Fonti statali

Rubriche

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, 11 aprile 2013, n. 837

L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della l. n. 447/1995 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa l. n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Sent. TAR MARCHE, sez. I, 11 febbraio 2013, n. 137

Per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l'art. 192, comma 3, del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico ("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere..."), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lg. 267 del 2000"; ed inoltre l'ordine di rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall'accertamento dell'imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, ord. 1.2 2012 n. 452).

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I, 2.3.2013, n. 575

Il Collegio ribadisce che al di là dell'ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dal Codice dell'ambiente, è consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale, ma come la giurisprudenza ha precisato, in un circoscritto novero di ipotesi, quali a titolo esemplificativo:

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6228

Poiché lo statuto del comune di San Donaci né dispone, né predetermina alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, limitandosi l'art. 3, comma secondo lett. l) ad affermare che il Comune ispira la propria azione, tra le altre, alla finalità "di promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi", non è idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore. Detta disposizione statutaria è chiaramente priva di contenuti precettivi, in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di c.d. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

Sent. TAR PIEMONTE sez. I, 10.01.2013, n. 24

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale con il quale è stata rinnovata parzialmente la composizione della giunta, in quanto sono stati nominati due nuovi assessori in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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