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ISVAP, 5 nuovi regolamenti e modifiche ad un regolamento precedente

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo intercorrente fra la metà di febbraio e la metà di giugno del 2009, l’Istituto ha adottato cinque nuovi regolamenti.

Tre di essi, come si può evincere dal loro stesso titolo, trovano il loro fondamento legislativo espresso e puntuale in disposizioni del Codice delle assicurazioni private, adottato con il D.Lgs. n. 2009/2005.

Si tratta, appunto, dei regolamenti: n. 29 del 16 marzo 2009, concernente le «istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private»; n. 31 del 1° giugno 2009, recante la «disciplina della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private»; n. 32 dell’11 giugno 2009, recante la «disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».

Un altro regolamento invece, secondo quanto è dato desumere dal suo stesso titolo, risulta espressamente e puntualmente fondato su disposizioni contenute in un decreto-legge, anche se la sua adozione è intervenuta successivamente all’entrata di vigore della relativa legge di conversione.

Ci riferiamo, appunto, al regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l’«attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell’attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa introdotte dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l’insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni».

Un quinto regolamento, infine, risulta specificamente ma soltanto implicitamente fondato sul disposto dell’art. 55 quater del D.Lgs. n. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, introdotto dall’art 1 del D.Lgs. n. 196/2007, in quanto in tale disposto non si fa alcun esplicito riferimento alla potestà regolamentare dell’ISVAP o a regolamenti del medesimo.

Si tratta del regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, recante «disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi».

Nel periodo considerato, poi, l’ISVAP ha altresì adottato un atto modificativo di un precedente regolamento, e precisamente il provvedimento n. 2696 del 27 aprile 2009, intitolato «Modifiche e integrazioni al regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private».

In tutti i casi or ora richiamati, dunque, l’ISVAP si è strettamente attenuto, sotto il profilo della formale caratterizzazione dei propri atti normativi con efficacia esterna, alla prassi inaugurata a seguito dell’emanazione del Codice delle assicurazioni private: ovverosia la prassi consistente, da un lato, nel denominare tali atti normativi «regolamenti», e nel conferire loro una numerazione progressiva non correlata con l’anno di adozione; dall’altro lato, nel denominare «provvedimenti» gli eventuali atti modificativi di tali «regolamenti», e nel conferire loro, appunto, la numerazione progressiva propria dei «provvedimenti» dell’Istituto.

Viene altresì sistematicamente confermata la prassi - ineccepibile in punto di legittimità - finora seguita dall’autorità in ordine all’applicazione della disciplina formale-procedurale dei provvedimenti della medesima «aventi natura regolamentare» dettata dall’art. 23 della L. n. 262/2005. Laddove si dispone, appunto, che tali atti «devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono»; che essi «sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori»; che, nella definizione del loro contenuto, si deve tener conto in ogni caso del principio di proporzionalità; e che, a tal fine, vengono consultati «gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori».

Tutti gli atti normativi sopra menzionati, in effetti, sono stati sottoposti alla consultazione degli interessati. Consultazione avviata con la pubblicazione sul sito dell’ISVAP di un apposito «documento di consultazione», nel quale viene riportato lo schema dell’atto preceduto da una sintetica relazione di presentazione; e conclusa con la pubblicazione, nello stesso sito, di un documento concernente gli «esiti della pubblica consultazione», nel quale vengono riportate le osservazioni e le proposte degli interessati, nonché le relative valutazioni e conseguenti determinazioni dell’Istituto.

Ognuno degli atti in questione, inoltre, risulta effettivamente accompagnato da una «relazione», anch’essa pubblicata nel sito dell’Istituto, nella quale vengono sinteticamente ma esaustivamente illustrati sia le fondamentali finalità ispiratrici dell’atto, sia le sue principali implicazioni di natura ordinamentale e sistemica, sia, infine, il contenuto e la ratio di ciascuna disposizione in esso contenuta.

Occorre semmai rilevare al riguardo che, anche nei casi qui considerati, nel sito dell’ISVAP, unitamente al testo di ciascun regolamento ed a quello dei suoi eventuali allegati, viene oggi riportato anche quello della «relazione» e quello degli «esiti della pubblica consultazione», ma non anche quello del «documento di consultazione».

Pure in questi casi, d’altra parte, fa difetto l’indicazione nel sito degli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto normativo è stato pubblicato: dato indispensabile non soltanto ai fini della conoscenza dell’esatto momento dell’entrata in vigore dell’atto, ma anche ai fini della verifica della sua esatta intitolazione.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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