Fonti delle Regioni ordinarie

La Regione Piemonte interviene (nuovamente) sulla disciplina elettorale (1/2024)

Con la l.r. n. 36 del 19 dicembre 2023, originata dal disegno di legge n. 292, presentato dalla Giunta regionale in data 7 novembre 2023, la Regione Piemonte ha introdotto alcune modifiche alla l.r. 19 luglio 2023, n. 12 che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (di seguito anche “legge elettorale regionale”).

Si tratta di una modifica che interviene, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del primo intervento organico della Regione Piemonte in materia elettorale, esaminato in una precedente scheda della presente Rubrica[1], con riferimento al quale si era peraltro reso necessario, per la presenza di alcuni errori materiali, un avviso di rettifica pubblicato nel BUR del 14 settembre 2023, n. 37.

 

Orbene, la legge regionale n. 36/2023, composta da tredici articoli in luogo dei quattro inizialmente previsti, incide diffusamente su alcune disposizioni della legislazione elettorale regionale al fine di apportare dei correttivi all’organizzazione e alla gestione delle elezioni regionali, nonché – come esplicitato nella relazione di maggioranza del 5 dicembre 2023 – per prevenire alcuni dubbi interpretativi relativi all’applicazione della legge elettorale regionale.

L’art. 1 della legge regionale in esame sostituisce il co. 4 dell’art. 8 della l.r. n. 12/2023 – che disciplina la supplenza e la surrogazione dei consiglieri che assumano la carica di assessori in seno alla Giunta regionale – precisando, con riferimento ai consiglieri eletti nella lista regionale (o in liste circoscrizionali che abbiano esaurito i candidati) le modalità di scorrimento della medesima graduatoria, al fine di consentire al consigliere supplente di mantenere il diritto a essere proclamato definitivamente eletto qualora allo stesso spetti il seggio per surroga.

Tale innovazione normativa trova corrispondenza nell’art. 12 della l.r. n. 53/2023 che sostituisce, invece, il co. 2 dell’art. 30, stabilendo che – nell’ipotesi di surrogazione dei consiglieri eletti – lo scorrimento della graduatoria regionale debba avvenire senza considerare gli scorrimenti effettuati per la selezione dei supplenti.

L’art. 2 della legge de qua sostituisce il co. 3 dell’art. 12 della l.r. n. 12/2023, reintroducendo la distinzione tra il decreto di indizione delle elezioni e il contestuale decreto di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, sul modello previsto dall’art. 2 della l. n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”), al dichiarato fine di evitare, con tale separazione procedurale, eventuali ripercussioni sulla data di convocazione degli elettori, nel caso di ricorsi giurisdizionali che abbiano ad oggetto il decreto presidenziale di assegnazione dei seggi.

Con l’art. 3 il legislatore interviene chirurgicamente – con chiare finalità di agevolazione interpretativa – sulla lett. a) del co. 1 dell’art. 13 della legge elettorale regionale, che definisce, per i gruppi di liste riuniti in coalizione, la soglia di sbarramento del 5 per cento per l’accesso al riparto dei seggi. Nello specifico, si va a sostituire, nel riferimento al totale dei voti, la parola “validi” con la formulazione “validamente espressi a favore delle liste”, già utilizzata nella successiva lett. b). Tuttavia, analoga rettifica non viene svolta con riguardo agli ulteriori riferimenti ai “voti validi” contenuti nel testo normativo oggetto di modifica, in particolare agli artt. 2, 11 e 27.

Un correttivo apprezzabile è quello apportato dall’art. 4 che, modificando il riferimento contenuto alla lett. b), co. 6, art. 15 della legge elettorale regionale, estende alla “Regione” la specifica relativa ai presidenti dei tribunali ai quali deve essere comunicato il decreto di indizione delle elezioni – nel testo previgente si faceva riferimento agli uffici giudiziari della “Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia” – in ragione dell’oggettiva presenza nel territorio piemontese di ulteriori tribunali non identificabili con gli enti locali richiamati nella precedente formulazione.

