenti per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente, di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e per i servizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, al fine di contenere l'emergenza Corona Virus, in attuazione del DPCM del 11.03.2020.

Parole d’interesse: dispositivi di protezione; enti locali; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; sanificazione; trasporto

Il Presidente

Richiamati:

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Visti:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in particolare all'articolo 1, comma 5;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

  1. Ai Comuni autorizzanti i servizi di trasporto pubblico non di linea - taxi - con autovettura e natanti, di definire un piano di rimodulazione atto a ridurre l'offerta di servizi, avendo cura che: (enti locali) (trasporto)
  • sia mantenuto un numero adeguato di autovetture per singolo turno tale da soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile;
  • sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un passeggero trasportato per singolo viaggio; solo nel caso di veicoli o natanti immatricolati per almeno 8 posti è ammesso il trasporto fino a due passeggeri. (misure di cautela)
  1. Sono sospesi i servizi atipici, i servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus salvi quei servizi atti a garantire spostamenti ammessi dal DPCM 11 marzo 2020.
  2. La nuova programmazione adottata sarà comunicata all'utenza nelle forme usuali, utilizzando anche i social media maggiormente diffusi.
  3. Le misure da adottare a bordo dei mezzi saranno orientate a garantire le necessarie distanze di sicurezza per operatori ed utenti. Con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ai natanti gli operatori dovranno adoperarsi per utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. In tutte le modalità di trasporto è comunque vietato occupare i posti anteriori adiacenti al conducente. (dispositivi di protezione)
  4. Dovranno proseguire le misure di disinfezione di cui alla nota della Regione del Veneto prot. n. 94914 del 27.02.2020 e dovrà essere garantito all'utenza l'utilizzo di dispenser per gel disinfettante delle mani. (sanificazione)
  5. Di disporre che gli Enti in indirizzo facciano pervenire, entro il 20 marzo 2020, un piano di rimodulazione del servizio taxi alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., accompagnato da una relazione nella quale si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, anche con evidenziazione dei dati giustificativi delle scelte effettuate, che potranno essere rimodulate in ragione dell'evoluzione della situazione dandone opportuna comunicazione alla medesima Direzione. (enti locali)
  6. Le presenti disposizioni restano valide sino al 25 marzo 2020, salvo diverse ulteriori indicazioni. 8. Di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto.
  7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
  8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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