Fonti delle Regioni ordinarie

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Nel periodo giugno-ottobre 2010, l’unico provvedimento della Banca d’Italia rilevante sul terreno dell’attività normativa è costituito dall’adozione della circolare n. 277 del 20 luglio 2010, recante «Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione»: circolare che, nel sito istituzionale della Banca d’Italia, risulta inserita fra i «provvedimenti del Governatore» aventi ad oggetto «disposizioni di vigilanza» sulle banche.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non ha prodotto, nel periodo considerato, atti normativi in senso stretto.

La sua attività, tuttavia, si muove sovente sul crinale tra mera interpretazione della normativa esistente e integrazione della medesima, negli spazi vuoti che questa lascia, con linee guida che sembrano porsi, in fatto, come forme di soft-regulation.

Può essere ascritta a tale fenomeno l’adozione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, in www.avcp.it), non a caso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 192 del 18 agosto 2010 – S.O.). Nell’adozione dell’atto, l’Autorità ha seguito un procedimento fortemente partecipato, procedendo ad una consultazione on-line, volta ad individuare “le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella  concreta prassi del mercato”, per poi istituire “un tavolo tecnico di  consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche  interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di  effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte”. Sulla stessa linea si colloca la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, Questioni  interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa  ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, non pubblicata in GU (rinvenibile in www.avcp.it), con cui l’Autorità ricostruisce lo stato della giurisprudenza su di una disposizione di incerta applicazione, esaminando anche l’impatto sulla relativa interpretazione del diritto dell’Unione europea.

Dal sito istituzionale della COVIP si ricava che l’unico atto normativo adottato dalla Commissione nel periodo giugno-ottobre 2010 è costituito dal «Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera», adottato con  deliberazione  del 15 luglio 2010 (dal sito , peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Nel periodo di riferimento, il Garante è intervenuto con due provvedimenti in materia di telefonia.

Con il primo, adottato l’ 8 aprile 2010 e pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante è intervenuto a modificare in parte le regole relative alle modalità di inserimento e utilizzo dei dati negli elenchi telefonici. La competenza in materia proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui il Garante ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale funzione è stata eseguita con l’adozione del provvedimento del 15 luglio 2004 in materia di elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale. Il provvedimento in questione modifica quest’ultima deliberazione, rendendo di nuovo possibile risalire al nominativo dei “vecchi” abbonati sulla base del numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni degli operatori del settore circa quello che, secondo costoro, costituiva un disservizio. Delle segnalazioni si dà conto in premessa al provvedimento.

Con riferimento al periodo febbraio-maggio 2010, deve soprattutto segnalarsi l’adozione da parte della Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo, del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, allegato alla delibera medesima (dal sito internet della Commissione non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Tale regolamento è essenzialmente destinato a dare attuazione all’art. 2391-bis del codice civile, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 310/2004, ma trova in parte il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale anche in una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria), quali appunto gli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter.

L’attività regolativa nel periodo di riferimento è stata caratterizzata dalla indizione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, in occasione delle quali l’AGCOM ha emanato la delibera n. 80/10/CSP per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a Statuto speciale e le delibere nn. 24 e 25/10/CSP per le ulteriori elezioni regionali, provinciali e comunali, rispettivamente in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 e n. 51 del 3 marzo 2010. La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2010, l’Istituto ha adottato - con la consueta progressione numerica - tre nuovi regolamenti attuativi di altrettante parti della normativa del Codice delle assicurazioni private.

Il primo di essi è il regolamento n. 33 del 10 marzo 2010, ovverosia il «Regolamento concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (pubblicato in G.U. n. 96 del 26.04.10, Suppl. ord. n. 78).

Per quanto concerne l’attività normativa della Banca d’Italia, nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010  merita di essere segnalata l’adozione di due nuovi atti.

Il primo di essi, in ordine temporale, è costituito dalle «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)», emanate a firma del direttore generale dell’istituto il 16 dicembre 2009 (dal sito Internet dell’istituto non risultano gli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Nel quadrimestre di riferimento, l’atto normativo dell’Autorità garante per le comunicazioni di maggior rilievo, dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto, sembra essere la delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, in G.U. n. 262 del 10 novembre 2009, con la quale l’Agcom ha dettato regole per la tutela dei consumatori dall’utilizzo di utenze telefoniche a sovrapprezzo.

Nel quadrimestre di riferimento, il Garante per il trattamento dei dati personali ha approvato nello stesso giorno due delibere di proroga dell’efficacia di precedenti atti normativi.

In primo luogo, con deliberazione n. 52 del 22 dicembre 2009 (Ulteriore differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007), in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010, il Garante ha prorogato l’efficacia dell’autorizzazione richiamata nel titolo, e già prorogata una prima volta con delibera n. 75 del 19 dicembre 2009. L’autorizzazione generale, come noto, è un tipo di atto normativo creato dal Garante e successivamente accolta all’art. 40 del Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003), al fine di ovviare alla moltiplicazioni di singole ma identiche autorizzazioni che il Codice medesimo prescrive siano rilasciate annualmente per alcune categorie di trattamenti. Le autorizzazioni per il trattamento dei dati genetici sono previste all’art. 90 del Codice, laddove si stabilisce che esse debbano essere emanate dopo aver udito il Ministro della salute, il quale a sua volta acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanità. La proroga si è resa necessaria proprio per il ritardo intervenuto nello svolgimento della procedura consultiva appena esposta, necessaria al rinnovo dell’autorizzazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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