Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
Note In attuazione degli artt. 2 (Identità e valori), 5 (Uguaglianza), 9 (Famiglia. Forme di convivenza) 11 (Ambiente, cultura e turismo), 13 (Diritto alla salute), 14 (Istruzione e formazione), 15 (Lavoro e occupazione) e 16 (Sussidiarietà), dello Statuto
La rilevanza della legge regionale in esame discende dall’ampio ventaglio di principi statutari che interessa. Nel prevedere un sistema integrato di azione in tema di servizi sociali, essa, infatti, si propone di dare attuazione agli artt. 2 (Identità e valori), 5 (Uguaglianza), 9 (Famiglia. Forme di convivenza) 11 (Ambiente, cultura e turismo), 13 (Diritto alla salute), 14 (Istruzione e formazione), 15 (Lavoro e occupazione) e 16 (Sussidiarietà), dello Statuto.
Nel tentativo di razionalizzare il sistema di riparto di competenze a livelli di enti territoriali, la legge chiarisce, anzitutto, il riparto di competenze, affidando in primo luogo ai Comuni la titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali, rendendoli partecipi della formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali e attribuendo loro anche funzioni di impulso sul proprio territorio, attivazione e raccordo delle risorse pubbliche e private. Il Comune è chiamato anche ad esercitare le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati, presiedendo quest’ultimi alla concreta erogazione degli stessi servizi sociali.
Differente competenza spetta alla Provincia che si occupa, principalmente, di gestire l’ambito della formazione professionale secondo i piani previsti dal Piano sociale regionale; concorre alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale mediante la raccolta di dati con particolare riferimento alle aree sociali strettamente connesse con il sistema dei servizi sociali, quali la formazione, l’occupazione e l’inserimento lavorativo delle fasce deboli e collabora con la Regione per la implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze in materia.
Alla Regione vengono affidate funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell’attuazione a livello territoriale. Disciplina l’integrazione degli interventi sociali e provvede, in particolare, all’integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro. Accanto a quest’ultimo strumento citato, la Regione dispone anche del piano sociale regionale che rappresenta lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale vengono dalla stesa definiti gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.
Degne di nota appaiono altresì, in questa sede, le disposizioni contenute nell’art. 14, che prevede una forma di collaborazione tra enti territoriali, nell’art. 22 che tende a favorire l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale prevedendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi, nell’art. 42 che prevede l’istituzione di un nuovo organo denominato Forum regionale con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell’attuazione del Piano sociale regionale.