- REDAZIONE
- Giurisprudenza costituzionale
Nessuna questione pregiudiziale in tema di soglie di sbarramento nella disciplina delle elezioni europee (1/2019)
Sentenza n. 239/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 239 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e aventi ad oggetto l’articolo 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e l’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), con riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del Consiglio di Stato, la previsione della soglia di sbarramento del 4 per cento, fissata per l’accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, limiterebbe «in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità» che trova espressione nell’elezione dei rappresentanti in Parlamento, senza che ciò trovi fondamento nel bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. La presenza di una soglia di sbarramento violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza del voto, poiché determinerebbe la «sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell’elettorato», in nome della predicata esigenza di governabilità da parte delle istituzioni europee.