Giurisprudenza costituzionale

A cura di Vincenzo Casamassima, Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. Con la collaborazione di Fabio Pacini.

Collaborano altresì: Paolo Addis; Francesca Biondi Dal Monte; Andrea Bonomi; Marusca Burla; Giacomo Delledonne; Angela Di Carlo; Antonello Lo Calzo; Pietro Masala; Marco Mazzarella; Francesco Monceri.


 

 

Titolo completo "La Corte riafferma l’esigenza di unitarietà nella disciplina elettorale per annullare una disciplina in dissenso della regione Valle D’Aosta ma rivolge un monito al legislatore per valorizzare le pur necessarie esigenze di differenziazione in materia soprattutto nei piccoli comuni"

Sentenza n. 16/2026 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/02/2026 – Pubblicazione in G. U. 25/02/2026

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 bis, comma 2 ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, così come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025, in materia di ordinamento degli enti locali.

Il tema inerisce alle possibili frizioni tra competenza legislativa generale statale in materia di ordinamento e di organi di governo degli enti locali e competenza legislativa primaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale nella stessa materia.

Sentenza n. 13/2026 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/02/2026 – Pubblicazione in G. U. 04/02/2026

Motivo della segnalazione

Il ricorso è promosso dalla Regione Sicilia contro alcune disposizioni del d.lgs. n. 190 del 2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in particolare in merito al procedimento per “l’autorizzazione unica” prescritta per gli impianti di maggiore dimensione, capaci di generare una potenza superiore a 300 MW.

Sentenza n. 12/2026 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30/01/2026 – Pubblicazione in G. U. 04/02/2026 n.5

Motivo della segnalazione

In occasione della sentenza additiva che si pone alla base di questo nuovo intervento della Consulta nel processo Regeni si concludeva con dei dubbi sul farsi di un processo penale celebrato in assenza (non appurata come volontaria) degli imputati (v. F. Monceri, La Consulta tra tecnica, politica e opinione pubblica nel caso Regeni, in questa rivista, 1/2024).

Titolo completo "Legittima la disciplina regionale che dispone l’internalizzazione di strutture sanitarie private nel regime interamente pubblico nel rispetto del principio di efficienza e della normativa pubblicistica sul reclutamento del personale"

Sentenza n. 9/2026 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 29/01/2026 – Pubblicazione in G. U. 04/02/2026

Motivo della segnalazione

La sentenza in epigrafe origina dall’impugnazione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’art. 26 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024 n. 39 con due distinti ricorsi, il primo inerente la versione originaria della norma, il secondo riguardante la disposizione per come novellata dall’art. 240 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42.

Titolo completo "La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge statutaria della Provincia autonoma di Trento, adottata si sensi dell’art. 47 dello Statuto, che ha modificato l’art. 14, comma 2, della legge elettorale provinciale n. 2/2003, nella parte in cui elevano da due a tre i mandati consecutivi del Presidente eletto a suffragio universale e diretto".

Sent. n. 211/2025 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 30 dicembre 2025 – Pubblicazione in G.U. del 31/12/2025, n. 53

Con la sentenza n. 211/2025 la Corte si è pronunciata nel giudizio in via principale promosso dal Governo sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge statutaria della Provincia autonoma di Trento, adottata si sensi dell’art. 47 dello Statuto, che ha modificato l’art. 14, comma 2, della legge elettorale provinciale n. 2/2003, elevando da due a tre i mandati consecutivi del Presidente eletto a suffragio universale e diretto e innalzando da quarantotto a settantadue mesi, anche non continuativi, la durata dell’effettivo esercizio delle funzioni necessaria perché operi il divieto del quarto mandato.

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Osservatorio sulle fonti

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