Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Sentenza n. 65/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa statale (art. 35, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) che aveva previsto un incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – più precisamente, un incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate generate nei rispettivi territori dagli aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti da alcuni decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011 – nella parte in cui tale incremento era unilateralmente imposto alle ricorrenti Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

Sentenza n. 70/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30 aprile 2015 – Pubblicazione in G.U. del 06/05/2015, n. 18

Motivo della segnalazione

La pronuncia segnalata sancisce l'illegittimità costituzionale della sospensione, per i soli anni 2012 e 2013, della rivalutazione monetaria delle pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (id est 1.217,00 euro netti mensili, come precisa la Corte medesima), imposta dall'art. 24, comma 25, del decreto­legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. Salva-Italia.

La pronuncia presenta ragioni di interesse sotto almeno tre profili (o forse quattro).

Sentenza n. 81/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2015 – Pubblicazione in G. U. 20/05/2015 n. 20

Motivo della segnalazione

La sentenza in oggetto s'inserisce nel "filone" dovuto all'attività del Consiglio regionale abruzzese in regime di prorogatio (sent. nn. 44, 55 e 64 del 2015). In questo caso, in particolare, viene dichiarata incostituzionale (per violazione dell'art. 123 Cost., norma interposta l'art. 86, comma 3 dello Statuto regionale) la legge della Regione Abruzzo n. 25 del 28 aprile 2014, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti.

Sentenza n. 82/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2015 – Pubblicazione in G. U. 20/05/2015 n. 20

Motivo della segnalazione

Con sette ricorsi la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Sardegna e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Corte ha, in questa sentenza, esaminato i riuniti ricorsi in base alle censure della Regione Valle d'Aosta e Regione siciliana, uniche a non rinunciare al ricorso (le altre ricorrenti hanno medio tempore stipulato appositi accordi con lo Stato).

Sent. n. 250/2014 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/11/2014 – Pubblicazione in G. U. n. 47 del 12/11/2014

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale decide della questione di legittimità costituzionale sollevata, con tre distinte ordinanze di analogo tenore, dal TAR del Lazio in relazione all'art. 6-ter, comma 1 d. l. n. 79/2012 nella parte in cui prevede, in ordine al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che "restano fermi" gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 attraverso cui è stata dichiarata la situazione emergenziale ed attuata la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada pedemontana veneta.

Sentenza n. 5/2015 – giudizio di ammissibilità di richieste di referendum popolare

Deposito del 7 gennaio 2015 – Pubblicazione in G.U del 28/01/2015

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in oggetto la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Il tema dell’autodichia degli organi costituzionali è recentemente tornato di grande attualità, in particolare a seguito della sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale che, seppure dichiarando inammissibile la questione, ha in qualche modo aperto le porte – in maniera innovativa rispetto al passato – al sindacato sull’uso del potere di giurisdizione domestica in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Di seguito sono riportate quattro pronunce del periodo più recente che ritornano sul tema, anche sulla base delle argomentazioni contenute nella citata sentenza. n. 120 del 2014.

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due diversi conflitti di attribuzioni, introdotti medianti atti di promovimento già segnalati in questa rubrica, entrambi relativi allo status dei dipendenti di organi costituzionali e costituenti un "seguito" della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2014.

Si tratta, in particolare di due conflitti sollevati dalle SS.UU civili della Corte di cassazione.

Il primo è un conflitto per vindicatio potestatis avverso il Senato della Repubblica di cui alla precedente ordinanza delle SS.UU. civili della Cassazione n. 26934 del 2014, in relazione alle norme fondanti l'autodichia del Senato e al concreto esercizio di tale potere sulla base di esse (dichiarato ammissibile con ordinanza n. 137 del 2015 della Corte costituzionale).

A breve inizierà presso la Camera dei deputati una sperimentazione di utilizzo di un software che consente il riconoscimento vocale istantaneo (cd. "trascrizione automatica del parlato" o ASR come acronimo di Automatic Speech Recognition).

La procedura per la selezione della ditta fornitrice della piattaforma software era stata aperta con un bando di gara (pubblicato in GUUE nel marzo 2014), anche a seguito di alcuni ordini del giorno presentati in sede di discussione del bilancio interno per l'anno finanziario 2014. La procedura di gara si era poi conclusa nel dicembre 2014 con l'aggiudicazione della fornitura per il periodo 2015-2018 alla Cedat 85, per altro con un significativo ribasso rispetto al valore dell'appalto inizialmente stimato (480.000€ rispetto al 1.100.000€ preventivati).

Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 ottobre 2015, il Presidente del Senato, nel rendere le comunicazioni sul calendario della sessione di bilancio, ha introdotto due elementi di novità.

In particolare, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto sulla proposta del Presidente di limitare la resocontazione stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati (link). Ciò significa che non verrà più redatto il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni durante la sessione di bilancio.

Può essere utile, sul punto, richiamare le norme costituzionali e regolamentari rilevanti. L'art. 72 Cost. contiene un semplice rinvio ai regolamenti parlamentari per quanto riguarda la pubblicità dei lavori delle Commissioni. L'ordinaria forma di pubblicità per i lavori delle Commissioni è quella indiretta mediante la pubblicazione di resoconti. I regolamenti di Camera e Senato prevedono per l'esame in sede referente dei documenti di bilancio la resocontazione stenografica. In particolare, l'art. 120, comma 8, r.C., come da ultimo modificato nel 1989, prevede che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio "si redige e si pubblica un resoconto stenografico". L'art. 126, comma 5, r.S., prevede allo stesso modo che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria "si redige e si pubblica il resoconto stenografico".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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