Fonti statali

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Sentenza n. 5/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G.U. del 29 gennaio 2014

Motivo della segnalazione:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

Sentenza n. 4/2014 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 29 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 4 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale). 

I motivi di interesse risiedono nell’esame che la Corte compie in via preliminare in merito alla questione delle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.

Sentenza n. 1/2014 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 13 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 15 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità del premio di maggioranza e del meccanismo del voto bloccato di lista previsti dalla legge 270 del 2005.

La sentenza muove dai dubbi di legittimità che la Corte di cassazione nutre nei confronti di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

Sentenza n. 308/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Deposito del 17/12/2013 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2013

Motivi della segnalazione:

La decisione, in applicazione dei principi affermati nella precedente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica (indicati nelle sentt. nn. 41/2011 e 78/2012, esplicitamente richiamate), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici).  La Corte giunge a tale esito in quanto esclude che la norma regionale impugnata, “che si autoqualifica di interpretazione autentica” abbia lo scopo di rimediare ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata e ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore. Di conseguenza la norma interpretativa, “dal contenuto sostanzialmente provvedimentale” e adottata in seguito al deposito di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stata affermata un’interpretazione diversa, deve ritenersi posta “in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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