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BANKITALIA, disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari

Nel periodo intercorrente fra il marzo ed il giugno del 2009, secondo quanto è dato evincere dal sito istituzionale della Banca d’Italia, quest’ultima ha avuto modo di adottare, in data 18 giugno 2009, un solo atto normativo, intitolato «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari».

Si tratta di disposizioni applicative della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) n. 275 del 29 luglio 2008, recante la «Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni»: deliberazione adottata sul fondamento della disposizione legislativa richiamato nel titolo laddove, con riguardo alle banche ed agli intermediari finanziari, si stabilisce che «con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati»; e che «le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela».

All’art. 7 di tale deliberazione, appunto, si dispone: «La Banca d’Italia emana le disposizioni applicative della presente delibera, prevedendo, tra l’altro, caratteristiche e compiti della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, l’istituzione di specifici flussi informativi, l’utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione elettronica, l’adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione europea possono, in alternativa a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, aderire a un sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente parte della stessa rete Fin.Net».

L’atto normativo della Banca d’Italia qui considerato parrebbe dunque sprovvisto, almeno prima facie, di un proprio fondamento legislativo espresso e puntuale.

Si osservi peraltro a tale riguardo che, nelle premesse della deliberazione del CICR testé richiamata, si fa significativamente riferimento agli artt. 53, comma 1, lettera d), e 107, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, laddove si dispone che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile ed i controlli interni.

Merita d’altro canto sottolineare la singolare tecnica adottata nella redazione del testo dell’atto normativo in questione.

Tale testo, infatti, non risulta redatto in articoli e commi debitamente numerati e formulati in termini tipicamente prescrittivi. Esso, invece, appare piuttosto suddiviso in una serie di sezioni numerate, ciascuna delle quali è costituita a sua volta da una serie di paragrafi anch’essi numerati, e formulati in termini essenzialmente discorsivi.

Per quanto concerne la procedura di formazione dell’atto normativo in questione, infine, nel sito istituzionale della Banca d’Italia è possibile reperire un «documento per la consultazione», datato maggio 2009, recante lo schema dell’atto sottoposto alla consultazione degli interessati, ed un documento intitolato «resoconto della consultazione», datato giugno 2009, nel quale vengono riportati i commenti ricevuti sul precedente documento, e le valutazioni effettuate al riguardo dalla Banca d’Italia. Non è dato reperire, invece, alcuna relazione di accompagnamento dell’atto ai sensi dell’art. 23, comma 2, L. n. 262/2005.

La funzione di tale relazione peraltro, così come l’obbligo di motivazione prescritto al comma 1 del medesimo art. 23, possono ritenersi sufficientemente assolti tramite la «premessa» contenuta nella sezione I dell’atto, e tramite «il resoconto della consultazione» testé richiamato. E ciò, anche in considerazione del carattere strettamente esecutivo della normazione dettata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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