Le Rubriche dell'Osservatorio

A cura di Giusto Puccini, con la collaborazione di Antonio Colavecchio, Luca Astorri, Antonio Borzì, Michele Cossa e Nicola Gentile


 

 

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale è entrata nel dibattito susseguente alla sentenza cd. Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (decisione dell’11 settembre 2019 in causa C-383/1, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE), prendendo nettamente posizione - in senso contrario a quanto previsto dal legislatore nazionale - sulla delicata questione del regime temporale degli effetti della decisione europea.

La complessità della vicenda impone una sia pur sintetica illustrazione dei suoi snodi fondamentali.

La scheda contiene opinioni personali dell'Autore che non impegnano l'Amministrazione di appartenenza

 

1. Nella scheda concernente l’ARERA a suo tempo pubblicata nel n. 2/2022 di questa Rubrica era stata trattata la vicenda del riesame, da parte dell’Autorità, dei criteri di aggiornamento del metodo tariffario idrico del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica.

In tale occasione, appunto, si era osservato come il Tar Lombardia, Milano, Sez. I,, in sede cautelare, avesse ordinato all’Autorità “un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio” (ordinanze nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022). I pregiudizi lamentati dai gestori erano essenzialmente di due tipi: a) un pregiudizio economico, in quanto il metodo tariffario non consentiva di vedersi conguagliato per intero nella tariffa 2023 il costo dell’energia elettrica sopportato nel 2021; b) un pregiudizio finanziario, stante l’onere di anticipare i maggiori costi dell’energia che avrebbero trovato riconoscimento nelle tariffe degli anni successivi (attraverso il meccanismo del conguaglio).

Con il Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022, “recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, l’IVASS ha introdotto una nuova normativa in materia, sostituendo il precedente regolamento emanato in materia n. 3 del 5 novembre 2013.

L’Istituto, in occasione della revisione periodica degli atti di regolamentazione adottati - così come previsto dagli artt. 23, comma 3, l. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”), e 9 del detto Regolamento IVASS n. 3/2013 - ha valutato: i) l’adeguatezza del precedente regolamento, risalente al 2013, rispetto ai suoi obiettivi e al mutato quadro normativo nazionale e internazionale; ii) la sua eventuale perdurante utilità; iii) l’opportunità o la necessità di una sua revisione attraverso interventi di integrazione, modifica o abrogazione al fine di confermarne o migliorarne l’efficacia.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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