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- Giurisprudenza costituzionale
La Corte riafferma l’esigenza di unitarietà nella disciplina elettorale per annullare una disciplina in dissenso della regione Valle D’Aosta (1/2026)
Titolo completo "La Corte riafferma l’esigenza di unitarietà nella disciplina elettorale per annullare una disciplina in dissenso della regione Valle D’Aosta ma rivolge un monito al legislatore per valorizzare le pur necessarie esigenze di differenziazione in materia soprattutto nei piccoli comuni"
Sentenza n. 16/2026 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 19/02/2026 – Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 bis, comma 2 ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d’Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, così come modificati dalla legge regionale n. 4 del 2025, in materia di ordinamento degli enti locali.
Il tema inerisce alle possibili frizioni tra competenza legislativa generale statale in materia di ordinamento e di organi di governo degli enti locali e competenza legislativa primaria riconosciuta alle regioni a statuto speciale nella stessa materia.
