Atti della Regione Veneto

O.P.G.R. Veneto 15 aprile 2020, n. 41 - Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

Pubblicata nel Bur n. 52 del 17/04/2020

  • Disposizioni per far fronte alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per emergenza epidemiologica COVID-19.

Parole d’interesse:  deroghe; semplificazione; rifiuti

Il Presidente

Richiamata: la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

le disposizioni contenute nel decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 32 del 19 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio";

il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 contenente misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che ha sostituito l'Allegato 1 del DPCM del 22.03.2020 in cui sono riportati i codici ATECO delle attività economiche che possono continuare l'attività in vigenza della situazione emergenziale.

Considerato che: con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'evolversi della situazione epidemiologica con l'incremento dei casi sul territorio regionale di soggetti contagiati dal virus COVID-19 ha determinato un aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo nelle strutture sanitarie impegnate ad assistere i soggetti contagiati;

il Ministero della Salute, con alle note Circolari n. 1997 del 22.01.2020 e n. 2302 del 27.01.2020 e n. 5443 del 22.02.2020, ha fornito indicazioni per la gestione dei casi contagiati nelle strutture sanitarie, sull'utilizzo di DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza;

l'Istituto Superiore di Sanità, con nota prot. n. 8293 del 12.03.2020, ha inoltre fornito indirizzi per contenere la diffusione dell'infezione improntati su un principio di cautela, volti a dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 22276 del 30.03.2020, evidenziando le criticità emerse nella gestione dei rifiuti dovuta alla complessa situazione emergenziale legata alla diffusione del contagio da SARS-Cov-2, ha inteso fornire indicazioni alle Regioni, rilevando la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per gestire le criticità e disciplinare forme speciali di gestione rifiuti sul proprio territorio;

la succitata nota ritiene possibile prefigurare regimi straordinari, circoscritti alla durata dell'emergenza, finalizzati ad aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i;

il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI con nota del 29.03.2020 ha evidenziato la grave situazione che si sta determinando nella intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata, con il rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l'interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo.

Rilevato che la situazione emergenziale ha comportato la chiusura di alcune realtà industriali che rappresentavano l'ordinaria destinazione dei rifiuti prodotti.

Ritenuto: necessario ed urgente disporre l'attivazione di iniziative di carattere straordinario finalizzate a scongiurare l'interruzione delle attività di gestione rifiuti, individuando concrete soluzioni anche mediante il ricorso a misure emergenziali e urgenti di carattere straordinario.

Dato atto che: l'adozione di rapide iniziative emergenziali di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero in forza di una mancata e accurata gestione dei rifiuti prodotti sul territorio, nonché dell'abbondante quantità di rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc), utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive .

Richiamate: le attribuzioni conferite al Presidente della Giunta regionale dall'art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D. Lgs. 152 del 2006 ss.mm.ii. in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nelle circostanze in cui non si possa altrimenti provvedere.

Ritenuto: necessario nella circostanza di cui trattasi, procedere all'adozione di una ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

necessario ampliare, nel rispetto delle condizioni di sicurezza riguardo alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione incendi:

  • la capacità massima di stoccaggio negli impianti autorizzato ad operazioni di gestione rifiuti di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13);
  • il limite temporale e i quantitativi per il deposito temporaneo di rifiuti;
  • il deposito di rifiuti urbani presso i centri comunali di raccolta.
    Ritenuto: opportuno indicare le modalità gestionali da adottare in fase di conferimento agli impianti di gestione dei rifiuti,

nonché le diverse azioni da porre in essere nella situazione emergenziale di cui trattasi;

Visti: il DPCM del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

il Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. ed in particolare, l'art. 191 recante "ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi"; la L. R. 3/2000 s. m. i. ed in particolare art. 4. comma 1, lett. h;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 30 del 29.04.2015.

Acquisito: il parere favorevole reso dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria in sede di comitato di Unità di crisi asincrona del 10 aprile 2020 in conformità all'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i., in ordine alle modalità emergenziali di gestione dei rifiuti proposte dalla Direzione Ambiente;

Dato atto che: l'adozione del presente atto, alla luce di quanto sancito dall'art. 33, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ss.mm.ii., è promossa dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 33/2013.

Su conforme proposta dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, che ha verificato la regolarità della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

Ordina

  1. di consentire ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, a condizione comunque che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006. (semplificazione) (rifiuti)
  2. di stabilire che la disposizione di cui al punto precedente si applicano anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi dell'artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 05.02.1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12.06.2002 e dal DM n. 269 del 17.11.2005. (semplificazione) (rifiuti)
  3. di stabilire che gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  4. di stabilire che i soggetti titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe specificate nel presente provvedimento, sono tenuti ad inviare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell'impianto o tecnico abilitato, all'Autorità competente, alla Prefettura, all'ARPAV e ai Vigili del Fuoco; detta relazione dovrà asseverare, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, le aree e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga, attestando inoltre il rispetto delle seguenti indicazioni: (deroghe)
    ♦  il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018;
    ♦  la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio, dotati di opportuni sistemi di confinamento e contenimento, in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
    ♦  il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati;
    ♦  laddove già previsto nell'autorizzazione vigente in ragione della natura dei rifiuti, la presenza di sistemi di copertura atti a limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e/o le emissioni odorigene
  5. nel periodo di vigenza dello stato emergenziale, di stabilire per il deposito temporaneo di rifiuti previsto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti deroghe: (deroghe) (rifiuti)
    ♦  i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    ♦  i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti nell'arco temporale di un anno.
  6. di stabilire che le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al precedente punto 4), constatato il carattere emergenziale e temporaneo della presente ordinanza, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014; (rifiuti)
  7. di stabilire che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; (rifiuti)
  8. è stabilito che il presente provvedimento ha validità sei mesi a far data dal giorno di pubblicazione del presente atto, eventualmente prorogabile ai sensi di legge.
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  11. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente atto, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute e al Ministro delle Attività Produttive.
  12. di incaricare, altresì, la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento ai Comuni del Veneto, ai Prefetti, alla Direzione regionale Protezione Civile del Veneto, alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia, ai Consigli di Bacino del Veneto, alle ULSS del Veneto, all'ARPA del Veneto - Direzione Generale e alle Associazioni di categoria.

Luca Zaia

Osservatorio sulle fonti

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