A cura di Elisabetta Catelani, Gianni Di Cosimo e Benedetta Vimercati, con la collaborazione di Leonardo Bianchi, Pietro Milazzo, Elena Vivaldi, Chiara Padrin e Giulio Casilli
Nell'ambito della Rubrica sono comprese le segnalazioni dei provvedimenti di contrasto alla pandemia da Coronavirus contenuti nella banca dati consultabile a questo link
1. La riappropriazione dello spazio legislativo regionale dopo il decreto-legge sostitutivo n. 86 del 2020
Con la legge regionale n. 5 del 2025 – recante «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)» – il Consiglio regionale della Puglia – è intervenuto sulla disciplina elettorale.
Il provvedimento – approvato con 28 voti favorevoli e 9 contrari, tra cui lo stesso Presidente della Regione Michele Emiliano[1] – si configura come legge ad articolo unico[2], il cui contenuto essenziale consiste nella sostituzione integrale dell’art. 7 della legge regionale n. 2 del 2005.
Tale disposizione non è certamente nuova agli studiosi del diritto costituzionale e la sua notorietà si deve ad una vicenda della storia costituzionale recente: essa, infatti, è stata oggetto del primo esercizio del potere sostitutivo straordinario legislativo ex art. 120, comma 2, Cost. quando, in prossimità delle elezioni regionali del 2020, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 86 del 2020 allo scopo di assicurare l’allineamento della normativa regionale di dettaglio ai principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in tema di parità di accesso alle cariche elettive.
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La legge regionale Campania n. 12 del 22 luglio 2025, recante «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di promozione della legalità e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e di sostegno alle vittime» rappresenta la costruzione di un modello integrato di governance della legalità, in cui la funzione normativa e quella amministrativa si intrecciano secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Attraverso il riordino delle fonti, la programmazione annuale affidata alla Giunta, la partecipazione del Terzo settore e l’attività di coordinamento della cabina di regia, il legislatore regionale ha delineato un sistema coerente, destinato a tradursi in una gestione efficiente e continuativa.
Prima della sua entrata in vigore, la disciplina campana in materia di promozione della legalità e di sostegno alle vittime di criminalità si presentava fortemente frammentata. Il panorama normativo, come ci ricorda l’art. 19 della nuova legge - disposizione dedicata all’abrogazione delle precedenti normative regionali - comprendeva disposizioni eterogenee, dalla storica legge regionale n. 61 del 1978 alla più recente n. 54 del 2018.
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Con la legge regionale n. 6 del 29 maggio 2025 (“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”), la Regione Campania è intervenuta sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale[1], modificando l’art. 1, co. 213bis, della legge regionale n. 16/2014, con precipuo riferimento ai sindaci dei comuni campani.
La novella di cui all’art. 1 della l.r. n. 6/2025 stabilisce che la causa di ineleggibilità alle cariche sopra richiamate non abbia effetto nel caso in cui i sindaci cessino dall’esercizio delle loro funzioni almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per tale data – precisa la legge – quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente.
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1. Premessa
Il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta del 16 settembre 2025, ha approvato, in seconda lettura[1], la modifica dello Statuto ligure intervenendo, in particolare, sul numero massimo di Consiglieri e Assessori, sulla disciplina delle deleghe e sulla prorogatio della Giunta regionale[2].
La modifica statutaria è volta a «introdurre alcune innovazioni di natura organizzativa e funzionale»[3] e trae origine dalla volontà della maggioranza di estendere il numero di Assessori, affinché le deleghe (ed il relativo carico di lavoro) possano esser meglio distribuite tra più persone, precisare le funzioni del Vice Presidente e prevedere l’istituto della prorogatio della Giunta regionale[4].
L’iniziativa di revisione statutaria, secondo i proponenti, si inserisce a pieno titolo nell’autonomia regionale riconosciuta dagli articoli 114 e 123 della Costituzione[5], poiché – in armonia con i principi in essa previsti – «esprime peculiarità dell’ente e della collettività regionale»[6].
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