Veneto - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Veneto 4 maggio 2020, n. 46 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Pubblicata nel Bur n. 60 del 04/05/2020

  • Ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti; in particolare la presente ordinanza sostituisce integralmente la n. 44 (del giorno prima) per evitare problemi interpretativi.

Parole d’interesse: regione; Veneto; ordinanza del Presidente della Giunta regionale; 4 maggio 2020; attività commerciali; cimiteri; cultura; deroghe; dispositivi di protezione; famiglie; limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; parchi; ristorazione; sport; trasporto

Il Presidente

Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1056 ricoveri ospedalieri, con riduzione di 131 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 99 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7234 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6779 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;

Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;

Vista la propria ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020;

Rilevato che, in considerazione della constatata, in data odierna, ripresa significativa di attività di imprese e del lavoro in presenza da parte dei dipendenti, dimostrato anche dai livelli di traffico stradale intensificato nelle tratte extraurbane, si accentua e si rende più urgente, a fronte della perdurante sospensione dell’attività di ristorazione, di assicurare idonei servizi alternativi in particolare per il pranzo, nel rigoroso rispetto delle esigenze di tutela della salute e di prevenzione del contagio;

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM 26.4.2020, che dispone la sospensione della ristorazione “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

Rilevato che la ripresa delle attività economiche riguarda, tra l’altro, le attività edilizie, le quali si svolgono presso cantieri spesso collocati in luoghi non adeguatamente serviti;

Rilevato che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il pernottamento, anche in conseguenza del reclutamento di personale sanitario operato in misura rilevante nel corrente periodo, nonché in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere;

Visto il disposto dell’art. 2, comma 4, del DPCM 26.4.2020, che stabilisce che “Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”.

Ritenuto, a fini di maggiore chiarezza, di adottare una nuova ordinanza che sostituisce integralmente la n. 44 del 3.5.2020;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

  1. Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione. (limitazione libertà di circolazione) (famiglie) (deroghe)

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi. (trasporto)

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento). (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)

  1. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi. (misure di cautela) (deroghe)

  1. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima. (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione. (sport)

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)

L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

  1. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine. (sport)

  1. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)

Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

  1. Uso di veicoli privati con passeggeri

L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante. (trasporto) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo. (trasporto)

  1. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche. (parchi)

  1. Chiusure festive di esercizi commerciali

È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto. (attività commerciali)

  1. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. (attività commerciali) (misure di cautela)

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).

  1. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti. (attività commerciali) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Vendita di cibo a domicilio

E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti. (attività commerciali) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi. (attività commerciali) (ristorazione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Accesso ai locali di attività economiche

È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. (attività commerciali) (misure di cautela)

  1. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

  1. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel. (ristorazione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: (attività commerciali) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
  2. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
  3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
  4. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1.
  5. Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti. (attività commerciali) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)

  1. Mensa per lavoratori

In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune. (attività commerciali) (ristorazione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione

  1. Ospitalità

È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.

  1. Cimiteri e riti funebri

È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (cimiteri)

  1. Biblioteche

È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio. (cultura)

  1. Aree verdi e naturali

È ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

  1. Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

  1. Opere di protezione civile

Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

  1. Attività di addestramento animali

È consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione. (misure di cautela)

  1. Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

  1. Disposizioni di raccordo

La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 26.4.2020 e successive modifiche.

  1. Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.

  1. Disposizioni finali

La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”.

  1. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile.
  3. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  4. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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