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Sistemi di garanzia dei depositanti: le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia

1. Con provvedimento del 12 novembre 2024, la Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS), ai sensi dell’art. 96-ter TUB, ha adottato le “Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti”.
Il provvedimento tiene conto dei commenti raccolti nell’ambito della fase di consultazione (non pubblica, bensì) ristretta con i due DGS operanti in Italia, ossia il Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC).

2. Le Disposizioni si collocano nell’ambito della normativa europea in materia di garanzia dei depositi, oggetto di armonizzazione dapprima con la direttiva 94/19/CEE, poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2014/49/UE, che ha armonizzato le regole di funzionamento ed i meccanismi di finanziamento dei DGS, nonché rafforzato il regime di vigilanza sugli stessi.
Quest’ultima direttiva è stata recepita con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, che ha apportato varie modifiche e aggiunte agli artt. 96 e ss. di cui alla Sezione IV del TUB, rubricata “Sistemi di garanzia dei depositanti”.
Scopo dei DGS è tutelare i depositanti al verificarsi di crisi bancarie, offrendo pieno rimborso ai risparmiatori di banche poste in liquidazione coatta amministrativa (per i depositi fino a 100.000 €) oppure attraverso interventi volti a prevenire lo stato di dissesto o a finanziare soluzioni aggregative dell’ente in crisi (cfr. art. 96-bis TUB).
Nell’ambito della normativa in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, inoltre, i DGS intervengono per contribuire al finanziamento delle banche poste in risoluzione (cfr. art. 86 del d.lgs. n. 180/2015)[1].
I DGS sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, alla quale l’art. 96-ter, co. 1, lett. g) TUB affida il potere di “emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente Sezione”.

3. Entro questo quadro, le Disposizioni di vigilanza in commento adottate dalla Banca d’Italia mirano ad assicurare la conformità dell’attività dei DGS alla regolamentazione di riferimento, nonché a sistematizzare gli adempimenti relativi ai principali aspetti strutturali e funzionali dei DGS, assicurando un impiego efficiente delle risorse ed un efficace contributo alla gestione delle crisi bancarie.
Più nel dettaglio, le Disposizioni intervengono sui seguenti profili:

1) assetti di governo, organizzativi e di controllo dei DGS;
2) procedure e sistemi in materia di interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti;
3) requisiti di idoneità degli esponenti (ossia dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i DGS);
4) metodologia di calcolo dei contributi e prove di resistenza;
5) investimento della dotazione finanziaria;
6) informativa e segnalazioni alla Banca d’Italia.

4. Con riferimento ai cennati profili, si osserva che, nel loro complesso, le Disposizioni (da un punto di vista quantitativo, la parte preponderante) forniscono indicazioni di carattere essenzialmente operativo rispetto a quanto già disciplinato dalla normativa primaria sopra richiamata di cui agli artt. 96 e ss. TUB.
Purtuttavia, occorre altresì riconoscere che, rispetto ad alcuni profili, le Disposizioni vengono ad incidere sul contenuto di disposizioni di rango primario che sembrerebbero dettare norme di principio, o comunque a contenuto di carattere generale.
Si fa riferimento, in particolare, al Titolo I delle Disposizioni sugli “Assetti di governo, organizzativi e di controllo”.
Il TUB, all’art. 96-bis., comma 1, lett. a), si limita a stabilire che i DGS “dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività”.
A loro volta, al tale scopo, Le Disposizioni in commento richiedono ad esempio ai DGS di dotarsi di funzioni di controllo interne indipendenti (i.e. funzioni di compliance, risk management e internal audit), affidate ad unità separate sotto il profilo organizzativo.
Analogamente, il Titolo X - “Investimento dei mezzi finanziari disponibili” muove dall’art. 96.2, comma 6 TUB, in base al quale ”la dotazione finanziaria [dei DGS] è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione”.
Orbene, le Disposizioni forniscono al riguardo criteri per la determinazione della politica di investimento nonché per l’eventuale esternalizzazione della relativa attività, e richiedono inoltre ai DGS (i) di  trasmettere alla Banca d’Italia la strategia di investimento adottata, accompagnata da un’illustrazione delle principali caratteristiche, (ii) di redigere un rapporto sull’attività di investimento – strutturato secondo le indicazioni previste nelle stesse Disposizioni - da trasmettere alla Banca d’Italia con cadenza semestrale.

 

[1] Al riguardo, si rammenta che con il recepimento della Direttiva 2014/59/EU (c.d. BRRD) ad opera del d.lgs. n. 180/2015, è stata introdotta in Italia la procedura di risoluzione delle banche in crisi, che si pone quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa delle banche laddove sia accertata la sussistenza dell’interesse pubblico alla risoluzione, secondo i criteri previsti agli artt. 17 e 20 d.lgs. 180/2015.  

T.A.R. TOSCANA, sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206T.A.R. TOSCANA,  sez. II - Firenze, 28 ottobre 2024, n. 1206

Anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante il riferimento motivazionale alle ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, è fondato.

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono atti non predeterminati nel contenuto e nei presupposti fattuali, che si pongono perciò in una ‘fisiologica’ posizione di frizione con i caratteri della necessaria tipicità e tassatività dei provvedimenti amministrativi, corollari del principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa.

T.A.R. CAMPANIA, sez. V - Napoli, 02 ottobre 2024, n. 5186

Il ricorso dev’essere accolto, riconoscendo il Collegio la dirimente fondatezza dei sollevati profili di insufficiente istruttoria e di difetto motivazionale con specifico riguardo alla non puntuale e corretta ricostruzione, da parte della civica amministrazione, della situazione dominicale/possessoria riguardante l’immobile interessato dall’accertata situazione di pericolo.

In altri termini, la civica amministrazione non ha valutato in modo completo, o, comunque, motivando adeguatamente in relazione alle risultanze delle visure catastali e dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici competenti, la disponibilità, giuridica e/o fattuale, in capo alla ricorrente, dell’area di intervento.

T.A.R. SICILIA, sez. I - Catania, 17 ottobre 2024, n. 3418

In primo luogo, va evidenziato che anche a voler qualificare l’ordinanza sindacale n. 249 del 16 ottobre 2009 - recante la chiusura ed il divieto di transito “dall’incrocio con la Galleria Monte Tauro sino all’incrocio con l’Ospedale San Vincenzo” – in termini di ordinanza contingibile e urgente, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “non è sempre necessaria l'indicazione di un termine finale di efficacia” della stessa “laddove […] la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 ottobre 2023, n. 5588).

Nel caso in esame, pur non essendo stato stabilito un termine finale di efficacia della misura adottata, l’ordinanza de qua ha previsto che il disposto divieto di transito dei veicoli avesse efficacia “fino al ripristino dello stato dei luoghi”.

CONS. STATO, sez. V, 4 novembre 2024, n. 8719

[…] In relazione ai requisiti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che “i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012)” (Cons. Stato, n. 270 del 2024, cit.; Id., n. 5361 e 5362 del 2024, cit.)” (Cons. Stato, V, n. 7919 del 2024).

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 dicembre 2024, n. 7428

L'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, da un lato, stabilisce l’irrogazione della sanzione massima in caso di abusi in aree sottoposte a vincoli e, dall'altro, negli altri casi, individua una forbice edittale, nell'ambito della quale può consumarsi la discrezionalità (quoad poenam, affine a quella esplicata dal Giudice penale in sede di irrogazione della pena) della Amministrazione comunale.

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