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Disapplicazione dello Statuto comunale e rapporto con la legge (1/2022)
T.A.R. SICILIA, Catania, 11 febbraio 2022, n. 400
Com’è noto, l’istituto della disapplicazione ha trovato ormai stabile applicazione (anche) nell’ambito del giudizio amministrativo quale “strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore”[ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219]. Il problema, però, è che il rapporto fra leggi statali – ove anche adottate a norma della lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riconosce allo Stato competenza esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” – e Statuti Comunali non è più di sovraordinazione delle prime ai secondi: le quali ultime costituiscono piuttosto “fonti paraprimarie o subprimarie”(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29 ottobre 2021, n. 30655).