Proseguendo con l’esame del testo di legge, l’art. 5 esplicita e chiarisce, “a pena di ammissibilità”, i requisiti previsti per la presentazione delle liste regionali che, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 12/2023, devono essere composte da dieci candidati, nel rispetto della percentuale di genere prevista dall’art. 14, co. 2, lett. b), in forza del quale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

La normativa in parola agisce, tramite l’art. 6, anche sull’art. 19 della legge elettorale regionale che disciplina la presentazione delle liste, precisando i riferimenti normativi relativi alle cause di incandidabilità; si va ad eliminare – in particolare – la previsione della necessaria allegazione del casellario giudiziale dei candidati, nonché a stabilire, a pena di inammissibilità, che la dichiarazione di collegamento a un candidato Presidente è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione contenuta nella presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale.

Verso l’analoga direzione di perfezionamento degli adempimenti procedurali, sembrano potersi leggere le modifiche apportate dall’art. 7 all’art. 20 della l.r. n. 12/2023, ove accanto alla precisazione di alcuni aspetti organizzativi relativi alla fase di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale, si elimina – come al novellato art. 19 – l’obbligo di presentazione del certificato del casellario giudiziale per il Presidente e per la lista regionale allo stesso collegata.

Gli artt. 8, 9 e 10 intervengono poi sulla porzione di disciplina che, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, interessa l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali nell’attività di esame e ammissione delle candidature. Fra le modifiche previste, merita di essere evidenziata la variazione di competenza, dalla Prefettura alla Regione, in materia di stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni e della scheda elettorale, già attualmente esercitata dalla Regione– come si evidenzia nella relazione – in virtù “della competenza regionale in materia elettorale determinatasi con l’esercizio della potestà legislativa”.

Sempre nell’ambito delle operazioni di competenza degli uffici centrali, l’art. 11 emenda l’art. 27 della legge elettorale regionale stabilendo che, laddove la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto sia inferiore al 45 per cento dei voti validi e qualora i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l’Ufficio centrale regionale debba procedere a proclamare eletti tutti i candidati della lista regionale verificando se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, tramite arrotondamento – ed è questa la precisazione introdotta – “all’unità superiore”.  

In tale ipotesi, prevista e descritta alla lett. a) dell’art. 27, si procede – ai sensi della successiva lett. b) del medesimo articolo – all’assegnazione degli ulteriori seggi necessari al conseguimento della soglia di seggi garantita ai gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto, dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite da tali gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire. L’Ufficio centrale regionale divide quindi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. Compete, dunque, al medesimo Ufficio l’attribuzione degli eventuali seggi rimanenti, non assegnati a quoziente intero, da effettuarsi sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo di liste e – come specificato dall’art. 11 dell’intervento modificativo – “in caso di parità di resti”, a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale. Si perfeziona in questo modo l’iter di assegnazione dei seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste alle rispettive circoscrizioni.

Analoga precisazione, per il caso di parità dei resti, viene introdotta al co. 11, lett. a), dell’art. 27, che disciplina l’ipotesi in cui la percentuale di voti conseguita dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto sia inferiore o uguale al 60 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto non abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Si dettagliano, altresì, mediante l’integrale riformulazione del co. 16, le modalità di individuazione del seggio oggetto di riserva in favore del candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito una cifra elettorale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto.

Se, come anticipato supra, l’art. 12 riproduce e completa l’innovazione normativa introdotta dall’art. 1 in materia di supplenza e surrogazione dei consiglieri, l’art. 13 che chiude l’intervento legislativo contempla soltanto una clausola di neutralità finanziaria per il bilancio regionale.

In conclusione, pare opportuno segnalare che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 31 gennaio 2024, ha deliberato di non impugnare l.r. n. 36/2023 esaminata in questa sede[2].

 

[1] C. Padrin, Breve panoramica sulla L.R. Piemonte n. 12 del 19 luglio 2023: la prima legge elettorale piemontese, in Osservatorio sulle fonti, Rubriche – Fonti delle Regioni ordinarie, 2/2023.

[2] Cfr. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2024 n. 68.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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