Le Rubriche dell'Osservatorio

A cura di Elisabetta Catelani, Gianni Di Cosimo e Benedetta Vimercati, con la collaborazione di Leonardo Bianchi, Pietro Milazzo e Elena Vivaldi


Nell'ambito della Rubrica sono comprese le segnalazioni dei provvedimenti di contrasto alla pandemia da Coronavirus contenuti nella banca dati consultabile a questo link 

 

La recente “direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023” si occupa della razionalizzazione dell’attività istruttoria del Governo in materia di «esame delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale» ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Tale direttiva è stata adottata su proposta dell’attuale Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e costituisce un ulteriore e terzo intervento, in materia di controllo di costituzionalità delle leggi regionali, dopo quello realizzato dalla cd. «prassi Bassanini» (1997), sotto l’originario regime di controllo preventivo statale, e dalla cd. «direttiva Lanzillotta» (2006), in vigenza del riformato Titolo V.

1. La legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» rappresenta il primo intervento sostanziale di Regione Piemonte in materia elettorale. Si tratta di una riforma organica di 35 articoli che soppianta il frammentato quadro normativo previgente; quest’ultimo – applicato in forza del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 – si componeva delle leggi statali n. 43/1995 e n. 108/1968 e, solo in minima parte[1], della legge regionale n. 21/2009. Benché sin dalla relazione preparatoria che accompagna la proposta di legge traspaia la volontà della maggioranza proponente di non stravolgere il sistema previsto dalle leggi statali sopra richiamate, non mancano modifiche ed integrazioni di carattere innovativo, alcune delle quali spingono nella direzione di una uniformazione della legge elettorale piemontese con quelle delle altre Regioni ordinarie. Ma quali sono le principali novità che la legge n. 12 porta con sé?

La Corte costituzionale torna ad occuparsi della potestà statutaria delle Regioni e del rapporto tra il Presidente della giunta regionale e l’organo consiliare. La questione prende le mosse da una modifica promossa dalla Regione Puglia attraverso un emendamento alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo all’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Le disposizioni sottoposte al giudizio della Corte prevedevano, tra le altre cose, la necessaria presa d’atto del Consiglio regionale in caso di dimissioni del Presidente della giunta regionale, il prolungamento da 3 a 6 mesi del termine entro il quale dovevano essere indette nuove elezioni a partire dalla “presa d’atto”, la previsione che solamente in caso di dimissioni volontarie il termine della presa d’atto fosse fissata in 30 giorni.

Con la l.r. 6 settembre 2023, n. 23 (“Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di Comuni e intese programmatiche di area (IPA)”), approvata nella seduta Consiglio Regionale del 29 agosto u.s., la Regione Veneto ha introdotto una serie di modifiche alle leggi che disciplinano le associazioni e le fusioni tra Comuni nonché i livelli di governance territoriale.

1. Il 12 luglio 2023 il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha emanato la legge n. 7 recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”. Il complessivo obiettivo della legge, enunciato nel primo articolo, è quello di semplificare il sistema normativo regionale non solo in ossequio al principio di miglioramento della qualità della legislazione (di cui alla l.r. n. 18/2011) ma anche in attuazione del principio di revisione periodica della normativa previsto dalle politiche di better regulation europee espresse, in particolare, dal Regulatory Fitness and Performance Programme-REFIT (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione)[1]. Per rispondere a tale obiettivo, l’intervento normativo agisce attraverso l’abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali in parte già implicitamente abrogate o, ad ogni modo, non più operanti e nemmeno applicate. Accanto a queste esigenze di semplificazione, la legge si propone inoltre di introdurre disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali quali la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 con cui si disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea[2].

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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